Cassazione Penale, Sentenza n. 30597/2025 del 12/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso il rigetto dell'istanza di dissequestro e restituzione dell'oro (o del suo controvalore in denaro) relativo al contratto di investimento "Conto Tesoro" stipulato con E.G.M. s.p.a.; il ricorrente deduceva di essere terzo di buona fede, titolare della proprietà dei preziosi, e chiedeva la restituzione o il corrispondente valore in denaro, richiamando le norme di tutela dei terzi (artt. 52 ss. d.lgs. 159/2011 e art. 58) e censurando la valutazione sulla "confusione contabile" e sulla qualificazione del suo diritto come mero credito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che l'appello di merito fosse meramente ripropositivo rispetto a precedenti decisioni (effetti preclusivi di precedente provvedimento del 24/11/2023) e che il ricorrente non avesse prospettato elementi nuovi idonei a superare tale preclusione. Inoltre, anche considerando la ricostruzione del G.i.p., il Tribunale aveva correttamente ritenuto che, nella situazione concreta (oro non identificato in magazzino e vendita autorizzata dall'autorità con versamento del ricavato nel F.U.G.), il diritto del terzo si traduce in una posizione creditizia da far valere nel procedimento di verifica previsto dal d.lgs. n. 159/2011 (artt. 52 ss., 57, 58), e non in una restituzione immediata. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese e alla somma di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Invocato come base formale per la declaratoria di inammissibilità dell'appello cautelare con riferimento a questioni già esaminate e precluse.
artt. 52 e ss. d.lgs. n. 159/2011
Disciplina la tutela dei terzi estranei al reato: il terzo di buona fede non ottiene automaticamente la restituzione ma può chiedere il riconoscimento del credito nel procedimento di verifica dello stato passivo.
Prevede la procedura per il riconoscimento dei crediti dei terzi che vantano diritti su beni sottoposti a misure ablative.
Stabilisce l'udienza di verifica e le modalità per la formazione dello stato passivo e la composizione dei crediti; è la sede in cui il terzo deve far valere il proprio credito.
Attribuisce all'amministratore giudiziario la possibilità di subentrare e trattare le richieste contrattuali relative ai beni dell'impresa in sequestro; quindi le facoltà contrattuali possono essere esercitate nei confronti dell'amministratore.
art. 104-bis disp. att. c.p.p.
Richiama l'applicabilità delle disposizioni del d.lgs. 159/2011 (codice antimafia) alle misure ablative nel procedimento penale e, pertanto, al meccanismo di tutela concorsuale dei terzi.
Principi richiamati in giurisprudenza secondo cui l'appello cautelare deve indicare in modo specifico i punti di censura e motivare adeguatamente le ragioni di gravame; l'impugnazione deve mirare a un risultato immediatamente produttivo di effetti nella sfera giuridica dell'impugnante.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019 (Papaleo) e altre pronunce citate
Affermano il principio che l'interesse ad impugnare deve essere concreto ed attuale e che l'impugnazione deve mirare a produrre un effetto vantaggioso immediato; applicate per valutare l'inammissibilità dell'appello ripropositivo.
Massime di principio
- Se un terzo dichiara di essere proprietario di beni sequestrati nell'ambito di misure contro una società, la sua tutela prevalente è il procedimento concorsuale previsto dal d.lgs. 159/2011: chiedere il riconoscimento di un credito e partecipare all'udienza di verifica (art. 57 e ss.).
- La buona fede del terzo è condizione necessaria ma non sufficiente per ottenere la restituzione immediata: occorre che il bene sia effettivamente identificabile e non sia stato legittimamente venduto o destinato ad atti di gestione autorizzati dall'autorità giudiziaria.
- Se l'amministratore giudiziario ha ottenuto autorizzazione a vendere il bene sequestrato e ha versato il ricavato nel Fondo Unico Giustizia, il terzo ha tipicamente una poszione creditoria da far valere nel procedimento di verifica, non un diritto di immediata restituzione.
- Le impugnazioni che ripropongono argomentazioni già esaminate e rigettate (senza nuovi elementi) sono generalmente dichiarate inammissibili per effetto delle preclusioni processuali; è necessario indicare elementi nuovi o errori specifici di diritto o di fatto.
- Un appello cautelare deve indicare in modo specifico i motivi di fatto e di diritto e dimostrare che l'annullamento o la modifica del provvedimento impugnato produrrà un vantaggio giuridico immediato per l'impugnante.
- Quando il contratto attribuisce opzioni soggette ad autorizzazione giudiziale (es. ritiro o cessione di metallo), il terzo deve rivolgersi all'amministratore giudiziario e, se del caso, al giudice delegato; non sempre è efficace un ricorso cautelare diretto al dissequestro.
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