Cassazione Penale, Sentenza n. 30578/2025 del 12/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la riparazione per ingiusta detenzione pari a mesi 7 e giorni 15, sostenendo che tale trattenimento in eccedenza derivasse da un ordine di esecuzione errato/illegittimo. La maggiore pena espiata era conseguenza del riconoscimento, successivo alla condanna, della continuazione tra reati giudicati separatamente; Libreri deduceva inoltre che si trattasse di un unico reato permanente (art. 416-bis), ragion per cui il limite temporale di cui all'art. 657, comma 4, c.p.p. non sarebbe applicabile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la diversa entità della pena da eseguire derivava dall'esercizio di un potere discrezionale del giudice (riconoscimento della continuazione) e non da un ordine di esecuzione illegittimo o errato; di conseguenza non sussiste il diritto alla riparazione per la detenzione reclamata. È stata inoltre ritenuta operante la disciplina del computo prevista dall'art. 657 c.p.p., con il limite temporale del comma 4. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; non sono state liquidate le spese del Ministero resistente.
Norme richiamate
Riferita alla giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 310/1996): la norma, come interpretata, riconosce il diritto alla riparazione per detenzioni ingiuste dovute a ordini di esecuzione erronei; tuttavia la giurisprudenza di legittimità ha distinto i casi in cui la discrasia è dovuta a vicende successive alla condanna (solo se sussiste violazione di legge nell'operato dell'autorità è configurabile la riparazione).
art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
Disciplina il computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo a favore del condannato; il limite temporale del comma 4 preclude la detrazione quando la misura detentiva è stata subita dopo la commissione del reato per il quale va determinata la pena eseguibile. Il Collegio ha ritenuto applicabile tale limite nel caso concreto.
Reato di associazione mafiosa: è la fattispecie sostanziale al centro del processo. Il ricorrente sosteneva che si trattasse di un unico reato permanente; la Corte ha escluso l'unicità operativa ai fini della fungibilità/compensazione delle pene espiate senza titolo.
Norma sulla continuazione: ha rilevanza nel determinare la pena complessiva. La Corte ha ritenuto che il riconoscimento della continuazione sia esercizio di potere discrezionale e non di per sé causa di ordine di esecuzione illegittimo che dia diritto alla riparazione.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Criteri di censura per il ricorso in cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione): il ricorso era formulato sulla base di tali censure, ma è stato ritenuto infondato dal Collegio.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma sul termine per proporre ricorso per cassazione nei procedimenti di riparazione: richiamata a descrivere il capo di inammissibilità/tempi del ricorso presentato.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso. Applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
art. 5 CEDU (Convenzione europea dei diritti dell'uomo)
Richiamata dalla giurisprudenza interpretativa (e dalla Corte costituzionale) quale parametro che impone il diritto alla riparazione per detenzioni ingiuste; nel caso concreto la Corte ha bilanciato tale principio con la distinzione tra ordine illegittimo e esercizio discrezionale del giudice.
Massime di principio
- La riparazione per ingiusta detenzione è riconosciuta quando la detenzione deriva da un ordine di esecuzione illegittimo o da violazione di legge dell'autorità procedente; non è automatica quando la discrepanza tra pena inflitta e pena eseguita è conseguenza di vicende successive alla condanna che rientrano nell'esercizio del potere discrezionale.
- Il riconoscimento della continuazione tra sentenze è, di regola, esercizio del potere discrezionale del giudice dell'esecuzione e, se è questa la causa della maggiore pena eseguita, non giustifica di per sé un risarcimento per detenzione ingiusta.
- Il meccanismo di 'compensazione' previsto dall'art. 657 c.p.p. opera di diritto per il computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo, ma è limitato temporalmente: non sono computabili le misure subite dopo la commissione del reato per cui si determina la pena eseguibile (comma 4).
- Nei reati permanenti, quando la permanenza è cessata dopo la detenzione senza titolo, l'istituto della fungibilità delle pene espiate senza titolo non è applicabile; non è possibile scomporre il reato permanente in più violazioni per aggirare il limite temporale.
- In casi analoghi il ricorrente deve dimostrare che l'eccesso di detenzione sia derivato da un errore o illegittimità dell'ordine di esecuzione o da altra violazione di legge dell'autorità; la mera discrepanza conseguente a valutazioni successive (es. riconoscimento di continuazione) non basta.
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