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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23472/2025 del 18/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia origina da un giudizio di appello poi dichiarato estinto dalla Corte d'appello di Roma per tardiva riassunzione dopo un provvedimento di interruzione del processo, intervenuto quando il difensore della parte era stato sospeso dall'esercizio della professione. La ricorrente, agendo quale tutrice di un'erede dell'originaria parte, ha impugnato la sentenza deducendo violazione degli artt. 112, 301, 302, 303 e 305 c.p.c., dell'art. 2697 c.c., degli artt. 43 e 44 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, e dell'art. 60 L. 31 dicembre 2012, n. 247, oltre a vizio motivazionale. In sintesi, ha sostenuto che il termine per la riassunzione non potesse decorrere dalla sola data dell'ordinanza di interruzione, ma dovesse richiedere la conoscenza legale dell'evento interruttivo da parte dell'assistito; ha inoltre contestato che fosse applicabile la disciplina della sospensione forense ex art. 60 L. n. 247/2012, rilevando una sospensione diversa e di durata indeterminata, e ha affermato che la Corte di merito non avrebbe valutato il concreto pregiudizio al diritto di difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto tutte le censure. Ha escluso i profili di inammissibilità sollevati dall'INPS, ritenendo valida la procura e adeguatamente documentata la qualità della ricorrente e della persona rappresentata. Nel merito ha confermato che, in caso di interruzione del processo determinata dalla sospensione del procuratore dall'esercizio della professione, la prosecuzione/riassunzione deve avvenire nel termine di decadenza previsto dagli artt. 301 e 305 c.p.c. senza che sia necessaria la conoscenza legale dell'ordinanza d'interruzione o dell'evento interruttivo da parte della parte assistita. Ha inoltre ritenuto non decisivi i rilievi sulla revoca del mandato e sulla durata della sospensione, osservando che la Corte d'appello aveva accertato la revoca e il conferimento di nuova procura soltanto il 28 novembre 2018, mentre la riassunzione è avvenuta il 6 maggio 2020, dunque tardivamente rispetto al semestre ritenuto applicabile. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con declaratoria dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge è stata dedotta come motivo di ricorso, ma la Corte ha ritenuto infondate le censure proposte.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è stato invocato, ma la Corte ha ritenuto le doglianze generiche o non decisive.

  • artt. 112, 301, 302, 303 e 305 c.p.c.

    La Corte ha ribadito che, nell'interruzione per sospensione del difensore, la riassunzione deve avvenire nel termine di legge; non occorre la conoscenza legale dell'ordinanza d'interruzione o dell'evento interruttivo da parte della parte.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte non vi ha attribuito un ruolo decisivo ai fini dell'accoglimento del ricorso.

  • artt. 43 e 44 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578

    Richiamati per sostenere che la sospensione del difensore fosse di natura diversa e incompatibile con la decisione d'appello; la censura è stata ritenuta non decisiva.

  • art. 60 L. 31 dicembre 2012, n. 247

    La Corte d'appello aveva richiamato la disciplina della sospensione del professionista; la Cassazione ha ritenuto corretto il principio secondo cui la sospensione non esige la conoscenza legale dell'evento per la riattivazione del processo.

  • art. 85 c.p.c.

    Richiamato per evidenziare gli effetti della revoca del mandato e del nuovo conferimento di procura.

  • art. 1367 c.c.

    Usato, insieme all'art. 159 c.p.c., per sostenere un'interpretazione conservativa della procura alle liti, idonea a ricomprendere anche il giudizio di cassazione.

  • art. 159 c.p.c.

    Richiamato per il principio di conservazione degli atti processuali, applicato alla verifica della specialità della procura.

  • art. 305 c.p.c.

    Norma cardine per il termine di riassunzione del processo interrotto, applicata dalla Corte nel senso della tardività della riassunzione effettuata oltre il termine di decadenza.

  • art. 60 della legge 31 dicembre 2012, n. 247

    La Corte ha affermato che la sospensione del difensore per ragioni disciplinari non elimina l'onere di riattivare il processo alla cessazione della sospensione.

  • artt. 301 e 305 cod. proc. civ.

    La riassunzione, dopo cessazione della sospensione del difensore, deve essere compiuta entro il termine previsto, senza necessità di nuova procura o nuova costituzione.

  • art. 46 L. 18 giugno 2009, n. 69

    Richiamato nel ragionamento sulla disciplina temporale applicabile al termine semestrale di riassunzione.

Massime di principio

  • Quando l'interruzione del processo dipende dalla sospensione del difensore dall'esercizio della professione, la prosecuzione del giudizio, una volta cessata la sospensione, richiede la riattivazione nel termine di legge senza necessità di una nuova procura alle liti o di una nuova costituzione in giudizio.
  • In tale ipotesi non è necessario che la parte assistita abbia conoscenza legale dell'ordinanza dichiarativa dell'interruzione o dell'evento interruttivo, perché il difensore sospeso è consapevole della sanzione e della sua durata e ha l'obbligo di informare il cliente.
  • La sospensione del difensore è distinta dalla morte del procuratore: solo in quest'ultima evenienza la tutela della parte impone di ancorare la decorrenza del termine di riattivazione alla conoscenza legale dell'evento.
  • La deduzione di un vizio motivazionale o di un fatto decisivo omesso richiede allegazioni specifiche e decisive; non sono sufficienti affermazioni generiche sulla durata della sospensione o su una revoca del mandato non idoneamente contrastate rispetto agli accertamenti di fatto della sentenza impugnata.
  • La validità della procura in cassazione va valutata in senso conservativo: la collocazione in calce al ricorso, la firma autenticata e l'intestazione al giudizio di cassazione possono integrare il requisito di specialità anche in assenza di un riferimento espresso alla sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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