Sentenza n. 1098/2026 - Bari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dichiarazioni di improcedibilità dell’istanza di procedura abilitativa semplificata (PAS) per la realizzazione di un impianto agrivoltaico a terra e delle relative opere di connessione alla rete, adottate il 17 marzo e il 19 giugno 2026
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la prima dichiarazione di improcedibilità della PAS e, con motivi aggiunti, la successiva dichiarazione adottata dopo una sua istanza di riesame. Ha dedotto la nullità per totale carenza di motivazione ai sensi dell’art. 21-septies della l. 241/1990 e, comunque, la motivazione apparente e insufficiente, anche per non avere dato conto delle ragioni di mancato accoglimento delle proprie osservazioni. Ha inoltre lamentato la violazione delle garanzie procedimentali, in particolare la mancata applicazione dell’art. 10-bis della l. 241/1990, e l’errata applicazione della disciplina di settore. Secondo la ricorrente, la domanda e la documentazione integrativa identificavano chiaramente l’intervento come agrivoltaico; sosteneva inoltre di disporre delle aree in forza di un preliminare di concessione del diritto di superficie e aveva chiesto l’avvio della procedura espropriativa per acquisire le aree necessarie alle opere di connessione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, ritenendo legittima l’improcedibilità della PAS. La ragione ostativa era l’indisponibilità delle superfici sia per l’impianto principale sia per le opere di connessione. Il preliminare di concessione del diritto di superficie risultava sottoscritto da una società diversa dalla ricorrente e i suoi effetti non erano quindi imputabili a quest’ultima; inoltre, la ricorrente aveva confermato di non avere alcun titolo di disponibilità sulle particelle destinate alle opere di connessione. Il Comune aveva sufficientemente individuato nell’art. 8, comma 2, del d.lgs. 190/2024 il fondamento della preclusione: la PAS non è utilizzabile se il proponente non dispone delle superfici per l’impianto, dovendosi ricorrere all’autorizzazione unica. La possibilità di acquisire tramite esproprio le aree per le opere di connessione non supplisce alla mancanza di un titolo per le superfici dell’impianto principale e comporta una complessità incompatibile con l’accelerazione propria della PAS. Le censure sulla motivazione, sulle garanzie procedimentali e sull’errata applicazione della disciplina non hanno quindi condotto all’annullamento. Spese compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 8, comma 2, d.lgs. 190/2024
Deve, dunque, trovare applicazione la sopracitata disposizione normativa di cui all’art. 8 comma 2 del Decreto Legislativo 25 novembre 2024 numero 190, a mente della quale “il ricorso alla P.A.S. è precluso al proponente nel caso in cui lo stesso non abbia la disponibilità delle superfici per l’installazione dell’impianto…. In tal caso, si applica l’articolo 9 in tema di autorizzazione unica”.
La disponibilità delle superfici per l’installazione dell’impianto è presupposto per il ricorso alla PAS; in sua mancanza, il proponente deve utilizzare il procedimento di autorizzazione unica.
art. 9 d.lgs. 190/2024
Deve, dunque, trovare applicazione la sopracitata disposizione normativa di cui all’art. 8 comma 2 del Decreto Legislativo 25 novembre 2024 numero 190, a mente della quale “il ricorso alla P.A.S. è precluso al proponente nel caso in cui lo stesso non abbia la disponibilità delle superfici per l’installazione dell’impianto…. In tal caso, si applica l’articolo 9 in tema di autorizzazione unica”.
Quando manca la disponibilità delle superfici richiesta per la PAS, la disciplina richiamata impone il ricorso all’autorizzazione unica.
Massime di principio
- La PAS per la realizzazione di un impianto energetico è preclusa se il proponente non dispone di un titolo giuridico riferibile a sé che consenta la disponibilità delle superfici destinate all’impianto; un contratto preliminare sottoscritto da un soggetto distinto non attribuisce, in assenza di ulteriori elementi, tale disponibilità al proponente.
- La richiesta di avvio di una procedura espropriativa per acquisire le aree necessarie alle opere di connessione non sostituisce il titolo di disponibilità delle superfici occorrenti per l’impianto principale e non rimuove la preclusione all’utilizzo della PAS.
- La necessità di acquisire tramite procedura espropriativa le aree per le opere di connessione costituisce un fattore di complessità incompatibile con l’accelerazione propria della PAS; in mancanza dei presupposti per tale procedura, deve essere seguito il regime dell’autorizzazione unica.
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