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Sentenza

Sentenza n. 1097/2026 - Bari, Sezione 2

Giustizia amministrativa202501660

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dal MASE e dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC sull’istanza di avvio della VIA per un impianto fotovoltaico da 67 MW e le opere di connessione alla RTN

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (impresa proponente)

Prevale il privato

La controversia

La società ha proposto ricorso avverso l’inerzia del MASE – Direzione generale valutazioni ambientali e Commissione Tecnica PNRR-PNIEC – rispetto all’istanza di VIA presentata il 12 luglio 2024 ai sensi dell’art. 23 d.lgs. 152/2006, relativa alla realizzazione di un impianto fotovoltaico da 67 MW nei Comuni di Rocchetta Sant’Antonio, Candela e Sant’Agata di Puglia, con le relative opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale. L’istanza era stata resa nota con avviso al pubblico il 30 luglio 2024 e, dopo integrazioni, il 2 gennaio 2025. La ricorrente chiedeva l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna delle amministrazioni a provvedere, anche sul successivo sollecito del 25 giugno 2025.

La decisione

Dopo l’instaurazione del giudizio, il MASE ha adottato il decreto n. 278 del 7 maggio 2026. La ricorrente ha quindi dichiarato soddisfatto il proprio interesse e chiesto la cessazione della materia del contendere. Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Ha posto le spese a carico solidale del MASE e del Ministero della cultura in applicazione della soccombenza virtuale, poiché l’inerzia è cessata solo dopo l’avvio del contenzioso e per effetto dell’impulso processuale della ricorrente. Spese liquidate in € 1.000, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    per quanto sopra esposto, la pretesa della ricorrente risulti pienamente soddisfatta, per cui deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.;

    Quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata è integralmente soddisfatta dall’amministrazione, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • La sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa azionata determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Se l’inerzia amministrativa viene meno soltanto dopo l’instaurazione del giudizio e in seguito all’impulso processuale del ricorrente, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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