Cassazione Penale, Sentenza n. 30573/2025 del 12/09/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso è diretto contro l'ordinanza del 10/10/2024 della Corte d'appello di Napoli che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da Alfonso Vitiello. L'ingiusta detenzione era scaturita da indagini e misura cautelare per il rinvenimento di armi clandestine e munizionamento in un locale-box adiacente all'officina gestita con il fratello. In sede di giudizio ordinario il Tribunale aveva assolto l'imputato perché il fatto non sussisteva, ritenendo non sussistente una disponibilità esclusiva del locale. Il Giudice della riparazione aveva tuttavia negato l'indennizzo ritenendo ostative due condotte: (1) una condotta processuale dolosa consistente nel mendacio dell'istante durante l'interrogatorio di garanzia (aveva negato di lavorare con il fratello), e (2) una condotta extraprocessuale di colpa grave per non avere adottato cautele idonee a impedire l'accesso di terzi al locale dove erano occultate armi e munizioni.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso nei termini indicati: ha ritenuto che, sebbene il mendacio in sede di interrogatorio possa rilevare e legittimare un diniego di riparazione quando causalmente collegato alla misura cautelare, la Corte territoriale non aveva adeguatamente motivato il profilo della colpa extraprocessuale. In particolare ha censurato la carenza motivazionale circa quale regola prudenziale specifica fosse stata violata dall'istante e in quali termini la generica omissione di "vietare l'accesso" potesse costituire colpa grave. Per tali ragioni la Suprema Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Napoli, demandando a quella corte anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Norma sulla riparazione per ingiusta detenzione. La Corte precisa che, anche dopo la modifica normativa (d.lgs. 8/11/2021, n.188), il mendacio reso dall'indagato in sede di interrogatorio è rilevante ai fini dell'esclusione della riparazione se causalmente connesso alla misura cautelare, essendo distinto dall'esercizio del diritto al silenzio ex art. 64 c.3 lett. b) c.p.p.
art. 4, comma 4, lett. b) d.lgs. 8/11/2021, n.188
Richiamata come modifica normativa che ha inciso sull'art. 314 c.p.p.; la Corte la utilizza per motivare la rilevanza del mendacio nel sindacato sulla riparazione.
art. 64 c.3 lett. b) cod. proc. pen.
Richiamato per distinguere la condotta del falso (mendacio) dall'esercizio del diritto di non rispondere: la falsa rappresentazione di fatti non è assimilabile al silenzio difensivo tutelato dall'articolo.
legge 14/10/1974 n.497 (artt. 10 e 14)
Norme richiamate come uno dei titoli di reato originari rispetto ai quali era stata disposta la detenzione; la sentenza di merito aveva assolto l'imputato dai reati ascritti.
legge 18/04/1975 n.110 (art. 23)
Norma sul possesso/uso di armi richiamata tra i delitti contestati all'origine della detenzione cautelare.
giurisprudenza di Sez.4, n.24608 del 21/05/2024, F. (Rv. 286587) e n.3755 del 20/01/2022, Pacifico Gianfranco (Rv. 282581)
Precedenti utilizzati per affermare il principio secondo cui il mendacio in interrogatorio, quando causalmente rilevante, può integrare una condotta volontaria ostativa al riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione.
Massime di principio
- Il mendacio reso dall'indagato in sede di interrogatorio può ostare al riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione se è causalmente pertinente alla decisione di applicare la misura cautelare: la falsa rappresentazione attecchisce come comportamento volontario rilevante non assimilabile al diritto al silenzio.
- Per negare l'indennizzo sulla base di una colpa extraprocessuale è necessario che il giudice individui e motivi una regola prudenziale concreta e preesistente che l'interessato abbia violato; un rimprovero generico di mancata cautela non è sufficiente.
- La disponibilità effettiva e l'uso abituale di un locale in cui sono rinvenute armi possono essere considerati elementi indiziari forti, ma, se il giudicato penale assolve per mancanza di prova di responsabilità penale, il diniego dell'indennizzo richiede una motivazione specifica che colleghi eventuali condotte colpevoli all'ingiusta detenzione.
- Le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria possono essere utili nel giudizio di riparazione se suffragate da altre prove dibattimentali; il mancato rilascio di firma sul verbale non annulla automaticamente la rilevanza probatoria di quanto emerso in audizione, purché vi siano riscontri processuali.
- In caso di decisione negativa sulla riparazione, la motivazione deve chiarire la causalità tra la condotta (processuale o extraprocessuale) e la decisione cautelare; senza tale nesso motivazionale l'atto è annullabile e va rinviato per nuovo giudizio.
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