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Sentenza

Sentenza n. 401/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione cautelare dei seguenti atti: 1) il verbale di disposizione prot. n. -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con il quale è stato disposto, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 124/2004 come introdotto dalla legge n. 120/2020 e sostituito dall’art. 12-bis D.L. n. 76/2022: a) il riconoscimento, da agosto 2021, a -OMISSIS- (n. -OMISSIS-) e -OMISSIS- (n. -OMISSIS-) del IV livello di inquadramento professionale CCNL applicato; b) la denuncia alla competente sede I.n.p.s. delle differenze contributive; c) la corresponsione alle lavoratrici delle differenze retributive; 2) il verbale di primo accesso ispettivo dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Campobasso-Isernia n.-OMISSIS-, a firma dei verbalizzanti; 3) tutti gli atti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e connessi rispetto a quelli specificatamente impugnati e non conosciuti, ivi espressamente incluso il provvedimento dell’Ispettorato territoriale di Campobasso–Isernia, in persona del Direttore p. t., prot. registro decreto e atti direttoriali -OMISSIS- di rigetto del ricorso amministrativo gerarchico proposto dalla società ricorrente;

Giustizia amministrativa202300115

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di disposizione dell’Ispettorato del lavoro che imponeva il riconoscimento del IV livello CCNL a due dipendenti, il versamento delle differenze contributive e retributive e la corresponsione della tredicesima 2021, nonché il verbale di primo accesso ispettivo e il rigetto del ricorso amministrativo gerarchico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento notificato il 27 marzo 2023, adottato a seguito di un’ispezione svolta il 6 maggio 2022 presso la sede secondaria. L’atto disponeva, con decorrenza da agosto 2021, l’inquadramento di due lavoratrici al IV livello del CCNL Commercio, la denuncia all’INPS delle differenze contributive e il pagamento delle differenze retributive; ordinava inoltre il pagamento della tredicesima 2021 a tre dipendenti, prescrizione alla quale la società aveva ottemperato. Dopo il rigetto del ricorso amministrativo, la società ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 14 d.lgs. 124/2004 ed eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità e ingiustizia manifesta, contestando la sussistenza dei presupposti per imporre il superiore inquadramento; 2) violazione degli artt. 2 e 3 l. 241/1990, dell’art. 14 l. 689/1981, dei principi di ragionevolezza della durata dell’accertamento e degli artt. 97 e 24 Cost., lamentando anche motivazione apparente e infondatezza dell’atto. L’amministrazione ha eccepito difetto di giurisdizione, carenza di interesse e difetto di legittimazione passiva del Ministero, oltre a contestare il merito. La società sosteneva che le lavoratrici, assunte il 4 agosto 2021 al V livello, erano aiuto-commesse, non avevano ancora maturato dodici mesi di lavoro alla data dell’ispezione e operavano sotto la direzione di un responsabile del punto vendita; le attività, inoltre, erano meccaniche e rigidamente definite dalle istruzioni della società affiliante.

La decisione

Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari. Ha affermato la giurisdizione amministrativa e la diretta impugnabilità del provvedimento di disposizione, in quanto atto amministrativo immediatamente esecutivo, definitivo e lesivo, non meramente endoprocedimentale. Ha respinto anche il difetto di legittimazione passiva del Ministero, poiché l’Ispettorato territoriale è una sua articolazione priva di autonoma personalità giuridica. Nel merito ha accolto il motivo relativo al difetto di motivazione: l’atto affermava che le dipendenti svolgevano mansioni di commessa, ma si basava sulla documentazione della stessa società, dalla quale risultavano l’assunzione al V livello e la qualifica di aiuto-commessa, senza indicare quali accertamenti o fonti di prova dimostrassero lo svolgimento di mansioni da IV livello. Il TAR ha rilevato che le lavoratrici non avevano ancora compiuto dodici mesi di servizio, che nel punto vendita era presente un responsabile gerarchicamente superiore e che le attività erano descritte come ripetitive e svolte secondo precise indicazioni della società affiliante; tali circostanze rendevano necessario esplicitare l’iter istruttorio e logico seguito dall’Ispettorato. Le altre censure sono state assorbite, pur esprimendo il Collegio dubbi sulla loro fondatezza, anche in relazione a contestate violazioni degli obblighi di formazione del personale ai sensi dell’art. 37 d.lgs. 81/2008. Il ricorso è stato accolto e i provvedimenti impugnati annullati. Spese compensate per la novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. 124/2004

    Il provvedimento impugnato risulta carente nella motivazione, mancando in esso un’indicazione puntuale delle fonti di prova; esso reca una motivazione meramente apparente che non consente l'individuazione dell'iter logico-giuridico seguito nel procedimento ispettivo, con nocumento del diritto costituzionale di difesa del ricorrente.

    Il potere di disposizione, pur potendo riguardare irregolarità in materia di lavoro e legislazione sociale, deve essere esercitato con un provvedimento che esponga le fonti di prova e l’iter logico-giuridico alla base dell’accertamento. In mancanza di tali elementi, quando non è possibile comprendere perché le mansioni accertate giustifichino il diverso inquadramento, il provvedimento è viziato per difetto di motivazione.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento impugnato risulta carente nella motivazione, mancando in esso un’indicazione puntuale delle fonti di prova; esso reca una motivazione meramente apparente che non consente l'individuazione dell'iter logico-giuridico seguito nel procedimento ispettivo, con nocumento del diritto costituzionale di difesa del ricorrente.

    La motivazione deve rendere intelligibili le risultanze istruttorie e il percorso logico che conduce alla determinazione amministrativa; la sua insufficienza è invalidante quando impedisce al destinatario di comprendere e contestare le ragioni dell’atto.

Massime di principio

  • Il provvedimento di disposizione adottato ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 124/2004 è un atto amministrativo immediatamente esecutivo e lesivo, autonomamente impugnabile davanti al giudice amministrativo, perché impone al datore di lavoro un comportamento e conclude il procedimento ispettivo.
  • Un provvedimento ispettivo che impone un diverso inquadramento contrattuale deve indicare le risultanze probatorie e gli accertamenti dai quali desume le mansioni effettivamente svolte; il mero richiamo alle mansioni senza chiarire la fonte e il percorso logico dell’accertamento integra motivazione apparente.
  • Nel valutare la correttezza dell’inquadramento, la motivazione deve confrontare le mansioni concretamente accertate con le declaratorie contrattuali pertinenti e dar conto degli elementi rilevanti, quali il grado di autonomia, la presenza di superiori gerarchici e le modalità effettive di svolgimento dell’attività.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoLegittimazione e interesse a ricorrereMotivazione del provvedimento
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneLegittimazione e interesse a ricorrereRiparto di giurisdizione

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