Sentenza n. 1099/2026 - Bari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Avvisi regionali e aziendali per l’assegnazione degli incarichi carenti di assistenza primaria per il 2026, nonché assegnazione dell’ambito territoriale controverso alla medica controinteressata e atti conseguenti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, titolare dal 2023 di un incarico di assistenza primaria a ciclo di scelta in un comune dell’AFT Vico del Gargano, chiedeva di trasferirsi in un ambito più vicino alla propria residenza e alla famiglia. Ha impugnato la determinazione regionale n. 136 del 16 luglio 2026, l’avviso dell’ASL Foggia del 27 luglio 2026 e gli atti di assegnazione dell’ambito, contestando che l’ASL avesse utilizzato prima la graduatoria per il completamento dell’impegno orario ai sensi dell’art. 32, comma 8, dell’ACN e solo dopo quella per la mobilità intraziendale prevista dal comma 9. A suo avviso, la mobilità doveva avere precedenza, in continuità con gli atti regionali relativi alla procedura 2025; il diverso ordine non era stato esplicitato o motivato e l’ASL non aveva il potere di introdurlo. Ha dedotto violazione dell’ACN, dei principi costituzionali e di imparzialità, trasparenza, ragionevolezza e buon andamento, nonché difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, disparità di trattamento, sviamento e lesione dell’affidamento. Con una seconda censura ha contestato la comunicazione solo orale delle priorità, l’assenza di un provvedimento espresso adeguatamente motivato, il mancato riscontro alla diffida e alla richiesta di accesso e l’anticipata attivazione dell’incarico sulla piattaforma Edotto, nonostante la cessazione del medico uscente fosse prevista dal 1° novembre 2026. La controinteressata ha eccepito il difetto di giurisdizione, di interesse e la mancata impugnazione degli atti presupposti; ha inoltre sostenuto che l’ACN non attribuisce alla mobilità precedenza sul completamento.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione: la controversia riguarda atti autoritativi regionali e aziendali che regolano a monte la procedura di conferimento, non il trattamento economico o l’esecuzione di un rapporto convenzionale già costituito. Ha ritenuto non necessario integrare il contraddittorio con gli altri assegnatari, poiché la contestazione riguardava la sola sede assegnata alla controinteressata già costituita; ha prescisso dalle ulteriori eccezioni di inammissibilità per difetto di prova di resistenza e mancata impugnazione degli atti presupposti. Nel merito, ha respinto la prima censura: l’art. 32, comma 9, ACN attribuisce priorità per anzianità soltanto all’interno della categoria degli aspiranti alla mobilità e non stabilisce la prevalenza di questa procedura sul completamento previsto dal comma 8. È coerente con la funzione degli istituti utilizzare prima il completamento del medico già operante nell’AFT carente, che favorisce la copertura territoriale e l’apertura dello studio, e ricorrere alla mobilità per le sedi rimaste scoperte. La controinteressata possedeva i requisiti per il completamento e apparteneva all’AFT interessata. Gli atti adottati per il 2025 erano riferiti a quella sola annualità e non fondavano un diritto alla conservazione del criterio né un legittimo affidamento per il 2026. L’ASL ha applicato le determinazioni regionali e l’ACN; la diversa prassi dell’ASL BAT non era fonte regolatrice della procedura di Foggia e la sentenza della Corte costituzionale n. 26/2024 non stabiliva la precedenza invocata. Ha respinto anche la seconda censura: la comunicazione orale, da sola, non provava l’introduzione di un criterio nuovo durante la seduta, mentre gli atti regionali e l’ACN fornivano il quadro regolatorio; il mancato riscontro alla diffida e all’istanza di accesso non attribuiva una precedenza sulla sede e atteneva a una tutela distinta. Infine, l’art. 34, comma 1, ACN consente di individuare incarichi che si rendano disponibili nel corso dell’anno: la procedura poteva essere avviata prima della cessazione del titolare, anche per assicurare continuità del servizio, distinguendo il conferimento dell’incarico dagli adempimenti per l’apertura dello studio e dall’effettiva iscrizione negli elenchi. Spese integralmente compensate per la complessità interpretativa, la diversa soluzione del 2025 e la difformità applicativa dell’ASL BAT.
