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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29747/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di appello di Bari che ha riformato la pronuncia del GIP di Trani rideterminando la pena per plurime condotte di cessione di stupefacenti ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Lomuscio e Conversano deducono vizio di motivazione per la mancata esclusione della recidiva/ aggravante soggettiva, sostenendo che la Corte non avrebbe verificato l'esistenza di una relazione qualificata tra i precedenti penali e i fatti attuali, né valutato in modo razionale il trattamento sanzionatorio. Anselmi censura l'applicazione dell'art. 133 cod. pen., chiedendo una pena più lieve per la scarsa gravita della vicenda e per l'assenza di prova della quantita delle sostanze cedute.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi come manifestamente infondati. Ha ritenuto adeguata e coerente la motivazione della Corte di appello in ordine al riconoscimento della recidiva/aggravante soggettiva, posto che i precedenti dei ricorrenti erano specifici e non troppo remoti e vi era correlazione tra le condotte pregresse e quelle contestate (numero e natura delle cessioni, ruolo nell'organizzazione, contatti con altri pusher). Quanto al trattamento sanzionatorio, le censure sono state considerate generiche e non hanno contrastato puntualmente la motivazione impugnata, che aveva motivato reato per reato tenendo conto della personalita degli imputati e del comportamento processuale. Anche il motivo di Anselmi e' stato ritenuto vago e non confrontato con la motivazione della Corte di appello. Sono state pertanto dichiarate inammissibili le impugnazioni, condannati i ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma che sanziona le condotte di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti; la Corte ha confermato la responsabilita degli imputati per plurime cessioni di stupefacenti sulla base dei fatti accertati.

  • art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Previsione che aggravava i precedenti specifici di stupefacenti: i precedenti richiamati sono stati ritenuti rilevanti e utili a valutare la recidiva/aggravante soggettiva per la maggiore pericolosita dei rei.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena. La Corte ha ritenuto che la complessiva motivazione della Corte di appello abbia adeguatamente applicato i parametri di cui all'art. 133, percio' la doglianza generica di Anselmi e' stata ritenuta insufficiente.

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Norma che regola la rinuncia o la remissione di motivi di ricorso; il testo ricorda che alcuni motivi erano stati rinunciati dai ricorrenti, riducendo l'oggetto del riesame.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Previsione sull'onere delle spese e sulla somma da versare alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilita' del ricorso; la Corte ha applicato tale disposizione disponendo il versamento di euro 3.000,00.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione a precedenti patteggiamenti che hanno inciso sulla quantificazione dei precedenti penali menzionati nella motivazione delle Corti precedenti.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in tema di valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilita'; la Corte ha osservato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilita'.

Massime di principio

  • Per il riconoscimento della recidiva o dell'aggravante soggettiva e' necessario che la reiterazione del reato sia effettivo indice di riprovevolezza e pericolosita: la valutazione deve tenere conto natura dei reati, omogeneita' delle condotte, distanza temporale e ruolo del soggetto. Precedenti specifici e non troppo remoti possono legittimare il riconoscimento dell'aggravante.
  • Una censura sulla quantificazione della pena ai sensi dell'art. 133 cod. pen. richiede contestazioni specifiche e un confronto puntuale con la motivazione della Corte di merito; elementi generici o aforismi normativi non sono idonei a superare la presunzione di adeguatezza della motivazione.
  • Quando si deduce che non vi sia prova della quantita' di stupefacente, occorre indicare in che punto la valutazione probatoria della Corte sia carente o manifestamente illogica: mere affermazioni generiche non ottengono ammissione del ricorso.
  • La rinuncia espressa a singoli motivi di ricorso limita l'oggetto dell'esame della Corte di Cassazione; e' strategicamente rilevante valutare preventivamente quali censure mantenere.
  • I ricorsi manifestamente generici o non confrontati con la motivazione di merito sono frequentemente dichiarati inammissibili e possono comportare condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende.

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