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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00082/2026 del 02/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatore fallimentare)

La controversia

La lite origina dall'azione proposta dal fallimento per ottenere la dichiarazione di inefficacia, nei confronti dei creditori, dei rimborsi effettuati dalla società poi fallita in favore di una socia tra il 10/12/2008 e il 30/4/2009, con condanna alla restituzione della somma di euro 1.337.800,00. In appello il fallimento ha sostenuto che i pagamenti costituivano rimborso di finanziamenti soci postergati ai sensi dell'art. 2467 c.c. e che la domanda, pur richiamando inizialmente anche la revocatoria fallimentare, era già stata sostanzialmente allegata in citazione. La corte d'appello ha inoltre applicato il principio di consecuzione tra concordato preventivo e fallimento per retrodatare il periodo sospetto e ha escluso la compensazione tra il credito restitutorio verso la socia e il credito di quest'ultima quale garante della società. La ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) omesso esame dell'eccezione di inammissibilità dell'appello e giudicato interno sulla statuizione di primo grado; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la corte d'appello pronunciato su una domanda che sarebbe nuova, perché in citazione era stata proposta solo revocatoria ex artt. 67 l.fall. e non l'azione restitutoria ex art. 2467 c.c.; 3) violazione degli artt. 2467 c.c. e 69-bis l.fall. per l'inapplicabilità della consecuzione tra procedure alla restituzione dei finanziamenti soci; 4) falsa applicazione dell'art. 69-bis l.fall. quanto al dies a quo del periodo sospetto, che secondo la ricorrente doveva decorrere dalla pubblicazione della domanda di concordato; 5) violazione degli artt. 1950 c.c., 1243 c.c. e 56 l.fall. per l'asserita ammissibilità della compensazione tra il credito restitutorio e il credito vantato dalla socia quale garante.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi e infondato il quinto. Ha confermato che la corte d'appello aveva correttamente interpretato l'atto di citazione come contenente i fatti costitutivi dell'azione di restituzione ex art. 2467 c.c., pur con iniziale richiamo normativo alla revocatoria fallimentare; che l'interpretazione della domanda è apprezzamento di merito censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale o dell'omesso esame di fatti decisivi, oneri non assolti nel ricorso; che, in caso di fallimento preceduto da concordato preventivo, opera la consecuzione tra procedure e il periodo sospetto va retrodatato alla data del decreto di ammissione alla prima procedura, non essendo applicabile ratione temporis l'art. 69-bis l.fall. nella formulazione successiva; e che il credito restitutorio derivante dall'inefficacia del rimborso non è compensabile con crediti della socia verso la fallita per difetto di reciprocità, perché il diritto sorge verso la massa dei creditori e non come credito della società in bonis. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2467 c.c.

    La disciplina dei finanziamenti soci comporta una postergazione del diritto alla restituzione e, se il rimborso è avvenuto entro l'anno anteriore al fallimento, il curatore può ottenerne la restituzione quale inefficacia ex lege, con funzione assimilabile a una revocatoria speciale a tutela dei creditori.

  • art. 67 l.fall.

    È richiamato come paradigma delle azioni revocatorie fallimentari; la Corte ribadisce che la restituzione ex art. 2467 c.c. ha natura speciale ma opera secondo un meccanismo di inefficacia analogo a quello revocatorio.

  • art. 69-bis l.fall.

    Nel caso di consecuzione tra concordato preventivo e fallimento, i termini per le azioni revocatorie decorrono dalla pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese, ma la norma non si applica retroattivamente ai procedimenti anteriori alla sua entrata in vigore.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di ultrapetizione è respinta perché la corte d'appello ha solo riqualificato la domanda alla luce dei fatti allegati in citazione; il giudice di merito può interpretare e qualificare diversamente la domanda se i fatti costitutivi coincidono o sono contenuti in continenza.

  • art. 360 c.p.c.

    Viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso; la Corte evidenzia che, quando si contesta l'interpretazione della domanda o dell'atto introduttivo, occorre censurare adeguatamente il vizio motivazionale o l'omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorrente ha l'onere di indicare e riprodurre in ricorso i fatti e gli atti processuali rilevanti con specificità; la mancata osservanza dell'onere rende inammissibile la censura.

  • art. 2033 c.c.

    Escluso che il credito restitutorio ex art. 2467 c.c. costituisca ripetizione di indebito; il pagamento restituito non è qualificato come non dovuto ex art. 2033 c.c.

  • art. 1203 c.c.

    La surrogazione del garante nei diritti del creditore non consente di compensare il proprio credito con quello restitutorio verso la massa, mancando la necessaria reciprocità.

  • art. 1243 c.c.

    La compensazione presuppone crediti reciproci tra le stesse parti; tale requisito manca tra il credito del socio verso la fallita e il credito restitutorio verso la massa dei creditori.

  • art. 56 l.fall.

    La compensazione in sede fallimentare è ammessa solo tra crediti e debiti derivanti da rapporti direttamente intercorsi con il fallito; non opera rispetto al credito restitutorio verso la massa dei creditori.

  • art. 1950 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di regresso del fideiussore/garante, ma la Corte esclude che ciò consenta la compensazione con il credito restitutorio conseguente all'inefficacia del rimborso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'interpretazione del contenuto della domanda giudiziale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione non è sufficiente dedurre l'erronea qualificazione giuridica, ma occorre censurare specificamente la motivazione o l'omesso esame di fatti decisivi e indicare con precisione gli atti rilevanti.
  • Il giudice d'appello può riqualificare la domanda senza incorrere in ultrapetizione quando i fatti costitutivi allegati nell'atto introduttivo coincidono o sono compresi in quelli della diversa fattispecie giuridica applicata.
  • L'azione del curatore per la restituzione del rimborso di finanziamenti soci effettuato nell'anno anteriore al fallimento ha natura speciale e funzionalmente revocatoria, non di ripetizione di indebito.
  • In caso di fallimento preceduto da concordato preventivo, il principio di consecuzione tra procedure concorsuali consente la retrodatazione del periodo sospetto per le azioni revocatorie o assimilate, salvo che il debitore sia tornato in bonis tra le procedure.
  • La compensazione non è ammessa tra il credito restitutorio che sorge a favore della massa dei creditori per effetto dell'inefficacia del rimborso e il credito vantato dal socio o garante verso la società fallita, per difetto di reciproca riferibilità dei rapporti alle stesse parti.
  • La postergazione dei finanziamenti soci opera già nella vita societaria come temporanea inesigibilità del credito del socio alla restituzione, imponendo agli organi sociali di rifiutare il rimborso quando sussistono le condizioni di squilibrio finanziario previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeInadempimentoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullitàCompensatio lucri cum damno

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