Cassazione Penale, Sentenza n. 30575/2025 del 12/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto l'opposizione avverso il rigetto della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato: la ricorrente sosteneva che i limiti reddituali previsti dagli artt. 76 e 92 DPR n.115/2002 non consentivano una tutela effettiva in presenza di numerosi procedimenti penali a suo carico e chiedeva un'interpretazione estensiva o adeguatrice (innalzamento della soglia per ogni procedimento) sulla base della direttiva UE 2016/1919, dell'art.6 CEDU e dei principi costituzionali, ovvero il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE o la declaratoria di illegittimità costituzionale di art.92 DPR.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la richiesta di interpretazione estensiva/analogica di art.92 per elevare la soglia reddituale in funzione del numero di procedimenti: il legislatore ha scelto di parametrarla al nucleo familiare e non al numero di procedimenti; le spese legali non sono contemplate come elemento di innalzamento della soglia. È stata inoltre esclusa la rilevanza della questione di costituzionalità per carenza di prova circa la pluralità e l'anno di imputazione dei procedimenti e l'effettivo sostenimento di spese nell'anno fiscale di riferimento. La richiesta di pronuncia pregiudiziale alla CJUE è stata ritenuta inammissibile perché la parte ha limitato la censura a una astratta incompatibilità senza prospettare un dubbio interpretativo concreto sulla normativa interna. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
DPR n.115/2002 (Testo unico spese di giustizia), art.76
Stabilisce il parametro reddituale riferito al nucleo familiare per valutare lo stato di non abbienza; la Corte ha ritenuto che questo criterio sia la scelta legislativa e non ammetta estensioni per numero di procedimenti.
DPR n.115/2002, art.92
Prevede l'elevazione della soglia in ragione del numero dei componenti del nucleo familiare; la Corte ha escluso un'interpretazione analogica che equipari i procedimenti penali agli 'altri componenti' ai fini dell'innalzamento della soglia.
DPR n.115/2002, art.99
Norma richiamata in relazione al procedimento di opposizione al provvedimento amministrativo; implicata nella fase di opposizione oggetto del ricorso.
Direttiva UE 2016/1919
Invocata dalla ricorrente per richiedere una interpretazione estensiva della normativa interna; la Corte ha ritenuto la doglianza astratta e non idonea a giustificare il rinvio pregiudiziale.
Art.6 CEDU
Richiamato in ordine al diritto a un equo processo e alla tutela effettiva; la Corte non ha ritenuto dimostrata l'incompatibilità dell'ordinamento interno con tale principio nel caso concreto.
Art.267 TFUE
Norma procedurale per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea; la Corte ha escluso il rinvio perché non sussisteva un dubbio interpretativo concreto sulla norma interna.
Art.3 e art.24 Cost.
Richiamati dalla ricorrente nella prospettiva di una questione di legittimità costituzionale; la Corte ha ritenuto la questione irrilevante per carenza di prova e di rilevanza.
Massime di principio
- L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato si valuta sulla base del reddito del nucleo familiare: il legislatore ha previsto l'elevazione della soglia in relazione ai componenti del nucleo familiare, non in relazione al numero di procedimenti penali a carico del singolo.
- Una richiesta di interpretazione estensiva o analogica per innalzare le soglie reddituali va motivata mostrando l'eterogeneità evidente rispetto alla scelta legislativa; la mera esistenza di più procedimenti non giustifica automaticamente l'innalzamento delle soglie.
- La verifica dei requisiti è dinamica e può essere rinnovata per differenti anni d'imposta: se cambiano le condizioni reddituali è possibile presentare nuova istanza riferita a diversa annualità.
- Per sollevare questione di legittimità costituzionale o chiedere un rinvio pregiudiziale alla CJUE è necessario fornire elementi concreti e probatori (es. elenchi dei procedimenti, coincidenza temporale con l'anno d'imposta, documentazione delle spese sostenute); l'astratta invocazione di incompatibilità non è sufficiente.
- Le spese legali non sono automaticamente considerate per innalzare le soglie reddituali: il costo della difesa è sostenuto dallo Stato solo nei limiti e secondo i parametri fissati dalla normativa vigente.
- Se il ricorso in Cassazione è manifestamente infondato o inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e somme a favore della Cassa delle Ammende.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30573/2025 del 12/09/2025
- Sentenza penale · 12 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30574/2025 del 12/09/2025
- Sentenza penale · 12 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30576/2025 del 12/09/2025
- Sentenza penale · 12 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30577/2025 del 12/09/2025
- Sentenza penale · 12 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30578/2025 del 12/09/2025
- Sentenza penale · 12 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30581/2025 del 12/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →