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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17569/2023 del 20/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

Un soggetto che assumeva di essere proprietario esclusivo dei lastrici di copertura del proprio immobile, situato in Ischia, ha agito contro il vicino lamentando accessi e opere abusive sui lastrici stessi, chiedendone la rivendica, la rimozione di un muretto e di un varco di accesso, il ripristino dello stato dei luoghi e l'inibitoria di ulteriori turbative; in subordine, ha chiesto di accertare l'usucapione ultraventennale della proprietà dei medesimi lastrici. Il convenuto ha resistito e, in via riconvenzionale, ha domandato l'accertamento dell'usucapione dei lastrici. Il Tribunale ha rigettato le domande dell'attore e accolto la riconvenzionale. In appello, il soccombente ha censurato la decisione di primo grado, ma la Corte territoriale ha dichiarato l'appello inammissibile ritenendo che non fossero state attaccate tutte le rationes decidendi della sentenza, in particolare anche quella fondata sulla prova testimoniale. Con il ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto, da un lato, violazione degli artt. 342, 163, 324 e 2909 c.c. e dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte d'appello erroneamente ritenuto carente di specificità l'appello e maturato un giudicato interno; dall'altro, violazione degli artt. 342, 163 c.p.c. e 1158 c.c. per avere dichiarato inammissibile il gravame senza esaminare il merito, nonostante l'asserita evidente erroneità della sentenza di primo grado sull'usucapione di un lastrico solare avente funzione di copertura.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la deduzione di giudicato esterno fondata su una precedente sentenza pretoria perché non risultava proposta nei gradi di merito; ha inoltre reputato infondata la censura sull'inidoneità dell'appello, osservando che la sentenza di primo grado aveva fondato l'accoglimento dell'usucapione sia sulla c.t.u. sia sulle prove testimoniali e che l'atto di appello non risultava effettivamente diretto contro l'apprezzamento di queste ultime. Quanto al secondo motivo, la Corte ha affermato che, una volta dichiarata l'inammissibilità dell'appello, il giudice d'appello difetta di potestas iudicandi sul merito e non può esaminare la controversia sostanziale, sicché correttamente non era stata affrontata la questione, prospettata dal ricorrente, dell'astratta non usucapibilità del lastrico solare. Spese non liquidate per mancata difesa dell'intimato. Disposto il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato in tema di specificità dei motivi di appello; la Corte conferma che il gravame deve censurare tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata per evitare l'inammissibilità.

  • art. 163 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel prospettare vizi dell'atto introduttivo/impugnazione, ma senza che la Corte ravvisi una specifica violazione decisiva.

  • art. 324 c.p.c.

    Invocato insieme al giudicato interno; la Corte non accoglie la censura perché l'eccezione di giudicato esterno non era stata ritualmente introdotta in appello.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per il giudicato; la Corte esclude che possa essere scrutinato in cassazione un giudicato esterno non dedotto nei gradi di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per ultrapetizione/omessa pronuncia, ma la Corte non ravvisa il vizio nella decisione impugnata.

  • art. 1158 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per negare l'usucapione del lastrico solare; la Corte non entra nel merito per l'inammissibilità dell'appello.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • L'eccezione di giudicato esterno, per poter essere scrutinata in sede di legittimità, deve risultare ritualmente proposta nei gradi di merito; se emerge per la prima volta nel ricorso per cassazione è inammissibile.
  • L'appello è inammissibile quando non censura tutte le autonome rationes decidendi poste a fondamento della sentenza di primo grado; la critica deve investire ciascun passaggio decisivo della motivazione.
  • Quando il giudice d'appello dichiara l'inammissibilità del gravame, viene meno la sua potestas iudicandi sul merito e non può essere esaminata la fondatezza sostanziale della domanda o dell'impugnazione.
  • La contestazione in cassazione della dichiarata inammissibilità dell'appello non può risolversi in una mera critica di merito alla decisione di primo grado, se non si dimostra che l'appello avesse effettivamente colpito tutte le rationes della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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