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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19836/2024 del 18/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente aveva subito un avviso di accertamento con cui l'Ufficio le aveva contestato, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, un maggior reddito complessivo per l'anno 2004 sulla base della disponibilità di alcuni immobili e di acquisti di terreni effettuati tra il 2004 e il 2008. Dopo che il ricorso introduttivo era stato accolto in primo grado e l'appello dell'Ufficio era stato invece accolto in secondo grado, la contribuente aveva proposto ricorso per cassazione, definito con ordinanza di rigetto. Contro tale ordinanza ha poi proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. affidato a due motivi: con il primo ha dedotto un preteso errore di valutazione circa l'inammissibilità di alcuni motivi del precedente ricorso per cassazione, sostenendo che la Corte avrebbe dovuto esaminare il fatto storico e il materiale istruttorio in relazione al vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.; con il secondo ha lamentato un errore nella valutazione degli elementi di fatto e di diritto relativi alla presunta provenienza lecita della provvista utilizzata per gli acquisti immobiliari, chiedendo in sostanza una rivalutazione del materiale probatorio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, pur ampiamente argomentato sulla nuova formulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., in realtà mirava a contestare la precedente declaratoria di inammissibilità di motivi formulati secondo il vecchio paradigma del vizio di motivazione, senza indicare un fatto decisivo omesso. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché volto soltanto a sollecitare una nuova valutazione delle prove, attività non consentita nel giudizio di revocazione, e comunque privo della deduzione di uno specifico errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata costituzione dell'Agenzia delle Entrate. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Norma posta a base dell'accertamento sintetico del maggior reddito in ragione di elementi sintomatici di capacità contributiva, quali disponibilità immobiliari e acquisti di beni.

  • art. 391-bis c.p.c.

    È il rimedio esperibile contro le pronunce della Corte di cassazione nei limiti tassativi della revocazione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma, il motivo non consente una nuova valutazione del merito, ma richiede la deduzione dell'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è sufficiente una censura sulla motivazione insufficiente o contraddittoria.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio deve essere un errore di fatto percettivo, decisivo e risultante dagli atti; non può consistere nella richiesta di rivalutazione delle prove o in un dissenso sulla lettura del materiale istruttorio.

  • artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamati per la trattazione camerale del ricorso per revocazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, ricorrono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il ricorso per revocazione avverso una decisione della Corte di cassazione non può essere utilizzato per ottenere una revisione del merito o una nuova valutazione delle prove: l'errore deducibile deve essere un vero errore di fatto, specifico e decisivo.
  • Quando si contesta una precedente declaratoria di inammissibilità di motivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., non è sufficiente richiamare la nuova formulazione della norma: occorre dimostrare che il motivo originario individuava effettivamente un fatto storico decisivo omesso, e non una mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
  • La revocazione non è ammissibile se la censura, sotto forma di errore percettivo, tende in realtà a sollecitare una diversa lettura del compendio istruttorio o una nuova ponderazione delle prove.
  • In sede di controllo sulla motivazione della sentenza impugnata, la parte deve indicare con precisione il fatto decisivo il cui esame sarebbe stato omesso; la mancanza di tale specificazione rende la censura inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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