Cassazione Penale, Sentenza n. 23811/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda l'esecuzione di una pena complessiva rideterminata dalla Corte d'appello in sede di cognizione, con riconoscimento della continuazione tra reati oggetto di diverse sentenze. Il condannato ha chiesto in sede esecutiva la correzione dell'ordine di esecuzione emesso dal Procuratore generale, sostenendo che dovesse essere indicata l'intera pena complessiva risultante dal cumulo giuridico e non solo la porzione ancora da eseguire, perché la parte già espiata per i reati unificati continuerebbe a rilevare come "presofferto" sia ai fini della liberazione anticipata sia ai fini dell'accesso al rimedio risarcitorio ex art. 35-ter ord. pen. In ricorso per cassazione deduce violazione di legge e vizio di motivazione, insistendo sul principio dell'unicità del titolo esecutivo derivante dal riconoscimento della continuazione e richiamando anche un precedente di legittimità relativo al computo, nel cumulo, delle pene già espiate che possono incidere sui benefici penitenziari.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato. Ha condiviso la decisione della Corte d'appello, affermando che l'art. 657, comma 4, c.p.p. consente di computare la custodia cautelare o la pena già espiata per altro reato solo se successiva alla commissione del reato per cui si determina la pena da eseguire. Nel caso concreto, la pena di anni 6 e mesi 2, individuata come aumento per la continuazione, era stata interamente espiata prima della commissione dei reati oggetto della sentenza in esecuzione; pertanto non era fungibile ai sensi della norma citata. La Corte ha inoltre rilevato che la liberazione anticipata risulta già fruita per quel periodo di detenzione e ha confermato che le questioni relative al rimedio risarcitorio ex art. 35-ter ord. pen. appartengono alla competenza del Tribunale di sorveglianza. Per questi motivi il ricorso è stato respinto con condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
"limita rigorosamente la possibilità di computare la custodia cautelare subita o la pena espiata per reato diverso al dato cronologico che la custodia e la espiazione anzidette siano successive alla commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire"
Il credito di pena derivante da custodia cautelare o pena già espiata per altro reato è computabile solo se temporalmente successivo alla commissione del reato oggetto dell'esecuzione; la continuazione non deroga a tale limite.
art. 656, comma 10-bis, c.p.p.
È richiamato dal Procuratore generale per il computo delle detrazioni conseguenti alla liberazione anticipata, ma la Corte non sviluppa un'autonoma interpretazione della norma nel decisum.
Norma richiamata in relazione alla liberazione anticipata già concessa o comunque maturata sul periodo di detenzione considerato.
art. 35-ter legge n. 354 del 1975
Il rimedio risarcitorio per sovraffollamento carcerario è indicato come questione devoluta alla competenza del Tribunale di sorveglianza, non del giudice dell'esecuzione del cumulo.
Il reato continuato può essere scisso nelle singole violazioni ai fini della verifica della fungibilità e del computo del presofferto.
Richiamato nei motivi aggiunti come criterio moderatore del cumulo, senza che la Corte ne ricavi una specifica regola decisoria ulteriore.
In caso di rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Ai fini dell'esecuzione della pena, la pena già espiata o la custodia cautelare sofferta per un diverso reato possono essere computate solo se intervenute dopo la commissione del reato per cui si sta determinando la pena da eseguire; la fungibilità è dunque subordinata a un rigoroso criterio cronologico.
- Il riconoscimento della continuazione non trasforma automaticamente in fungibile ogni periodo di detenzione già sofferto per una delle violazioni unificate: il reato continuato va scisso nelle singole componenti per verificare se e in quale misura il presofferto possa incidere sull'esecuzione.
- La formazione di una pena complessiva per continuazione non autorizza ad attribuire in via automatica il "credito di pena" derivante dalla rideterminazione del cumulo a periodi di detenzione già espiati prima della commissione dei reati esecutivi.
- La valutazione della liberazione anticipata può riguardare anche periodi di detenzione riferiti ad altra condanna solo quando tali periodi siano fungibili o non siano già stati valorizzati in precedenza ai fini del beneficio.
- Le domande concernenti il rimedio risarcitorio ex art. 35-ter ord. pen. appartengono al giudice di sorveglianza e non possono essere decise dal giudice dell'esecuzione chiamato a correggere l'ordine di esecuzione.
- In sede di legittimità, il ricorso è infondato quando l'ordinanza esecutiva si conforma ai principi consolidati in tema di fungibilità, continuazione ed esecuzione della pena, e la doglianza mira in sostanza a ottenere una diversa lettura non consentita del presofferto.
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