Cassazione Civile, Ordinanza n. 11735/2024 del 02/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La vicenda riguarda due giudizi riuniti promossi da una società correntista contro la banca per ottenere la restituzione di somme asseritamente indebitamente trattenute su un conto corrente, in particolare per interessi ultralegali, anatocismo e commissioni di massimo scoperto, previa declaratoria di nullità delle relative clausole. In primo grado il tribunale aveva accolto la domanda, dichiarando nulle le pattuizioni e condannando la banca alla restituzione di importi rilevanti. In appello, però, la banca aveva ottenuto riforma integrale della decisione: la corte territoriale aveva ritenuto non assolto l’onere della prova da parte degli attori, per mancata produzione del contratto di conto corrente e per produzione solo parziale degli estratti conto, giudicando inidonee le schede contabili interne prodotte dalla società e osservando che, in difetto della documentazione completa, non era possibile ricostruire esattamente il rapporto dare-avere né verificare i tassi pattuiti; aveva inoltre escluso la prova del danno ulteriore. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: violazione degli artt. 2702 e 2697 c.c. per avere la corte d’appello preteso il contratto nonostante la dedotta sufficienza degli estratti conto ai fini dell’anatocismo; violazione degli artt. 1832 e 2697 c.c. per aver ritenuto prive di valore probatorio le schede contabili/brogliacci e per non aver considerato la produzione parziale degli estratti conto; violazione degli artt. 167 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione al principio di non contestazione; violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. sulla ritenuta inidoneità della documentazione prodotta a quantificare l’indebito; violazione degli artt. 1224 e 2697 c.c. sulla mancata prova del maggior danno. La banca ha resistito, eccependo anche inammissibilità e improcedibilità del ricorso. La Corte di cassazione ha respinto le eccezioni preliminari, ma ha rigettato nel merito il primo motivo perché, nei rapporti bancari di conto corrente, il correntista che agisce per la ripetizione deve produrre il contratto e tutti gli estratti conto disponibili; ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché tendevano a sollecitare un diverso apprezzamento di merito sulla idoneità probatoria dei mastrini e invocavano impropriamente il principio di non contestazione su questioni giuridiche; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo poiché l’orientamento sull’azzeramento del saldo in presenza di lacune documentali non era applicabile al caso concreto, mancando i presupposti fattuali e non risultando il momento di cessazione del rapporto; ha dichiarato inammissibile anche il quinto motivo perché il maggior danno presupponeva la previa prova dell’indebito. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso della società correntista. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l’attore in ripetizione deve fornire la prova del proprio credito producendo il contratto di conto corrente e tutti gli estratti conto disponibili; ha dichiarato inammissibili i motivi successivi perché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito, perché il principio di non contestazione riguarda solo fatti e non valutazioni giuridiche, perché la regola sull’azzeramento del saldo iniziale in presenza di lacune documentali non era applicabile nel caso concreto per la mancanza di dati sufficienti, e perché la domanda di maggior danno era logicamente subordinata alla prova dell’indebito. È stata quindi confermata la riforma della decisione di primo grado e la reiezione delle domande restitutorie e risarcitorie. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La norma sul valore probatorio della scrittura privata non esonera il correntista dall’onere di provare compiutamente il rapporto e le movimentazioni contestate; non consente di superare la mancanza della documentazione contrattuale e contabile necessaria alla ricostruzione del saldo.
L’onere della prova dell’indebito grava sulla parte attrice che chiede la ripetizione delle somme; in difetto di contratto e di estratti conto completi, la pretesa non può essere accolta.
La ricorrente lo invocava per sostenere la rilevanza degli estratti conto e delle contestazioni, ma la Corte ha ritenuto che le schede interne prodotte non equivalessero a estratti conto idonei a provare le movimentazioni.
Il principio di non contestazione non può essere usato per attribuire valore probatorio a documenti o per risolvere questioni giuridiche sulla loro idoneità probatoria; riguarda circostanze di fatto.
La doglianza non è stata ritenuta idonea a scardinare la valutazione di merito sulla insufficienza della documentazione prodotta ai fini della quantificazione dell’indebito.
La domanda di maggior danno per ritardato adempimento presuppone la prova del credito principale da indebito; se manca la prova dell’indebito, la pretesa risarcitoria resta assorbita o comunque inammissibile.
L’eventuale richiesta alla banca di consegna della documentazione non elimina l’onere dell’attore di attivare gli strumenti processuali per ottenerla, in particolare l’istanza ex art. 210 c.p.c., se necessaria.
La Corte ha rilevato che, a fronte dell’eventuale mancato riscontro della banca all’istanza documentale, occorre l’attivazione dell’ordine di esibizione; nel caso concreto tale iniziativa non risultava proposta.
Le eccezioni di improcedibilità fondate sulla mancata produzione degli atti e documenti sono state respinte perché il ricorso risultava corredato della documentazione necessaria.
L’eccezione di inammissibilità per difetto di specifica indicazione degli atti è stata respinta, poiché il ricorso descriveva in modo sufficiente fatti e difese dei gradi di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ripetizione di indebito derivante da rapporto di conto corrente bancario, l’attore deve provare integralmente il proprio credito mediante la produzione del contratto e degli estratti conto disponibili; la mancanza di parte della documentazione può impedire la ricostruzione del saldo e comportare il rigetto della domanda.
- Le scritture contabili interne della parte attrice non equivalgono, di per sé, agli estratti conto bancari e la loro idoneità probatoria è rimessa al giudice di merito, il cui apprezzamento non è censurabile in cassazione come violazione di legge se la doglianza mira in realtà a rivalutare il merito.
- Il principio di non contestazione opera sulle circostanze di fatto e non può essere invocato per trasformare in provato un documento o per superare la valutazione giuridica della sua rilevanza probatoria.
- In presenza di lacune documentali nel conto corrente, la regola dell’azzeramento del saldo iniziale del periodo successivo opera solo se vi siano elementi fattuali sufficienti per ricostruire il rapporto; in mancanza, non è possibile procedere a una quantificazione affidabile dell’indebito.
- La domanda di risarcimento del maggior danno da ritardato pagamento presuppone la previa prova del credito principale; se manca la prova dell’indebito, manca anche il presupposto logico della pretesa accessoria.
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