Sentenza n. 138/2026 - Genova, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Savona, sez. lav., 10.12.2024, n. 367;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Savona, sez. lavoro, n. 367 del 10 dicembre 2024, relativa al riconoscimento della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Savona, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a usufruire della carta elettronica del docente, del valore di 500 euro per l’anno scolastico 2020/2021, e aveva condannato il Ministero all’emissione della carta, all’accredito dell’importo e al pagamento della maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di maturazione del diritto al saldo. Il ricorrente ha dedotto l’inadempimento del Ministero, dopo la notifica della decisione presso la sede reale dell’Amministrazione il 20 marzo 2025 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito senza contestare l’inadempimento né provare l’avvenuto adempimento delle obbligazioni derivanti dal titolo esecutivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione delle sentenze di condanna nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Poiché il Ministero, pur costituito, non ha contestato la mancata esecuzione e non ha assolto l’onere di provare l’adempimento, l’actio iudicati è stata ritenuta fondata. Il Collegio ha ordinato al Ministero di rilasciare al ricorrente la carta del docente e di accreditarvi 500 euro, oltre ai relativi accessori, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale ministeriale, con obbligo di provvedere in via sostitutiva entro 30 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro per spese di lite, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni, decorso il quale può essere azionata l’esecuzione delle sentenze di condanna nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
È richiamato per affermare che il Ministero, una volta costituito e in presenza della contestazione dell’inadempimento, avrebbe dovuto provare l’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo.
Massime di principio
- Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il creditore può promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una sentenza di condanna nei confronti di una pubblica amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione che si costituisce senza contestare l’inadempimento deve provare l’avvenuto adempimento delle obbligazioni derivanti dal titolo esecutivo; in mancanza, l’actio iudicati è fondata.
- Quando il giudicato impone il compimento di attività giuridiche e materiali determinate, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di eseguirle entro un termine e nominare, per l’eventuale persistente inerzia, un commissario ad acta con poteri sostitutivi.
- Le controversie di ottemperanza aventi carattere seriale e assimilabili, ai fini della liquidazione delle spese, alle procedure esecutive possono giustificare una liquidazione forfettaria delle spese di lite.
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