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Sentenza

Sentenza n. 2225/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’annullamento “del rigetto formatosi in data 30 gennaio 2024 con provvedimento -OMISSIS-; sull’istanza di accesso formale ex L. n. 241/1990, inviata nell’interesse del Sig. -OMISSIS-, e per la declaratoria dell'obbligo a carico dell’Amministrazione competente di procedere al rilascio della documentazione richiesta. Con espressa riserva di richiedere il risarcimento del danno ingiusto spettante ad essa ricorrente, in virtù dell’articolo 30 del D.lgs. n. 104/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.”

Giustizia amministrativa202501377

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: nota comunale di riscontro alle reiterate istanze di accesso documentale, ritenuta dal Comune meramente confermativa di precedenti dinieghi e riscontri

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, già dipendente del Comune e licenziato per giusta causa, nonché imputato in un procedimento penale d'appello relativo alla presunta appropriazione di somme riscosse per il rilascio delle carte d'identità, ha presentato numerose istanze di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990, dichiarando di voler acquisire documenti utili alla propria difesa penale e a contestare la qualifica di agente contabile di fatto. Le istanze, presentate il 18 dicembre 2024, riguardavano 27 documenti o gruppi di documenti relativi, tra l'altro, a ordini di servizio, nomine di agenti contabili, verbali di consegna di chiavi e codici, presenze, delibere, verbali dei revisori e gestione documentale. Il Comune ha riscontrato le richieste con una nota del gennaio 2025, richiamando precedenti note con cui aveva già consegnato gli atti esistenti e disponibili e aveva rappresentato l'inesistenza, l'indisponibilità o l'impossibilità di reperire gli ulteriori documenti. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990, dell'art. 24 Cost. e dei principi di pubblicità, trasparenza e buona amministrazione, nonché eccesso di potere, carenza di istruttoria, irragionevolezza e ingiustizia manifesta, chiedendo l'ostensione dei documenti. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità per tardività, sostenendo che la nota impugnata era un atto meramente confermativo di precedenti riscontri non impugnati nel termine di 30 giorni, e ha inoltre dedotto l'improcedibilità per carenza di interesse e l'abuso del diritto di accesso, in ragione della reiterazione ravvicinata e massiva delle richieste.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile sotto plurimi profili. In primo luogo, ha ritenuto che la nota impugnata fosse meramente confermativa dei precedenti riscontri, non essendo stata preceduta da una nuova istruttoria o da una nuova valutazione degli interessi. La distinzione tra atto meramente confermativo e atto di conferma in senso proprio dipende infatti dal rinnovato esercizio del potere e non dal grado di corrispondenza delle motivazioni. Poiché il ricorrente non aveva impugnato i primi dinieghi nel termine decadenziale di 30 giorni, la successiva impugnazione è stata ritenuta tardiva e inammissibile. Il Tribunale ha inoltre rilevato che nelle istanze reiterate non erano stati indicati fatti nuovi, né era stata specificata adeguatamente la correlazione tra i documenti richiesti e la situazione giuridica da tutelare; il generico richiamo al procedimento penale e al licenziamento non era sufficiente. In secondo luogo, il ricorso è stato ritenuto inammissibile anche perché le 27 istanze presentate nella medesima giornata, ciascuna relativa a un documento, avevano carattere massivo, ripetitivo, sproporzionato e abusivo, senza una concreta giustificazione difensiva e con un aggravio irragionevole per l'organizzazione comunale, potenzialmente lesivo del buon andamento. Il giudice ha precisato che, pur non dovendo l'amministrazione o il giudice verificare preventivamente la decisività dei documenti per il giudizio presupposto, l'accesso difensivo può essere negato quando manchi in modo evidente e assoluto il collegamento con le esigenze difensive o quando sia esercitato in modo pretestuoso o temerario. Il patrocinio a spese dello Stato non è stato ammesso in via definitiva per la manifesta inammissibilità del ricorso. Le spese sono state compensate, con contributo unificato definitivamente a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990

    La legittimazione all'accesso documentale presuppone un interesse diretto, concreto e attuale.

  • art. 24, comma 3, l. 241/1990

    Il diritto di accesso non può essere utilizzato per realizzare un controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    L'accesso difensivo deve essere garantito quando la conoscenza dei documenti sia necessaria per curare o difendere propri interessi giuridici, salvo l'assenza evidente e assoluta di collegamento o l'uso pretestuoso dell'istanza.

  • art. 116 c.p.a.

    Nel giudizio sull'accesso il giudice amministrativo verifica la legittimità del diniego secondo i presupposti dell'accesso, senza sostituirsi all'autorità giudiziaria competente nella valutazione della decisività dei documenti, salvo il caso di evidente carenza del nesso difensivo.

  • art. 30, comma 1, c.p.a.

    La riserva di eventuale domanda risarcitoria formulata dal ricorrente non è stata esaminata, essendo il ricorso definito con declaratoria di inammissibilità.

  • art. 130-bis, comma 1, d.P.R. 115/2002

    Quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile, al difensore non è liquidato alcun compenso.

    La manifesta inammissibilità del ricorso ha impedito l'ammissione definitiva al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

Massime di principio

  • La nota con cui l'amministrazione si limita a ribadire un precedente diniego o riscontro, senza nuova istruttoria e senza una nuova ponderazione degli interessi, ha natura meramente confermativa; la sua impugnazione non riapre il termine decadenziale per impugnare l'atto originario.
  • La reiterazione di un'istanza di accesso già respinta o riscontrata non consente una nuova impugnazione quando non siano dedotti fatti nuovi, sopravvenuti o non rappresentati originariamente, né una diversa e specifica posizione giuridica legittimante.
  • Nell'accesso difensivo l'amministrazione e il giudice non devono valutare in via anticipata l'ammissibilità, l'influenza o la decisività del documento nel giudizio presupposto; possono tuttavia escludere l'accesso quando sia evidente e assoluta la mancanza di collegamento con l'esigenza difensiva o quando l'istanza sia pretestuosa o temeraria.
  • Anche l'accesso documentale deve essere esercitato secondo correttezza e buona fede: richieste plurime, reiterate, ravvicinate, massive o sproporzionate, prive di una concreta giustificazione collegata alla tutela di una situazione giuridica, possono essere considerate abusive quando impongano all'amministrazione un carico irragionevole incompatibile con il buon andamento.
  • La valutazione del carattere massivo e sproporzionato di una richiesta di accesso deve tenere conto anche della capacità organizzativa dell'amministrazione destinataria e dell'incidenza concreta dell'attività di ricerca e ostensione sul suo funzionamento.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoTermini e notificazione del ricorso
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàAbuso del diritto e del processoBuona fede e correttezza della PA

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