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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07816/2024 del 22/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva notificato a una società un avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP relativi all'anno d'imposta 2006, fondato sull'applicazione degli studi di settore. La società aveva impugnato l'atto davanti alla CTP, deducendo in particolare l'inadeguata soggettivizzazione dell'accertamento, ma aveva perso in primo grado e in appello. Avverso la sentenza della CTR la società aveva proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha poi depositato memoria e documentazione, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere per avere aderito alla definizione agevolata delle controversie prevista dall'art. 6 del d.l. 193/2016, allegando l'istanza presentata all'agente della riscossione, il calcolo degli importi dovuti e la prova dei versamenti eseguiti. L'Agenzia delle Entrate ha aderito alla richiesta di estinzione; il Pubblico Ministero ha chiesto in via principale l'estinzione e in subordine il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte non ha esaminato nel merito i sei motivi di ricorso perché ha ritenuto intervenuta la cessazione della materia del contendere in conseguenza dell'adesione della contribuente alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. 193/2016, che comportava la rinuncia ai ricorsi pendenti. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio introdotto dalla società e cessata la materia del contendere. Quanto alle spese, ha applicato l'art. 46 del D.Lgs. 546/1992, disponendo che restino a carico della parte che le ha anticipate. Ha escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato, perché la pronuncia è di estinzione e non di rigetto o inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 6 del D.L. 193/2016

    La definizione agevolata della controversia fiscale, una volta validamente richiesta e documentata, determina la cessazione della materia del contendere e comporta l'obbligo per l'aderente di rinunciare ai ricorsi pendenti.

  • art. 46 del D.Lgs. 546/1992

    Le spese del giudizio estinto … restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di legge

    Nel giudizio tributario estinto le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa previsione normativa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La norma sul raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio si chiude con estinzione per cessazione della materia del contendere, trattandosi di disposizione eccezionale e di stretta interpretazione.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    Ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo richiamato dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Quando la parte ricorrente aderisce a una definizione agevolata della controversia e documenta l'avvenuto adempimento degli oneri previsti, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere e non può decidere i motivi nel merito.
  • Nel processo tributario estinto, le spese seguono la regola speciale dell'art. 46 del D.Lgs. 546/1992 e restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa disposizione di legge.
  • La disciplina sul raddoppio del contributo unificato prevista per il rigetto o per l'inammissibilità dell'impugnazione non si estende in via analogica ai casi di estinzione del giudizio, trattandosi di previsione eccezionale.
  • Ai fini della declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere è sufficiente che dagli atti risulti l'intervenuta definizione della lite secondo la procedura agevolativa e la conseguente sopravvenuta mancanza di un interesse attuale alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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