Cassazione Penale, Sentenza n. 1670/2025 del 14/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere: si censurava la mancanza di gravità indiziaria per il reato di associazione dedita al narcotraffico (art. 74 d.P.R. 309/1990), la carenza di contributo causale o morale nel delitto di tentata estorsione (capo 414), l'erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis cod. pen., la richiesta di retrodatazione dei termini di custodia ai sensi dell'art. 297 cod. proc. pen. (sostenendo che le prove provenivano da un precedente procedimento) e la mancata dimostrazione delle esigenze cautelari attuali e della proporzionalità/adeguatezza della misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Catanzaro per un nuovo giudizio. Motivazione principale: il vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria rispetto alla partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico (capo 1) è fondato perché le dichiarazioni dei collaboratori sono state trascritte senza essere correlate, analizzate e contestualizzate; per tale profilo l'ordinanza è stata annullata e rinviata per integrazione della motivazione e rivalutazione anche delle esigenze cautelari. Viceversa, le censure circa la sussistenza dei gravi indizi e dell'aggravante in relazione al capo 414 (tentata estorsione) sono state rigettate: la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata la valutazione del Tribunale in ordine all'identificazione degli esecutori, degli organizzatori e alla partecipazione del ricorrente all'incontro estorsivo, nonché all'applicazione dell'aggravante in un contesto di infiltrazioni mafiose. La richiesta di retrodatazione (art. 297, comma 3) è stata dichiarata inammissibile in riesame per genericità e non è stata accolta in cassazione per la mancata deduzione tempestiva e specifica.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
Norma sul traffico di stupefacenti; il giudice di legittimità ha ritenuto che, con riferimento alla contestazione di associazione dedita al narcotraffico, le dichiarazioni dei collaboratori devono essere specificamente analizzate e interrelate per fondare la gravità indiziaria
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
Richiamata nel provvedimento come riferimento procedurale ad altri procedimenti: la Corte segnala l'irrilevanza di un richiamo a procedimento diverso se la prova è stata acquisita in un distinto procedimento
Aggravante "mafiosa"; la Corte ha disposto che la sua applicazione va verificata con riferimento al contesto e alle modalità operative: assorbita per il capo annullato (va riesaminata in caso di conferma della gravità indiziaria) e confermata per il capo relativo alla tentata estorsione in ragione delle modalità e del contesto infiltrato da organizzazioni mafiose
Codice di procedura penale, art. 297, comma 3
Regola la retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare tra provvedimenti coevi; le Sezioni Unite richiedono condizioni precise per la retrodatazione (termine già scaduto e deducibilità degli elementi dall'ordinanza iniziale): le eccezioni devono essere dedotte con specificità già nel riesame per essere ammesse
disp. att. cod. proc. pen., art. 173
Norma procedurale evocata per la sintesi dei motivi di ricorso; qui applicata per l'ordinaria esposizione dei motivi di cassazione
Giurisprudenza (Sez. U., n. 23166 del 28/5/2020, Mazzitelli)
"riallineamento" tra misure cautelari che, pur dovendo essere coeve, sono state separatamente adottate, ovvero in uno "slittamento all'indietro" della data di esecuzione del provvedimento cautelare successivo fino alla data di esecuzione di quello iniziale.
Definizione giurisprudenziale del meccanismo della retrodatazione; la Corte ricorda che l'istituto è applicabile solo se ricorrono condizioni rigorose e se le allegazioni sono specifiche e tempestive
Giurisprudenza (Sez. U., n. 45246 del 19/07/2012, Polcino)
Richiamata per il principio secondo cui la retrodatazione può essere dedotta in riesame solo se sussistono congiuntamente determinate condizioni e se gli elementi giustificativi dell'ordinanza successiva emergono dall'ordinanza iniziale
Massime di principio
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non sono automaticamente sufficienti: per fondare la gravità indiziaria il giudice deve analizzarle, contestualizzarle e metterle in correlazione mostrando come, in concreto, ricadano sulla posizione dell'indagato
- Le censure in Cassazione riguardanti la valutazione probatoria di merito sono limitate: non è consentito riproporre una diversa lettura delle intercettazioni o dei fatti salvo quando la motivazione del giudice sia manifestamente illogica o irragionevole
- La richiesta di retrodatazione dei termini di custodia cautelare (art. 297 c.p.p.) richiede deduzioni tempestive e specifiche già in sede di riesame; se presentate in modo generico possono essere dichiarate inammissibili
- In tema di tentata estorsione, la partecipazione a un incontro organizzato per la richiesta estorsiva e condotte idonee a favorire l'azione possono integrare gravi indizi anche in assenza di esecuzione materiale dell'estorsione
- L'applicazione dell'aggravante di matrice mafiosa (art. 416-bis) richiede la valutazione del contesto e delle modalità operative: in presenza di pesanti infiltrazioni mafiose la qualificazione aggravante può essere ritenuta fondata anche a fini cautelari
- Le esigenze cautelari (pericolosità, necessità di prevenzione) devono essere motivate in modo personalizzato e attuale; riferimenti generici alla recidiva o alla pericolosità non sono sufficienti a giustificare la misura
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