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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01337/2023 del 17/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di due condomini, della deliberazione assembleare del 15 marzo 2018 con cui l’assemblea aveva espresso voto contrario ad approvare il progetto di installazione di dodici pannelli fotovoltaici su una parte comune dell’edificio, progetto già comunicato all’amministratore. In primo grado e poi in appello era stata esclusa l’utilità concreta dell’impugnazione, ritenendo che la delibera non avesse vietato l’intervento, ma si fosse limitata a manifestare un parere contrario, senza incidere sul diritto dei condomini di procedere all’installazione. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell’art. 100 c.p.c., sostenendo che l’azione ex art. 1137 c.c. fosse ammissibile perché l’assemblea avrebbe esercitato un potere non attribuito dalla legge, con conseguente interesse attuale e concreto a far dichiarare nullità o annullabilità della delibera; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in relazione al preteso eccesso di potere assembleare e al contenuto della deliberazione; 3) violazione dell’art. 1122-bis c.c., assumendo che, essendo in discussione l’installazione di un impianto fotovoltaico su parte comune al servizio della singola unità immobiliare, l’ipotesi fosse regolata dal comma 3 e non dal comma 2, e che la norma non attribuisca all’assemblea alcun potere di esprimere un parere contrario o di autorizzazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero privi di specifica attinenza alla ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la Corte d’appello aveva qualificato la deliberazione come mera manifestazione di dissenso/parere contrario, priva di effetti lesivi e quindi non impugnabile per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. La Suprema Corte ha confermato che, se l’installazione di un impianto per energia da fonti rinnovabili al servizio della singola unità non richiede modificazioni delle parti comuni, il condomino può procedere senza preventiva autorizzazione assembleare; conseguentemente, un eventuale parere contrario dell’assemblea non incide concretamente sui diritti del singolo e non è autonomamente impugnabile ex art. 1137 c.c. È stato altresì osservato che il motivo sul vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. era comunque precluso per la doppia conforme. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    L’interesse ad agire difetta quando la deliberazione assembleare non produce un concreto pregiudizio ai diritti del condomino, ma si limita a esprimere un mero parere contrario privo di efficacia decisoria.

  • art. 1137 c.c.

    L’impugnazione della delibera condominiale presuppone una decisione effettivamente lesiva o comunque invalida; un mero parere contrario dell’assemblea non è sufficiente a fondare l’azione.

  • art. 1122 bis c.c.

    L’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili al servizio della singola unità immobiliare può avvenire senza preventiva autorizzazione assembleare se non comporta necessarie modificazioni delle parti comuni; solo in caso di modifiche delle parti comuni l’interessato deve comunicare il progetto e l’assemblea può adottare misure conservative o prescrivere modalità alternative.

  • art. 1362 c.c.

    L’interpretazione delle deliberazioni assembleari segue i canoni ermeneutici propri degli atti negoziali ed è riservata al giudice di merito, salvo vizi logici o giuridici della motivazione.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato insieme agli altri canoni ermeneutici per l’interpretazione delle delibere condominiali come atti negoziali.

  • art. 1109, n. 1, c.c.

    Il vizio di eccesso di potere assembleare richiede un grave pregiudizio alla cosa comune, accertato in fatto dal giudice di merito.

  • art. 348 ter, comma 5, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme è inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. contro la sentenza d’appello che confermi la decisione di primo grado sulle stesse questioni di fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Non è esperibile il vizio di omesso esame del fatto decisivo quando ricorra la preclusione derivante dalla doppia conforme.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile se i motivi non sono specificamente riferibili alla ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la definizione camerale del ricorso in presenza di manifesta inammissibilità.

  • art. 375, comma 1, n. 1, c.p.c.

    Norma richiamata quale base per la declaratoria di inammissibilità in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L’installazione da parte del singolo condomino di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili al servizio della propria unità immobiliare, quando non comporti modificazioni necessarie delle parti comuni, è eseguibile senza previa autorizzazione assembleare.
  • Se l’assemblea condominiale esprime soltanto un parere contrario, e non un provvedimento realmente impeditivo o lesivo, manca l’interesse ad agire per l’impugnazione ex art. 1137 c.c., perché la deliberazione non incide concretamente sulla sfera giuridica del condomino.
  • La delibera condominiale va interpretata secondo i canoni ermeneutici degli atti negoziali, con apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua.
  • L’eccesso di potere assembleare, per integrare causa di invalidità della deliberazione, richiede un grave pregiudizio alla cosa comune e non può essere desunto in astratto dalla sola contrarietà di alcuni condomini all’iniziativa.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile in cassazione, restando preclusa la censura sul mancato esame del fatto decisivo.

Come è indicizzato

MaterieParti comuniImpugnazioniProve
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieImpugnazione delibere assembleariRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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