Norme richiamate
art. 32, comma 8, ACN triennio 2022-2024
In presenza di carenza assistenziale e prima della pubblicazione degli incarichi vacanti, il comma 8 dell’art. 32 prevede il completamento degli incarichi dei medici già operanti.
Il completamento dell’impegno settimanale dei medici già operanti è lo strumento da utilizzare prima della pubblicazione degli incarichi vacanti e, nel rapporto con la mobilità del comma 9, precede quest’ultima.
art. 32, comma 9, ACN triennio 2022-2024
La priorità menzionata nel comma 9 opera all’interno della relativa categoria, senza stabilire alcuna prevalenza sul completamento previsto dal comma 8.
La precedenza connessa alla maggiore anzianità vale tra gli aspiranti alla mobilità; la disposizione non attribuisce alla mobilità intraziendale priorità rispetto al completamento previsto dal comma 8.
art. 32, comma 10, ACN triennio 2022-2024
Il comma 10, inoltre, si limita a prescrivere l’inserimento degli ulteriori medici ai sensi dell’art. 33, a procedure espletate, qualora permanga ancora il fabbisogno assistenziale.
La disposizione disciplina l’inserimento degli ulteriori medici solo dopo l’espletamento delle procedure e in caso di persistente fabbisogno; non stabilisce una diversa priorità tra completamento e mobilità.
art. 34, comma 1, ACN triennio 2022-2024
Con riferimento ai rilievi relativi all’anticipata attivazione dell’esercizio medico, l’art. 34, comma 1, ACN consente di individuare anche gli incarichi che si rendessero disponibili nel corso dell’anno.
La disponibilità dell’incarico nel corso dell’anno consente di avviare anticipatamente la procedura di assegnazione; la permanenza in servizio del titolare fino alla cessazione non impone di attendere prima di svolgere gli adempimenti preparatori.
art. 60 c.p.a.
La controversia può essere definita con sentenza in forma semplificata, sussistendone i relativi presupposti di legge ed essendo stato dato rituale avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.
Il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata dopo il rituale avviso alle parti e in presenza dei relativi presupposti.
art. 8 d.lgs. 502/1992
La natura autonoma del rapporto professionale non esclude la giurisdizione amministrativa sugli atti autoritativi che ne regolano a monte la procedura di conferimento.
La natura autonoma del rapporto convenzionale non sottrae alla giurisdizione amministrativa l’impugnazione degli atti autoritativi che disciplinano la procedura di conferimento.
Massime di principio
- Nel sistema dell’art. 32 ACN per la medicina generale, la priorità per anzianità prevista dal comma 9 opera esclusivamente all’interno della categoria degli aspiranti alla mobilità intraziendale e non prevale sul completamento dell’impegno settimanale disciplinato dal comma 8.
- In presenza di una carenza assistenziale, è coerente con le diverse funzioni degli istituti utilizzare prima il completamento dell’incarico del medico già operante nell’AFT interessata e ricorrere alla mobilità intraziendale per le sedi che restino scoperte.
- Gli atti amministrativi adottati per una procedura annuale non fondano, di per sé, un diritto alla conservazione dello stesso criterio nelle procedure degli anni successivi né un legittimo affidamento alla sua reiterazione.
- La natura autonoma del rapporto professionale convenzionale non esclude la giurisdizione amministrativa sulla legittimità degli atti autoritativi che disciplinano a monte la procedura di conferimento; la giurisdizione non si estende, per ciò solo, alle controversie sull’esecuzione del rapporto già costituito.
- Quando l’ACN consente l’individuazione di incarichi destinati a rendersi disponibili nel corso dell’anno, la procedura di assegnazione può essere avviata prima della cessazione del titolare, distinguendo il conferimento dagli adempimenti preparatori e dall’effettiva apertura dello studio o iscrizione negli elenchi.
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