Cassazione Civile, Ordinanza n. 15328/2024 del 31/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un appalto per la costruzione di quattro edifici residenziali. L'appaltatrice otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispettivo relativo al settimo stato di avanzamento lavori; la committente proponeva opposizione eccependo, in via preliminare, l'incompetenza del tribunale ordinario per effetto di una clausola compromissoria contenuta nel contratto di appalto e nel capitolato richiamato, e nel merito contestava il credito deducendo un grave inadempimento dell'appaltatrice e chiedendo in riconvenzionale la risoluzione del contratto per ritardi e violazioni contrattuali. La Corte d'appello ha dichiarato la competenza del collegio arbitrale e la nullità del decreto ingiuntivo. L'appaltatrice ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omesso esame/travisamento del fatto storico relativo all'effettiva valenza contrattuale del capitolato, che secondo la ricorrente non sarebbe stato validamente allegato o sottoscritto; 2) violazione dell'art. 1322 c.c. e erroneo richiamo al D.P.R. 1063/1962, sostenendo che parti private potevano disciplinare liberamente il contratto e che la clausola di devoluzione agli arbitri poteva essere derogata anche implicitamente; 3) violazione degli artt. 1341 e 1342 c.c. per mancata specifica approvazione scritta della clausola compromissoria; 4) omessa o apparente motivazione della sentenza d'appello.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché tardivamente proposto. Rileva che, trattandosi di sentenza che decide sulla competenza in relazione a una convenzione di arbitrato, l'impugnazione doveva avvenire con regolamento necessario di competenza ex artt. 42 e 43 c.p.c.; poiché la sentenza d'appello è stata notificata il 2 luglio 2019 e il ricorso per cassazione è stato notificato solo il 30 settembre 2019, il termine di trenta giorni era ormai decorso. Non essendo possibile ricavare dagli atti una data diversa di comunicazione utile, e non potendo operare la conversione in regolamento di competenza per tardività, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte condanna inoltre la ricorrente alle spese di legittimità e dà atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il sopravvenuto fallimento o la liquidazione giudiziale di una parte nel giudizio di cassazione non determina interruzione del processo, perché il giudizio di legittimità è dominato dall'impulso d'ufficio.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per la cassazione.
La sentenza che afferma o nega la competenza in relazione a una convenzione di arbitrato è impugnabile con regolamento di competenza.
Costituiscono il mezzo tipico di impugnazione per le decisioni sulla competenza, anche quando pronunciate in appello.
Il regolamento necessario di competenza deve essere proposto nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza impugnata.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'autonomia contrattuale delle parti; la Corte non entra nel merito perché definisce il ricorso in rito.
Richiamati dalla ricorrente per contestare l'efficacia della clausola compromissoria in mancanza di specifica approvazione scritta; la Corte non decide sul punto per inammissibilità.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Le sentenze che decidono sulla competenza in presenza di una clausola compromissoria si impugnano con regolamento necessario di competenza, non con ricorso ordinario per cassazione.
- Quando non sia stato iniziato il procedimento arbitrale, per stabilire impugnabilità e termini operano i principi del tempus regit actum e della perpetuatio iurisdictionis secondo la disciplina vigente al momento rilevante.
- Se la sentenza sulla competenza è stata notificata dalla controparte, la notificazione equivale alla comunicazione ai fini del decorso del termine per proporre regolamento di competenza.
- Il ricorso ordinario per cassazione è inammissibile se utilizzato al posto del regolamento di competenza e, in mancanza di tempestività, non può essere convertito in regolamento necessario.
- Il sopravvenuto fallimento o la liquidazione giudiziale di una parte nel giudizio di cassazione non comporta interruzione del processo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 31 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15242/2024 del 31/05/2024
- ordinanza_civile · 31 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15243/2024 del 31/05/2024
- ordinanza_civile · 31 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15244/2024 del 31/05/2024
- ordinanza_civile · 31 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15247/2024 del 31/05/2024
- ordinanza_civile · 31 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15249/2024 del 31/05/2024
- ordinanza_civile · 31 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15250/2024 del 31/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →