Sentenza n. 1558/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Rimini che ha archiviato per improcedibilità l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per tirocinio
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia il 10 marzo 2026 con un visto per studio/tirocinio di 180 giorni, aveva iniziato il tirocinio il 25 marzo e contestualmente richiesto il permesso di soggiorno. Dopo tre mesi, dichiarando di avere già raggiunto gli obiettivi del progetto formativo, aveva chiesto la conversione del titolo non ancora rilasciato in un permesso per lavoro, in vista di una promessa di assunzione. La Questura ha ritenuto interrotto il tirocinio e ha archiviato per improcedibilità la domanda di permesso, senza inviare il preavviso di rigetto. Il ricorrente ha dedotto erronea rappresentazione dei fatti e difetto di istruttoria, oltre a violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 39 e 39-bis del d.lgs. 286/1998 e dell’art. 14 del d.P.R. 394/1999; ha inoltre contestato l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittima la valutazione della Questura secondo cui il tirocinio era stato interrotto: il progetto approvato dalla Regione prevedeva una durata di sei mesi e non poteva essere unilateralmente dimezzato; inoltre, la relazione del soggetto promotore attestava il completamento in tre mesi senza spiegare come fossero stati raggiunti anticipatamente gli obiettivi formativi. Il ricorrente non ha prodotto neppure in giudizio elementi idonei a dimostrare che il tirocinio fosse stato soltanto concluso più rapidamente, e non interrotto. La promessa di assunzione riguardava, per di più, un impiego di collaboratore domestico, estraneo al settore della formazione. Il Collegio ha osservato che, non essendo l’attività della Questura vincolata, non poteva escludersi l’illegittimità dell’omesso preavviso di rigetto; tuttavia tale omissione non ha determinato la caducazione dell’atto, poiché gli elementi emersi non consentivano di ritenere dimostrata la prosecuzione regolare del tirocinio. Spese compensate per la particolarità della questione. È stata inoltre respinta l’istanza di patrocinio a spese dello Stato: la documentazione sui redditi e sugli immobili nel Paese d’origine non era corredata dall’attestazione consolare richiesta e la domanda era stata inviata a un indirizzo di una società di consulenza, anziché al consolato.
Norme richiamate
Poiché, però, l’attività posta in essere dalla Questura non può essere qualificata come vincolata, non può escludersi l’illegittimità dell’omessa comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990.
Quando l’attività amministrativa non è vincolata, l’omissione del preavviso di rigetto può essere illegittima. Nel caso concreto, tuttavia, il TAR non ha annullato l’atto, ritenendo non dimostrata la prosecuzione regolare del tirocinio.
art. 79 d.lgs. 115/2002
Peraltro, la richiesta non è stata rivolta al consolato (ovvero all’indirizzo email consolato bologna@maec.gov.ma), ma a un indirizzo email proprio di una società di consulenza che cura i rapporti con le diplomazie straniere (consumabolog@yahoo.fr): la carenza di tale documentazione, la cui produzione è espressamente richiesta dall’art. 79 del d.lgs. 115 del 2002, non può che determinare il rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la documentazione richiesta dall’art. 79 deve essere prodotta secondo le modalità prescritte; la carenza dell’attestazione consolare richiesta comporta il rigetto dell’istanza.
artt. 6, 39 e 39-bis d.lgs. 286/1998
In ogni caso, il progetto formativo così come approvato dalla Regione, non poteva essere unilateralmente modificato e dimezzato nei tempi, con la conseguenza che legittimamente l’Amministrazione ha ritenuto che il tirocinio fosse stato interrotto.
Nel caso esaminato, il progetto formativo approvato dalla Regione non poteva essere unilateralmente modificato riducendone a metà la durata; l’anticipata conclusione non documentata ha consentito all’Amministrazione di ritenere interrotto il tirocinio. Il testo non collega espressamente questa proposizione a uno specifico comma degli articoli citati dal ricorrente.
In ogni caso, il progetto formativo così come approvato dalla Regione, non poteva essere unilateralmente modificato e dimezzato nei tempi, con la conseguenza che legittimamente l’Amministrazione ha ritenuto che il tirocinio fosse stato interrotto.
Il progetto formativo approvato non poteva essere unilateralmente ridotto nella durata; in assenza di spiegazioni e prove sull’anticipato conseguimento degli obiettivi, l’Amministrazione poteva qualificare la situazione come interruzione del tirocinio. La sentenza non specifica quale parte della regola sia desunta dall’art. 14.
Massime di principio
- Un progetto formativo approvato dall’amministrazione competente non può essere unilateralmente modificato dal soggetto promotore o dal tirocinante riducendone la durata; l’attestazione di un completamento anticipato deve essere supportata da elementi che spieghino le modalità e le ragioni del raggiungimento degli obiettivi.
- Quando l’Amministrazione ritiene interrotto un tirocinio sulla base di una conclusione anticipata non adeguatamente documentata, il richiedente deve fornire elementi idonei a dimostrare che il percorso formativo è stato effettivamente completato e non interrotto.
- Se il procedimento non è vincolato, l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto può essere illegittima; la sua omissione, tuttavia, non comporta necessariamente l’annullamento quando gli elementi disponibili non dimostrano il presupposto fattuale necessario per il rilascio del titolo richiesto.
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