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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30575/2025 del 12/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto l'opposizione avverso il rigetto della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato: la ricorrente sosteneva che i limiti reddituali previsti dagli artt. 76 e 92 DPR n.115/2002 non consentivano una tutela effettiva in presenza di numerosi procedimenti penali a suo carico e chiedeva un'interpretazione estensiva o adeguatrice (innalzamento della soglia per ogni procedimento) sulla base della direttiva UE 2016/1919, dell'art.6 CEDU e dei principi costituzionali, ovvero il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE o la declaratoria di illegittimità costituzionale di art.92 DPR.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la richiesta di interpretazione estensiva/analogica di art.92 per elevare la soglia reddituale in funzione del numero di procedimenti: il legislatore ha scelto di parametrarla al nucleo familiare e non al numero di procedimenti; le spese legali non sono contemplate come elemento di innalzamento della soglia. È stata inoltre esclusa la rilevanza della questione di costituzionalità per carenza di prova circa la pluralità e l'anno di imputazione dei procedimenti e l'effettivo sostenimento di spese nell'anno fiscale di riferimento. La richiesta di pronuncia pregiudiziale alla CJUE è stata ritenuta inammissibile perché la parte ha limitato la censura a una astratta incompatibilità senza prospettare un dubbio interpretativo concreto sulla normativa interna. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • DPR n.115/2002 (Testo unico spese di giustizia), art.76

    Stabilisce il parametro reddituale riferito al nucleo familiare per valutare lo stato di non abbienza; la Corte ha ritenuto che questo criterio sia la scelta legislativa e non ammetta estensioni per numero di procedimenti.

  • DPR n.115/2002, art.92

    Prevede l'elevazione della soglia in ragione del numero dei componenti del nucleo familiare; la Corte ha escluso un'interpretazione analogica che equipari i procedimenti penali agli 'altri componenti' ai fini dell'innalzamento della soglia.

  • DPR n.115/2002, art.99

    Norma richiamata in relazione al procedimento di opposizione al provvedimento amministrativo; implicata nella fase di opposizione oggetto del ricorso.

  • Direttiva UE 2016/1919

    Invocata dalla ricorrente per richiedere una interpretazione estensiva della normativa interna; la Corte ha ritenuto la doglianza astratta e non idonea a giustificare il rinvio pregiudiziale.

  • Art.6 CEDU

    Richiamato in ordine al diritto a un equo processo e alla tutela effettiva; la Corte non ha ritenuto dimostrata l'incompatibilità dell'ordinamento interno con tale principio nel caso concreto.

  • Art.267 TFUE

    Norma procedurale per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea; la Corte ha escluso il rinvio perché non sussisteva un dubbio interpretativo concreto sulla norma interna.

  • Art.3 e art.24 Cost.

    Richiamati dalla ricorrente nella prospettiva di una questione di legittimità costituzionale; la Corte ha ritenuto la questione irrilevante per carenza di prova e di rilevanza.

Massime di principio

  • L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato si valuta sulla base del reddito del nucleo familiare: il legislatore ha previsto l'elevazione della soglia in relazione ai componenti del nucleo familiare, non in relazione al numero di procedimenti penali a carico del singolo.
  • Una richiesta di interpretazione estensiva o analogica per innalzare le soglie reddituali va motivata mostrando l'eterogeneità evidente rispetto alla scelta legislativa; la mera esistenza di più procedimenti non giustifica automaticamente l'innalzamento delle soglie.
  • La verifica dei requisiti è dinamica e può essere rinnovata per differenti anni d'imposta: se cambiano le condizioni reddituali è possibile presentare nuova istanza riferita a diversa annualità.
  • Per sollevare questione di legittimità costituzionale o chiedere un rinvio pregiudiziale alla CJUE è necessario fornire elementi concreti e probatori (es. elenchi dei procedimenti, coincidenza temporale con l'anno d'imposta, documentazione delle spese sostenute); l'astratta invocazione di incompatibilità non è sufficiente.
  • Le spese legali non sono automaticamente considerate per innalzare le soglie reddituali: il costo della difesa è sostenuto dallo Stato solo nei limiti e secondo i parametri fissati dalla normativa vigente.
  • Se il ricorso in Cassazione è manifestamente infondato o inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e somme a favore della Cassa delle Ammende.

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