Cassazione Civile, Ordinanza n. 06576/2023 del 06/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fallito)
La controversia
La ricorrente aveva domandato alla Corte d'appello l'indennizzo ex legge Pinto per la durata irragionevole di una procedura fallimentare svoltasi dinanzi al Tribunale di Lodi, che la riguardava insieme alla società fallita e ad altro socio illimitatamente responsabile. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo insussistente un concreto pregiudizio, sul presupposto che la ricorrente non avesse uno specifico interesse alla celere definizione della procedura e valorizzando, in sostanza, la sua condotta anteriore al fallimento e la mancata iniziativa per sollecitare gli organi della procedura. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) violazione dell'art. 2, comma 2, L. 89/2001, dell'art. 6 CEDU e dell'art. 2697 c.c., per avere escluso il danno da durata irragionevole per mancanza di un interesse effettivo alla celere definizione; 2) violazione dell'art. 2, comma 2, L. 89/2001, dell'art. 6 CEDU e degli artt. 2727, 2056, 2057 e 2059 c.c., per avere applicato al fallimento un criterio elaborato per le procedure esecutive e per non aver considerato il pregiudizio proprio della procedura fallimentare; 3) violazione dell'art. 5 quater L. 89/2001, in relazione agli artt. 6, par. 1, e 13 CEDU, in punto di conferma della condanna al pagamento di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi, dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato il decreto impugnato della Corte d'appello di Milano e ha rinviato alla stessa Corte territoriale, in diversa composizione, affinché riesamini la domanda di equa riparazione applicando i corretti criteri in tema di durata ragionevole delle procedure fallimentari e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La censura relativa alla condanna alla cassa delle ammende è rimasta assorbita dall'accoglimento dei motivi principali.
Norme richiamate
art. 2, comma 2, L. 24 marzo 2001, n. 89
La durata irragionevole della procedura concorsuale può fondare il diritto all'equa riparazione; nel valutare il superamento del termine ragionevole occorre considerare la complessità della procedura, ma non negare il diritto per ragioni estranee alla durata processuale in sé.
art. 6 CEDU
La violazione del termine ragionevole del processo è il parametro convenzionale di riferimento per l'equa riparazione; rilevano solo condotte processuali idonee ad allungare ingiustificatamente il procedimento.
Non può essere negato il danno per irragionevole durata sulla base di una mancata dimostrazione dell'interesse alla celere definizione quando il pregiudizio discende dalla protrazione del processo nei limiti e secondo i criteri della legge Pinto.
Richiamato nel secondo motivo di ricorso in relazione alla censura sulla prova presuntiva del pregiudizio, ma non costituisce il nucleo della decisione.
Richiamato dal ricorso per la liquidazione del danno, ma la Corte si concentra sulla spettanza dell'indennizzo e sui criteri di valutazione della ragionevole durata.
Richiamato dal ricorso; non assume rilievo decisivo nella ratio della pronuncia.
Richiamato dal ricorso; la Corte non fonda su questa norma il decidere.
art. 5 quater L. 24 marzo 2001, n. 89
La condanna alla cassa delle ammende è stata ritenuta dipendente dall'esito dei motivi accolti e quindi assorbita ex art. 336, comma 1, c.p.c.
art. 6, par. 1, CEDU
Richiamato come parametro convenzionale della ragionevole durata, anche con riferimento alla tutela dell'equo processo nelle procedure concorsuali.
art. 13 CEDU
Richiamato dalla parte ricorrente nel terzo motivo, ma non oggetto di una autonoma statuizione nel merito.
L'accoglimento dei motivi principali produce effetto espansivo interno e comporta l'assorbimento della statuizione accessoria sulla cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di equa riparazione per durata irragionevole di una procedura fallimentare, il diritto all'indennizzo spetta anche al fallito, poiché la posizione di soggezione alla procedura integra un interesse giuridicamente rilevante alla sua celere definizione.
- Ai fini della legge Pinto, rilevano soltanto i comportamenti processuali che abbiano determinato un ingiustificato allungamento dei tempi del procedimento; il comportamento anteriore alla dichiarazione di fallimento, pur avendo potuto causare l'apertura della procedura, non giustifica la durata del processo concorsuale.
- Nelle procedure fallimentari il giudizio sulla ragionevole durata non può essere compiuto con criteri astratti o mutuati in modo automatico da altre esecuzioni, ma richiede la valutazione concreta delle fasi del procedimento, delle attività incidentali e della complessità della vicenda, fermo il limite cronologico elaborato dalla giurisprudenza di legittimità e convenzionale.
- La mancanza di iniziative del fallito per accelerare la procedura non costituisce, di per sé, indice decisivo per escludere il pregiudizio da irragionevole durata, perché la sua posizione è quella di mero soggetto passivo della procedura stessa.
- Le questioni accessorie e le sanzioni collegate seguono l'esito dei motivi che investono la statuizione principale e possono restare assorbite per effetto espansivo interno dell'accoglimento in cassazione.
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