Cassazione Civile, Ordinanza n. 32503/2025 del 12/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo con cui era stato richiesto il pagamento del saldo passivo di un conto corrente bancario acceso da uno dei ricorrenti. Gli opponenti, debitore principale e fideiussori, contestavano l’addebito di interessi ultralegali e di oneri accessori in assenza di valida pattuizione scritta, nonché la capitalizzazione trimestrale degli interessi. In primo grado l’opposizione fu accolta solo parzialmente, con rideterminazione del saldo. In appello la decisione fu confermata: il giudice di merito, in mancanza degli estratti conto iniziali, ricalcolò il rapporto partendo da saldo zero; inoltre ritenne infondata la dedotta invalidità della fideiussione, applicando i principi delle Sezioni Unite sulla nullità parziale delle fideiussioni che riproducono clausole anticoncorrenziali. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti due motivi: 1) violazione dell’art. 2697 c.c. perché la corte territoriale avrebbe illegittimamente azzerato il saldo iniziale nonostante mancassero gli estratti del periodo iniziale del rapporto; 2) violazione degli artt. 1957 e 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., perché, una volta ritenuta la nullità parziale della fideiussione, la corte avrebbe dovuto verificare se il creditore fosse decaduto dalla garanzia per mancata proposizione e coltivazione tempestiva delle istanze contro il debitore principale entro sei mesi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto corretta l’applicazione dei principi più recenti in tema di conto corrente con documentazione incompleta: quando vi sono domande contrapposte di accertamento del saldo, il ricalcolo può partire dal primo saldo disponibile con azzeramento del saldo iniziale, secondo i criteri indicati da Cass. n. 1763/2024. Sul secondo motivo ha osservato che la doglianza non investiva realmente un errore di riparto dell’onere della prova ex art. 2697 c.c. o un uso improprio dell’art. 115 c.p.c., ma pretendeva un accertamento di fatto sulla decadenza ex art. 1957 c.c.; inoltre l’eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e, per essere esaminabile in cassazione, doveva risultare dedotta tempestivamente e specificamente nei gradi di merito, con indicazione dell’atto in cui era stata proposta, onere non assolto. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, sono state poste a carico dei ricorrenti le spese del giudizio di legittimità e le ulteriori somme previste dall’art. 96 c.p.c. e dall’art. 380-bis c.p.c.
Norme richiamate
L’errore sul riparto dell’onere della prova è configurabile solo se il giudice lo attribuisce alla parte sbagliata; non basta contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate
L’eccezione di estinzione della garanzia per mancata tempestiva proposizione e coltivazione delle istanze è eccezione propria, che deve essere dedotta tempestivamente nel giudizio di merito.
La violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte dalle parti o acquisite fuori dei limiti legali, non se valuta diversamente le prove offerte.
La diversa forza persuasiva attribuita dal giudice di merito alle prove non integra di per sé vizio denunciabile come violazione dell’art. 115 c.p.c.
La censura sull’erronea valutazione della prova non si veicola come violazione di legge, ma semmai, nei limiti consentiti, come vizio motivazionale.
art. 360-bis.1 cod. proc. civ.
Il ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi non offrono ragioni idonee a superare principi di legittimità già consolidati.
La decisione conforme alla proposta del consigliere può comportare l’applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 96 c.p.c.
primo comma; secondo comma
La memoria depositata non può superare la carenza di specifica allegazione e di autosufficienza del ricorso.
In caso di definizione conforme alla proposta, la Corte applica la responsabilità aggravata e l’ulteriore condanna pecuniaria nei limiti previsti dalla norma.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nei rapporti di conto corrente bancario in cui vi siano domande contrapposte di accertamento del saldo, la mancanza di estratti conto relativi al periodo iniziale non impedisce la ricostruzione del rapporto: il ricalcolo può partire dal primo saldo disponibile, con azzeramento del saldo iniziale, secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
- La censura di violazione dell’art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice abbia invertito il riparto dell’onere della prova; non è invece configurabile quando si contesti soltanto l’apprezzamento, da parte del giudice di merito, dell’idoneità delle prove acquisite.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. è deducibile solo quando il giudice utilizzi prove non dedotte dalle parti o acquisite d’ufficio oltre i limiti consentiti; non basta lamentare che le prove siano state valutate in modo sfavorevole o ritenute insufficienti.
- L’eccezione di estinzione della fideiussione per mancato rispetto del termine semestrale di cui all’art. 1957 c.c. ha natura di eccezione propria e, come tale, deve essere tempestivamente sollevata nel giudizio di merito e specificamente allegata in cassazione, con indicazione dell’atto in cui è stata proposta.
- In cassazione, la novità della questione e la mancanza di autosufficienza del ricorso determinano l’inammissibilità della censura quando non sia possibile verificare dagli atti la tempestiva deduzione della questione nei gradi precedenti.
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