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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29155/2021 del 20/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il contribuente ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e quindi confermato la cartella di pagamento emessa a seguito di iscrizione a ruolo collegata a una precedente sentenza tributaria. Il ricorso era articolato in otto motivi. Con i motivi III-VIII il ricorrente contestava: la legittimazione processuale dell'ufficio territoriale che aveva proposto l'appello dopo la soppressione dell'ufficio; la validità della notificazione dell'appello, deducendo che fosse stata eseguita a mani di soggetto qualificatosi come rappresentante e non domiciliatario e che la relata fosse su foglio separato non correttamente congiunto; l'applicabilità dell'art. 330, comma 3, c.p.c. per essere decorso oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza; la mancata pronuncia sulla eccezione di acquiescenza dell'Agenzia per effetto dello sgravio della cartella; la mancata considerazione di una precedente sentenza non appellata che avrebbe dichiarato insussistente il debito e la conseguente violazione del giudicato. I motivi I e II erano quindi costruiti sulla pretesa rilevanza di una precedente decisione e sul giudicato, mentre gli altri motivi riguardavano vizi processuali dell'appello e della notificazione.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi: il motivo sulla legittimazione processuale è stato ritenuto comunque infondato e in ogni caso inammissibile per difetto di specificità, perché non era stato riportato il provvedimento amministrativo richiamato; i motivi sulla notificazione dell'appello sono stati dichiarati inammissibili perché non conformi al paradigma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. vigente e perché non coglievano la ratio decidendi, fondata sia sulla corretta notificazione sia sulla sanatoria per raggiungimento dello scopo; il motivo sull'art. 330 c.p.c. è stato ritenuto inammissibile per novità e comunque infondato, trattandosi di notificazione entro l'anno e di nullità sanabile; i motivi su acquiescenza e sgravio sono stati considerati inammissibili per difetto di autosufficienza e infondati, poiché lo sgravio era dovuto in esecuzione della sentenza di primo grado; i motivi relativi alla precedente sentenza e al giudicato sono stati dichiarati inammissibili per errata formulazione del vizio motivazionale e per difetto di specificità. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata costituzione con controricorso dell'Agenzia delle Entrate. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, per il ricorrente, di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 75 c.p.c.

    La doglianza sulla legittimazione processuale è stata ritenuta infondata, richiamando il principio secondo cui le articolazioni territoriali dell'Agenzia delle Entrate non hanno autonoma personalità giuridica e la rappresentanza legale spetta al Direttore generale; inoltre il motivo è risultato inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La Corte ha rilevato che diversi motivi, pur formalmente qualificati come violazioni di legge, non coglievano la ratio decidendi o erano privi di specificità.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È stata ribadita la necessità, nella formulazione vigente, di denunciare l'omesso esame di un fatto storico, decisivo e controverso, non di una sentenza o di valutazioni difensive.

  • art. 148 c.p.c.

    La censura sulla relata di notificazione separata è stata ritenuta inammissibile perché non confrontata con la ratio della decisione, che valorizzava la corretta congiunzione e la sanatoria per raggiungimento dello scopo.

  • art. 330, comma 3, c.p.c.

    La notificazione dell'appello è stata considerata tempestiva perché eseguita entro l'anno, tenendo conto della sospensione feriale; comunque l'eventuale vizio era di nullità e non di inesistenza.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia sull'acquiescenza è stata respinta poiché il sgravio della cartella, essendo dovuto in esecuzione della sentenza di primo grado, non integrava acquiescenza.

  • art. 329 c.p.c.

    Non è stata riconosciuta acquiescenza implicita alla sentenza di primo grado per effetto del mero sgravio della cartella eseguito in ottemperanza alla decisione favorevole al contribuente.

  • artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c.

    Le doglianze sul giudicato sono state dichiarate inammissibili perché il ricorrente non aveva riportato il contenuto della precedente sentenza e non aveva reso verificabile il dedotto contrasto di giudicato.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato quale parametro per l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

  • d.l. n. 83 del 2012

    È richiamato come fonte della nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

  • art. 5 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la soppressione dell'ufficio territoriale; la Corte non ne ha desunto effetti favorevoli al ricorrente per difetto di specificità del motivo.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve investire l'omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso, non la mancata valutazione di una sentenza o di un argomento difensivo.
  • Una censura è inammissibile quando non si confronta con tutte le autonome rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata.
  • Il motivo per cassazione deve rispettare il principio di specificità e autosufficienza: gli atti o i documenti su cui si fonda la doglianza vanno riprodotti, almeno nelle parti essenziali, per consentire il controllo di legittimità.
  • La notificazione dell'atto di appello eseguita nel domicilio eletto e al difensore costituito non è inesistente per il solo fatto di eventuali irregolarità formali della relata; tali vizi, se del caso, integrano nullità sanabile per raggiungimento dello scopo.
  • La notificazione dell'impugnazione entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza va valutata considerando la sospensione feriale; inoltre, ove il vizio sia solo di forma, opera la sanatoria per raggiungimento dello scopo.
  • Lo sgravio della cartella eseguito in esecuzione di una sentenza favorevole alla parte non costituisce acquiescenza alla sentenza stessa, né comporta rinuncia implicita all'impugnazione.
  • Per dedurre un contrasto con il giudicato occorre rendere verificabile il contenuto della precedente decisione invocata e la sua effettiva sovrapponibilità al caso deciso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioniGiudicatoContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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