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Sentenza

Sentenza del 06/12/2016 n. 24909 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il fermo di beni mobili registrati disposto a garanzia di crediti tributari dopo il mancato pagamento delle cartelle. Il contribuente sosteneva che le cartelle presupposte non fossero state validamente notificate, contestava la documentazione prodotta dal concessionario e deduceva la prescrizione dei crediti; lamentava inoltre di non aver potuto partecipare all’udienza d’appello perché non aveva letto in tempo la comunicazione PEC e censurava il rigetto della domanda risarcitoria. La CTP aveva respinto il ricorso e la CTR aveva confermato tale esito.

La decisione

La Cassazione, con decisione del 19 ottobre 2016 depositata il 6 dicembre 2016, ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo: la comunicazione PEC, una volta accettata dalla casella del professionista, era valida e spettava all’avvocato controllare regolarmente la propria utenza. Ha rigettato congiuntamente il secondo e il quarto motivo: la notifica diretta delle cartelle tramite raccomandata con avviso di ricevimento non richiede una relata, e le relate prodotte ne attestavano la regolarità; le copie delle relate non erano state tempestivamente disconosciute. La censura relativa al momento di comunicazione del fermo era inoltre generica e non risultava proposta già in primo grado. Ha rigettato anche il terzo motivo, perché la domanda risarcitoria è estranea alla giurisdizione tributaria. Il contribuente è stato condannato a pagare a Equitalia Sud € 2.200,00 oltre accessori di legge e l’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Norme richiamate

  • Art. 26, comma 4, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 4 prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati.

    La cartella può essere notificata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in alternativa alle modalità affidate ai soggetti indicati nella prima parte della disposizione.

  • Art. 26, penultimo comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.

    Nella notifica postale diretta, il perfezionamento coincide con la ricezione attestata dall’avviso di ricevimento e non serve una relata autonoma. Il concessionario deve conservare per cinque anni la documentazione pertinente alla modalità di notifica scelta, da esibire se richiesta.

  • Art. 2, comma 1, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il motivo è infondato, in quanto, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1 la domanda di risarcimento del danno non rientra nella giurisdizione tributaria.

    La domanda di risarcimento del danno non è devoluta alla giurisdizione tributaria.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    In caso di rigetto integrale del ricorso, sussistendone i presupposti, il ricorrente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • La comunicazione processuale inviata correttamente alla PEC indicata dal difensore è efficace anche se il professionista non la legge in tempo: il controllo periodico della casella è a suo carico e la mancata lettura, da sola, non giustifica una nuova udienza o la riapertura dei termini.
  • La cartella esattoriale può essere notificata direttamente dal concessionario con raccomandata e avviso di ricevimento. Per questa modalità, la prova della ricezione risultante dall’avviso può essere sufficiente senza una relata autonoma o la produzione della copia della cartella.
  • Le contestazioni sulla genuinità delle copie documentali devono essere formulate tempestivamente; una contestazione tardiva non è idonea a infirmare la documentazione prodotta.
  • In Cassazione, le censure devono essere specifiche e autosufficienti e, in generale, le doglianze nuove o non coltivate nei precedenti gradi non possono essere introdotte per la prima volta in sede di legittimità.
  • La domanda di risarcimento del danno non rientra nella giurisdizione tributaria: va proposta davanti al giudice munito della giurisdizione, anche quando è collegata a un’attività di riscossione.

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