Cassazione Penale, Sentenza n. 35406/2026 del 06/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del 15 gennaio 2026 della Corte d'appello di Potenza, che aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Lagonegro del 2 febbraio 2024, confermandone la responsabilità per il delitto di combustione illecita di rifiuti previsto dall'art. 256-bis d.lgs. 152/2006. Ha dedotto: (1) violazione della correlazione tra accusa e decisione, perché il fatto sarebbe stato indicato nell'imputazione come commesso il 23 gennaio 2019, mentre il testimone lo avrebbe collocato al 21 gennaio 2019, senza contestazione suppletiva, con conseguente lesione del diritto di difesa; (2) carenza di prova della condotta e del dolo, sostenendo che la condanna si fondasse sulla sola presenza sul luogo e che non fosse provato un contributo causale, e contestando inoltre la qualificazione del fatto come combustione illecita aggravata anziché abbandono di rifiuti, l'esistenza di una gestione continuativa della discarica e la consapevolezza della pericolosità; (3) mancato accertamento della natura e della pericolosità dei rifiuti, per assenza di analisi, classificazione e codici CER, con dedotta violazione del diritto di difesa e degli artt. 521-522 c.p.p.; (4) mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., nonostante le attenuanti generiche e la pena minima. Con memoria ha inoltre eccepito la prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. La doglianza sulla data del fatto non era stata proposta in appello e, comunque, riguardava il medesimo fatto storico, descritto nei suoi elementi essenziali; la dedotta lesione difensiva era formulata genericamente. Le censure sulla responsabilità non si confrontavano con le decisioni conformi di merito, che avevano accertato comportamenti attivi: l'imputato e un coimputato selezionavano e bruciavano rifiuti in una vasta area adibita a discarica; l'imputato era stato visto alimentare il fuoco, pur non essendo stato visto appiccarlo. È sufficiente a integrare il reato di cui all'art. 256-bis d.lgs. 152/2006 anche alimentare un fuoco acceso da altri. Le contestazioni sulla qualificazione della condotta erano inammissibili perché di merito, prive di specifico confronto con la motivazione o non sorrette da elementi idonei a giustificare la riqualificazione; il capo relativo alla gestione della discarica ex art. 256 era già stato dichiarato prescritto in primo grado. Sulla natura dei rifiuti, la Corte ha ritenuto sufficiente l'accertamento visivo e fotografico della presenza di barattoli di vernice e solventi, precisando che non è necessaria una preventiva analisi ARPA; ha inoltre rilevato che il verbale di sequestro riportava i codici CER. La particolare tenuità è stata esclusa per la combustione di una quantità non modica di rifiuti, anche pericolosi, in un'ampia area di discarica abusiva, con grave offesa e senza condotte riparatorie. L'inammissibilità ha precluso la rilevazione della prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza impugnata. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
integra il delitto di combustione illecita di rifiuti, di cui all'art. 256-bis in esame, avente natura di reato di pericolo, non solo la condotta di chi dà innesco al fuoco, ma anche quella di chi alimenta il fuoco originariamente acceso da altri, persistendo il pericolo anche per effetto della prosecuzione dell'incendio
Il reato di combustione illecita è integrato anche da chi alimenta un fuoco acceso da altri, poiché la prosecuzione della combustione mantiene il pericolo tutelato dalla norma.
Ribadito che il capo 1) della rubrica, contestato ai sensi dell'art. 256, d. Igs. n. 152 del 2006 con riguardo alla gestione di una discarica, è stato dichiarato prescritto già in primo grado, non è dato comprendere quale interesse sostenga questa censura
La censura sulla qualificazione del fatto come abbandono anziché gestione illecita della discarica è stata ritenuta priva di interesse rispetto al capo già dichiarato prescritto, oltre che non accompagnata da elementi idonei a giustificare la riqualificazione del fatto ex art. 256-bis.
la Corte di appello ha evidenziato, in termini negativi, la condotta complessivamente considerata, ossia la combustione di una quantità non modica di rifiuti anche pericolosi, nell'ambito di una vasta area adibita a discarica abusiva (quel che costituisce accertamento in fatto non rinnovabile in questa sede), con grave offesa al bene giuridico protetto dalla norma, come da documentazione fotografica esaminata dai Giudici del merito, peraltro in assenza di qualunque condotta riparatoria
La particolare tenuità può essere esclusa, con motivazione adeguata, considerando unitariamente quantità e pericolosità dei rifiuti, contesto della discarica abusiva, gravità dell'offesa e assenza di condotte riparatorie.
In particolare, il Bloise si è difeso in relazione allo specifico comportamento commissivo descritto nel capo 2) della rubrica (oltre che, con evidenza, a quello di cui al capo 1, dichiarato estinto per prescrizione già con la sentenza di primo grado), risultato descritto in tutti i suoi elementi essenziali, così da non potersi qualificare come diverso da quello riconosciuto, in ragione della sola errata indicazione della data di consumazione.
La sola inesattezza della data non determina difetto di correlazione quando l'imputato si è difeso sul medesimo fatto storico, descritto nei suoi elementi essenziali.
E senza tacere, infine, che anche sul punto la lesione del diritto di difesa è dedotta in termini del tutto generici, così come la violazione degli artt. 521-522 cod. proc. pen.
La deduzione di violazione delle regole sulla correlazione tra accusa e sentenza non è sufficiente se la lesione del diritto di difesa è allegata in modo generico.
Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
Alla declaratoria di inammissibilità conseguono le spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza impedisce la formazione di un valido rapporto d'impugnazione e preclude la rilevazione d'ufficio delle cause di non punibilità, compresa la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Il delitto di combustione illecita di rifiuti, quale reato di pericolo, può essere integrato non solo da chi accende il fuoco, ma anche da chi alimenta quello acceso da altri, poiché la prosecuzione della combustione mantiene il pericolo.
- L'errata indicazione della data del fatto non comporta, da sola, violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza se il fatto storico contestato è rimasto identico, descritto nei suoi elementi essenziali, e l'imputato ha potuto difendersi su di esso.
- La qualificazione di un rifiuto come pericoloso non richiede necessariamente una preventiva analisi dell'ARPA, se la pericolosità risulta provata sul piano oggettivo attraverso gli elementi acquisiti, inclusi i riscontri visivi e fotografici.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa valutando la condotta nel suo complesso, inclusi quantità e pericolosità dei rifiuti, contesto della discarica abusiva, gravità dell'offesa e assenza di condotte riparatorie.
- Il ricorso per cassazione che non si confronta specificamente con la motivazione di merito e ripropone contestazioni di fatto o deduzioni generiche è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza impedisce di rilevare la prescrizione maturata dopo la decisione impugnata, non essendosi formato un valido rapporto d'impugnazione.
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