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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30576/2025 del 12/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 12/12/2024 della Corte d'appello di Reggio Calabria che aveva rigettato l'istanza ex art. 314 c.p.p. di riparazione per ingiusta detenzione relativa agli arresti domiciliari subiti dal 19/07/2016 al 17/07/2019. Orlando era stato indiziato dei reati di associazione di tipo mafioso (art. 416‑bis c.p., capo 2) e di intestazione fittizia di beni (art. 12‑quinquies L. n. 356/1992, capo 34, con aggravante art. 7 L. n. 203/1991). In sede di merito il Tribunale di Palmi lo aveva assolto (18/07/2020, passata in giudicato 03/11/2020). La Corte d'appello aveva ritenuto ostativa la condotta di Orlando poiché si era prestato ad essere intestatario fittizio della società Omnia Solution s.r.l., contribuendo, anche mediante linguaggio criptico nelle intercettazioni, a creare la falsa apparenza della sua partecipazione ai traffici illeciti; Orlando deduceva in cassazione errore di interpretazione e mancata verifica del nesso causale tra la sua condotta e l'errore dell'autorità procedente

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo e ha confermato che il giudice della riparazione poteva valutare, in sede autonoma rispetto al merito penale, se la condotta del ricorrente (intestazione fittizia della società, linguaggio criptico nelle intercettazioni, dichiarazioni incomparative) avesse concorso a creare il quadro indiziario che ha determinato la misura cautelare. Ha sottolineato che non si trattava di rimettere in discussione la sentenza di assoluzione quanto di verificare la concausalità e la presenza di dolo o colpa grave nel comportamento del destinatario della misura. Segue condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; non è stata liquidata la spesa del Ministero in quanto la memoria depositata non ha effettivamente contrastato il motivo di ricorso

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Disciplina della riparazione per ingiusta detenzione; il giudice valuta se il detenuto abbia dato o concorso a dar causa alla detenzione con dolo o colpa grave esaminando tutti gli elementi probatori disponibili in un giudizio autonomo rispetto al processo di merito

  • art. 315 cod. proc. pen.

    Indica il giudice competente ad esaminare l'istanza ex art. 314 (giudice della riparazione); la Corte territoriale ha funzione di giudice adito ai sensi di tale articolo

  • art. 416‑bis cod. pen.

    Delitto di associazione di tipo mafioso evocato nell'incolpazione; nella valutazione della riparazione si tiene conto che, pur in caso di assoluzione, condotte connesse all'organizzazione (es. interposizione fittizia) possono aver contribuito a creare il quadro indiziario

  • art. 12‑quinquies L. n. 356/1992

    Norma sull'intestazione fittizia di beni; la Corte territoriale ha ritenuto comprovata l'intestazione fittizia della società Omnia Solution a favore di Gagliostro, elemento ostativo alla riparazione

  • art. 7 L. n. 203/1991

    Rilevata come aggravante nell'incolpazione originaria; citata per identificare il capo di imputazione, senza che la Cassazione rimescolasse il giudizio penale

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso in Cassazione; il ricorso deduceva violazione delle lettere b) e c) di tale articolo (vizi di motivazione) ma la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello adeguata e congrua

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione all'istruttoria e alla valutazione probatoria; la Cassazione ha ricordato i limiti del giudice della riparazione e le modalità di valutazione degli elementi probatori

  • art. 512‑bis cod. pen.

    Richiamato nel motivo di ricorso insieme ad altre norme penali; non ha inciso sulla decisione della Cassazione, che si è concentrata sui criteri per la valutazione della colpa grave o del dolo nel giudizio di riparazione

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione (art. 314 c.p.p.) svolge un giudizio autonomo rispetto al processo di merito: non reitera il giudizio penale ma valuta se il detenuto abbia con dolo o colpa grave contribuito a creare la falsa apparenza di responsabilità che ha indotto l'adozione della misura
  • Non è necessario che la condotta del ricorrente integri un reato definitivo: è sufficiente che essa abbia avuto efficacia causale o concausale nella formazione del convincimento dell'autorità procedente che ha disposto la custodia
  • Possono essere valutati anche elementi esterni all'imputazione formale (es. frequentazioni, linguaggio criptico, interposizioni fittizie), purché tali elementi risultino utilizzabili e contribuiscano a delineare il quadro indiziario alla base del provvedimento cautelare
  • Il giudice della riparazione non può, tuttavia, attribuire valore decisivo a fatti o condotte che il giudice della cognizione ha espressamente ritenuto non provati o inesistenti; la valutazione deve restare ancorata agli elementi effettivamente utilizzabili
  • Occorre sempre verificare la sussistenza di un nesso di concausalità tra la condotta del ricorrente e l'adozione della misura cautelare: la semplice occasione o marginale attinenza non è sufficiente, serve un apporto significativo alla falsa apparenza
  • Nel dubbio sulla responsabilità causale del comportamento, la decisione del giudice della riparazione deve essere motivata in modo adeguato e congruo, poiché la Cassazione valuta principalmente la correttezza dell'iter logico‑motivazionale e non rivede ex novo il compendio probatorio

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