Sentenza n. 402/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione cautelare dell’ordinanza di sgombero dell’immobile, ricadente nel foglio -OMISSIS- del NCTU comunale, per asserita occupazione abusiva, notificata il -OMISSIS-; nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di sgombero dell’immobile per occupazione asseritamente abusiva
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva ottenuto nel 2003 il comodato gratuito di un rudere comunale, con durata di 17 anni decorrenti dall’ultimazione dei lavori di trasformazione e dal relativo certificato di agibilità. Dopo lavori eseguiti nel 2005 e un primo certificato di agibilità, nel 2014 furono realizzati ulteriori lavori, seguiti da un nuovo certificato di agibilità. La ricorrente sosteneva che il termine del comodato decorresse da quest’ultimo certificato e che il rapporto fosse quindi ancora in corso, con scadenza nel 2031; deduceva inoltre la violazione del contratto di fitto di ramo d’azienda, in forza del quale l’immobile era stato concesso in locazione a un’altra società. Contestava, in sostanza, la legittimità dello sgombero, la natura indisponibile del bene e la sussistenza del potere comunale di recuperarlo in via amministrativa. Il Comune opponeva che il comodato era scaduto nell’ottobre 2022, che il contratto di fitto era a sua volta cessato e che l’immobile, già concretamente inserito nella rete di accoglienza dei migranti e poi destinato a sede scolastica, apparteneva al patrimonio indisponibile comunale.
La decisione
Il TAR respinge il ricorso, ritenendolo ammissibile ma infondato. Esclude che residuino dubbi sulla giurisdizione amministrativa: una precedente sentenza tra le stesse parti e relativa al medesimo immobile aveva accertato l’effettiva e attuale destinazione del bene a pubblico servizio e la sua appartenenza al patrimonio indisponibile comunale. Ai fini di tale qualificazione rilevano sia la volontà dell’ente di destinare il bene a una finalità pubblica sia l’effettivo utilizzo per il pubblico servizio; non è necessario che resti invariata la specifica tipologia del servizio, purché persista la strumentalità del bene a fini pubblici. Essendo il bene appartenente al patrimonio indisponibile, il Comune poteva esercitare l’autotutela esecutiva ex art. 823 c.c.; non ricorre quindi carenza assoluta di attribuzione né nullità dell’ordinanza. La censura relativa alla vigenza del comodato è respinta: il termine di 17 anni decorreva dai lavori di trasformazione eseguiti nel 2005 e dal relativo certificato di agibilità; i lavori del 2014, consistenti nella sistemazione dell’area esterna e privi di una previsione contrattuale o di un espresso provvedimento che riavviasse il termine, non ne hanno determinato una nuova decorrenza. Il comodato era pertanto scaduto nell’ottobre 2022 e la società non aveva titolo per mantenere il possesso. Anche il contratto di fitto di ramo d’azienda stipulato nel 2014 per cinque anni era cessato. L’ordinanza di sgombero costituisce quindi legittimo recupero del possesso pubblico. Spese compensate per la particolarità del caso.
Norme richiamate
art. 823, comma 2, c.c.
Il principio applicato si pone in linea con l’orientamento secondo cui il potere di autotutela esecutiva, ex art. 823, comma 2, codice civile è esercitabile non solo per i beni demaniali ma anche per quelli del patrimonio indisponibile, mentre resta escluso per i beni del patrimonio disponibile.
L’autotutela esecutiva prevista per la tutela dei beni pubblici è esercitabile anche sui beni del patrimonio indisponibile concretamente destinati a un pubblico servizio; per i beni del patrimonio disponibile l’amministrazione deve invece ricorrere agli ordinari rimedi civilistici.
art. 826 c.c.
Quanto alla qualificazione dell’immobile quale bene pubblico destinato a pubblico servizio, va detto che l’art. 826 codice civile include nel patrimonio indisponibile anche “gli altri beni destinati a un pubblico servizio”.
Rientrano nel patrimonio indisponibile comunale anche i beni destinati a un pubblico servizio, purché sussistano la volontà dell’ente di destinarli a tale funzione e la loro effettiva e attuale utilizzazione pubblica.
Massime di principio
- Un bene appartenente al patrimonio disponibile dell’ente non può essere recuperato con autotutela esecutiva; tale potere è invece esercitabile per i beni del patrimonio indisponibile concretamente destinati a un pubblico servizio.
- La qualificazione di un bene come appartenente al patrimonio indisponibile perché destinato a pubblico servizio richiede la compresenza di un elemento soggettivo, costituito dalla manifestazione della volontà dell’ente, e di un elemento oggettivo, costituito dall’effettiva e attuale destinazione del bene al servizio.
- La destinazione a pubblico servizio non deve necessariamente mantenere nel tempo la stessa specifica funzione: è sufficiente che permanga l’effettiva strumentalità del bene a finalità pubbliche.
- La durata di un comodato decorre secondo quanto stabilito dal relativo titolo; successivi lavori e un nuovo certificato di agibilità non riavviano il termine se ciò non è previsto dal contratto né disposto con un espresso provvedimento amministrativo.
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