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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10493/2024 del 13/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore dell'imputato ha impugnato la sentenza di patteggiamento del 13/10/2023 denunciando: i) difetto di correlazione fra la richiesta di patteggiamento (le parti avevano concordato la pena principale senza prevedere sanzioni amministrative accessorie) e la sentenza che invece ha disposto la revoca della patente, anche in considerazione della sospensione della patente già disposta dalla Prefettura per un anno; ii) mancato rispetto dei presupposti per applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente e difetto di motivazione circa la gravità del fatto.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto irrilevante che le parti non abbiano concordato sanzioni amministrative accessorie, perché la determinazione di tali sanzioni non rientra nella disponibilità delle parti nel patteggiamento (richiamando la modifica normativa e giurisprudenziale sull'art. 444 c.p.p.). Sul secondo motivo ha ritenuto adeguata, sebbene sintetica, la motivazione del giudice di merito: il GIP ha valutato conformemente ai principi della Corte costituzionale la non automaticità della revoca, ma ha ritenuto che le concrete circostanze (velocità superiore ai limiti, invasione della corsia opposta, decesso e lesioni a due persone, grave danno) giustificassero la revoca della patente ai sensi dei parametri dell'art. 218 C.d.S. La Corte ha quindi confermato la sentenza impugnata e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Nel patteggiamento le parti non possono vincolare il giudice sulla determinazione delle sanzioni amministrative accessorie: clausole che disciplinino contenuto e durata di tali sanzioni devono considerarsi come non apposte, essendo l'applicazione sottratta alla disponibilità delle parti.

  • art. 589-bis cod. pen.

    Norma che disciplina l'omicidio stradale (reato per cui è stato patteggiato l'imputato); la sentenza ha confermato l'applicazione della pena concordata per tale fattispecie.

  • art. 218 Codice della Strada

    Fornisce i parametri per valutare la gravità della violazione stradale ai fini dell'applicazione di sanzioni accessorie (es. revoca della patente). La Corte riconosce che la valutazione di tali presupposti può essere operata complessivamente e che il giudice di merito può motivare in modo sintetico purché emerga la consapevole valutazione dei criteri.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 25, comma 1, lett. a), n. 1 (modifica art. 444 c.p.p.)

    La modifica ha previsto la possibilità di chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata; tuttavia la giurisprudenza ha chiarito che la determinazione concreta delle sanzioni amministrative accessorie resta comunque rimessa al giudice e non alla disponibilità delle parti.

  • Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 4, n. 48556 del 14/11/2023; Sez. 3, n. 48304 del 20/09/2016 ecc.)

    Richiamati principi giurisprudenziali: a) le clausole sui provvedimenti amministrativi accessori nel patteggiamento sono irrilevanti; b) la motivazione anche sintetica del giudice di merito è in generale sufficiente quando risulti che siano stati considerati i criteri previsti dalla legge, trattandosi di valutazione discrezionale.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento (art. 444 c.p.p.) le parti non possono vincolare il giudice circa le sanzioni amministrative accessorie: l'assenza di un accordo specifico su tali sanzioni non costituisce motivo valido di impugnazione.
  • La revoca della patente non è automatica dopo condanna per reati stradali non aggravati da elevato stato di ebbrezza o da assunzione di droghe; il giudice deve valutare la gravità del fatto alla stregua dei criteri di cui all'art. 218 C.d.S. (velocità, invasione di corsia, entità del danno, ecc.).
  • La valutazione del giudice di merito sui presupposti per le sanzioni accessorie può essere operata in modo complessivo e motivata sinteticamente: la discrezionalità del giudice sul punto è ampia e l'assenza di analitica esposizione di tutti i criteri non determina automaticamente l'annullamento se risulta complessivamente la valutazione.
  • In casi di incidente con esiti letali o lesivi gravi, circostanze quali eccesso di velocità, invasione della corsia opposta e rilevante danno possono giustificare l'applicazione della più grave sanzione amministrativa accessoria (revoca patente).
  • In fase di consulenza difensiva sul patteggiamento è opportuno considerare e discutere preventivamente le possibili conseguenze amministrative (es. sospensione o revoca della patente) e prevedere argomentazioni di merito e di fatto per contestarne l'applicazione, ma tener presente che la decisione finale spetta al giudice.

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