Cassazione Penale, Ordinanza n. 24535/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo i motivi, in parte, meramente reiterativi di censure già esaminate e respinte dalla Corte d'appello, in parte generici o manifestamente infondati. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che li aveva ritenuti responsabili, in concorso, del delitto di riciclaggio relativo a un'autovettura di provenienza furtiva, di cui era stato contestato l'occultamento e lo smontaggio parziale in un box, nonché, per uno dei due, del reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente; per uno dei ricorrenti era inoltre stata censurata la riduzione di pena per il tentativo, ritenuta troppo contenuta, mentre per l'altro era stata impugnata la mancata concessione dell'accesso a un programma ex art. 129-bis c.p.p. I motivi di ricorso, secondo la Corte, riproducevano censure già disattese in appello o erano generici e manifestamente infondati: quanto al riciclaggio, non si confrontavano con la motivazione sulla consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e sulle condotte idonee a ostacolarne l'identificazione; quanto allo stupefacente, si limitavano a contestare il solo dato ponderale senza confutare le ulteriori modalità di presentazione e conservazione della droga ritenute indicative della destinazione a terzi; quanto al trattamento sanzionatorio per il tentativo, non veniva superato il rilievo delle modalità organizzate e professionali dell'azione; quanto all'art. 129-bis c.p.p., si contestava un diniego motivato sulla base della mancanza di un effettivo intento riparatorio e della discrezionalità giudiziale nel valutare l'utilità del programma.
Norme richiamate
Il ricorso sul riciclaggio è stato ritenuto infondato perché la motivazione d'appello aveva adeguatamente accertato la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e la realizzazione di atti idonei a ostacolarne la provenienza furtiva e l'identificazione.
La doglianza sulla detenzione di stupefacente è stata dichiarata generica, perché non si confrontava con la motivazione d'appello che valorizzava non solo il quantitativo, ma anche le modalità di presentazione e conservazione della sostanza come incompatibili con l'uso personale.
La censura sulla riduzione di pena per il tentativo è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché la Corte d'appello aveva correttamente considerato le modalità organizzate e professionali dell'azione ai fini della commisurazione della pena.
La richiesta di accesso al programma non determina automaticamente il diritto all'avvio; la valutazione è rimessa al giudice e non è sindacabile se sorretta da motivazione non manifestamente illogica, specie quando manchi un effettivo intento riparatorio nei confronti della persona offesa.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone censure già esaminate e confutate dalla sentenza impugnata senza confrontarsi specificamente con la relativa motivazione.
- La doglianza è generica quando si limita a contestare un singolo dato indiziario, senza confutare l'intero compendio argomentativo utilizzato dal giudice di merito per affermare la responsabilità.
- In materia di riciclaggio, la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e la realizzazione di condotte volte a ostacolarne l'identificazione possono essere desunte da elementi fattuali quali lo stato di parziale smontaggio del bene e le modalità della sua detenzione.
- In materia di stupefacenti, la finalità di cessione a terzi può essere inferita non solo dal quantitativo detenuto, ma anche dalle modalità di confezionamento, presentazione e conservazione della sostanza.
- La commisurazione della pena può valorizzare, ai sensi dell'art. 133 c.p., le modalità organizzate e professionali dell'azione criminosa come indice di maggiore gravità del fatto.
- L'accesso a programmi trattamentali o riparatori non è automatico per il solo fatto della domanda, ma presuppone una valutazione discrezionale del giudice sulla concreta utilità dell'intervento e sull'effettivo atteggiamento riparatorio dell'imputato.
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