Sentenza n. 4506/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento - del provvedimento emesso dalla Prefettura U.T.G. di Milano in data 19/04/2024, notificato in pari data, recante la dichiarazione di inammissibilità dell’istanza di concessione della cittadinanza; - ogni altro atto comunque connesso e/o conseguenziale a quello impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di inammissibilità della domanda di concessione della cittadinanza italiana per mancata produzione, entro il termine assegnato, del certificato di nascita e del certificato penale del Paese di origine legalizzati
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente cittadinanza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, quale residente in Italia da oltre dieci anni. Ha impugnato il provvedimento prefettizio del 19 aprile 2024 che dichiarava inammissibile l'istanza per la mancata tempestiva produzione del certificato di nascita e del certificato penale del Paese di origine, entrambi muniti di legalizzazione. Ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative, sostenendo di non avere mai ricevuto il preavviso di rigetto; la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, poiché il termine assegnato per presentare osservazioni e documenti non sarebbe perentorio e non potrebbe comportare decadenza; e l'insussistenza dei presupposti dell'inammissibilità, affermando di avere trasmesso la documentazione richiesta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento. Ha ritenuto fondata la censura relativa alla partecipazione procedimentale perché, benché il ricorrente avesse contestato di aver ricevuto il preavviso di rigetto, la Prefettura non ha provato l'effettiva comunicazione dei motivi ostativi: tale prova grava sull'amministrazione. Ha inoltre escluso che il termine assegnato ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 abbia natura perentoria o che l'amministrazione possa introdurre una decadenza non prevista dalla legge; la trasmissione dei documenti dopo la scadenza, quindi, non giustificava l'inammissibilità. La documentazione prodotta in giudizio dimostrava comunque che il ricorrente aveva inviato gli atti richiesti. L'amministrazione è stata condannata a pagare le spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
come condivisibilmente censurato dal ricorrente, la valutazione dell’amministrazione si basa su un’errata interpretazione della legge, in quanto l’art. 10 bis, oltre a non qualificare come perentorio il termine previsto per la presentazione di osservazione e documenti, neppure assegna all’amministrazione il potere di introdurre decadenze, né correla, direttamente o indirettamente, al decorso del termine assegnato dall’amministrazione conseguenze decadenziali in capo al ricorrente;
Il termine assegnato per presentare osservazioni e documenti non è perentorio; l'art. 10-bis non attribuisce all'amministrazione il potere di introdurre una decadenza né collega al decorso del termine una conseguenza decadenziale per l'istante.
Massime di principio
- Nel contestare l'omessa comunicazione del preavviso di rigetto, spetta all'amministrazione dimostrare che la comunicazione prevista dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990 è stata effettivamente trasmessa; la mancata prova comporta la violazione delle garanzie partecipative.
- Il termine assegnato dall'amministrazione ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 per presentare osservazioni e documenti non è perentorio e il suo decorso non determina decadenza, non potendo l'amministrazione introdurre una conseguenza decadenziale priva di base legislativa.
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