Cassazione Civile, Ordinanza n. 11493/2024 del 29/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente ha impugnato due atti di contestazione di sanzioni, emessi per gli anni d’imposta 2013 e 2014 in connessione con avvisi di accertamento notificati anche a lui, in quanto ritenuto concorrente nelle violazioni tributarie commesse da una società. La doglianza principale è stata la violazione dell’art. 7 dello Statuto del contribuente per carenza di motivazione e lesione del diritto di difesa: secondo il ricorrente, gli atti sanzionatori rinviavano a un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza mai notificato né allegato, e tale PVC costituiva parte integrante degli atti richiamati, con motivazione solo apparente e impossibilità di difendersi pienamente. In cassazione è stato dedotto un unico motivo di violazione e falsa applicazione dell’art. 7 l. n. 212/2000, sempre sotto il profilo dell’insufficiente motivazione degli atti impositivi e della conseguente violazione del diritto di difesa.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il motivo inammissibile perché non riportava il contenuto degli atti di contestazione e degli avvisi di accertamento richiamati, impedendo così alla Corte di valutare compiutamente la censura rispetto agli accertamenti di merito; ed ha comunque ritenuto il motivo manifestamente infondato. La Corte ha applicato il principio secondo cui la motivazione per relationem è legittima se l’atto notificato riproduce il contenuto essenziale dell’atto richiamato e consente al contribuente di individuare gli elementi della pretesa. Nel caso concreto, i giudici di merito avevano accertato che gli atti di contestazione riprendevano i contenuti essenziali del PVC e rendevano edotto il contribuente delle ragioni della pretesa; inoltre, una volta acquisito il PVC prima della trattazione in primo grado, il contribuente non aveva proposto ulteriori censure. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese.
Norme richiamate
L’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere assolto anche per relationem, ma solo quando l’atto notificato riproduca il contenuto essenziale dell’atto richiamato e il contribuente sia posto in condizione di conoscere le ragioni della pretesa e di difendersi.
È la base normativa dell’irrogazione delle sanzioni tributarie contestate al contribuente per concorso nelle violazioni.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare violazione o falsa applicazione di legge in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato nel dispositivo per gli effetti economici conseguenti alla definizione sfavorevole del ricorso.
Massime di principio
- La motivazione per relationem degli atti tributari è valida quando l’atto notificato riproduce il contenuto essenziale dell’atto richiamato, cioè gli elementi necessari a identificare oggetto, contenuto e destinatari della pretesa.
- Ai fini dell’art. 7 dello Statuto del contribuente non è decisivo il mero richiamo a un PVC o ad altro documento, ma la concreta intelligibilità della pretesa e la possibilità effettiva di difesa del destinatario.
- Il motivo di ricorso per cassazione che censuri la motivazione per relationem deve riportare o riprodurre il contenuto degli atti rilevanti, altrimenti la censura può essere dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
- Se il contribuente ha comunque avuto accesso al PVC o ai documenti richiamati e ha potuto articolare una difesa piena nel merito, la deduzione di lesione del diritto di difesa tende a essere esclusa.
Come è indicizzato
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