Cassazione Penale, Ordinanza n. 07832/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda una titolare di azienda agricola condannata dal Tribunale al pagamento di un'ammenda di euro 10.000 per avere prodotto per la commercializzazione e distribuito per il consumo una partita di uva varietà "red glob" contenente residui di sostanza fitosanitaria Imazalil in misura superiore al limite fissato dalla normativa europea. Il reato contestato è stato qualificato come fatto commesso in concorso ex art. 110 c.p. e come violazione dell'art. 5, lettera h, della L. 283/1962. Con un unico motivo di ricorso la difesa ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza della responsabilità penale, sostenendo che la produzione agricola era già stata venduta e che, quindi, non sarebbe stato possibile applicare ai frutti le sostanze tossiche. La Corte ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a contestare la valutazione della prova e la ricostruzione del fatto operate dai giudici di merito, attività non sindacabili in sede di legittimità se sorrette da motivazione congrua e non illogica. Ha inoltre valorizzato il fatto che la sentenza di appello aveva escluso la verosimiglianza della tesi difensiva, rilevando l'assenza di riscontri processuali e, in particolare, il mancato rinvenimento del contratto di compravendita che, secondo la ricorrente, sarebbe stato consegnato agli uffici A.S.P.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza non prospettasse un vero vizio di legittimità, ma tentasse di sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio e dei fatti già scrutinati dai giudici di merito. Conseguentemente ha confermato la condanna già inflitta all'imputata e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'ha condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità secondo il criterio richiamato dalla Corte costituzionale.
Norme richiamate
richiamato come norma di concorso di persone nel reato, unitamente alla fattispecie contestata
norma incriminatrice per la commercializzazione/distribuzione di alimenti con residui di sostanze oltre i limiti consentiti
consente la condanna del ricorrente inammissibile al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende
Corte cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. presuppone che non sia ravvisabile assenza di colpa nella causa di inammissibilità
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che, sotto la veste del vizio di motivazione o della violazione di legge, si risolvano nella richiesta di una nuova valutazione delle prove o nella diversa ricostruzione del fatto, poiché tali profili appartengono al giudice di merito.
- La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione quando sia congrua, esauriente e idonea a spiegare il percorso logico-giuridico seguito e le ragioni della decisione.
- La tesi difensiva che contrasti con le risultanze processuali senza trovare alcun riscontro oggettivo può essere legittimamente disattesa dal giudice di merito, e il relativo apprezzamento non può essere rivalutato in cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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