Cassazione Civile, Ordinanza n. 36467/2021 del 24/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia origina da un giudizio di responsabilità per mala gestio promosso dal fallimento della società contro gli ex amministratori della società stessa; la Corte d'appello di Torino aveva respinto l'impugnazione avverso la decisione di primo grado che aveva accolto la domanda risarcitoria. In cassazione i ricorrenti deducevano, da quanto emerge dal controricorso, due censure: la prima per violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la sentenza impugnata avesse erroneamente qualificato uno dei ricorrenti come amministratore di fatto; la seconda per violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., in relazione alla misura del danno liquidato equitativamente. Tuttavia il ricorso, pur notificato, non risultava depositato nei termini di legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 369, comma 1, c.p.c., poiché il ricorso per cassazione, pur notificato alle controparti, non era stato depositato in cancelleria nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Richiamato come norma la cui violazione era dedotta dai ricorrenti, in relazione alla valutazione delle prove e alla qualificazione del soggetto come amministratore di fatto.
Richiamato come norma la cui violazione era dedotta dai ricorrenti con riferimento alla valutazione delle prove e alla liquidazione del danno.
Richiamato come norma sulla ripartizione dell'onere della prova, invocata in relazione alla quantificazione del danno.
La Corte lo applica nel senso che il ricorso per cassazione deve essere depositato in cancelleria entro venti giorni dall'ultima notificazione, pena l'improcedibilità.
È richiamato per affermare che il controricorrente, cui sia stato notificato il ricorso, può contraddire e richiedere l'iscrizione a ruolo per far dichiarare l'improcedibilità.
Indicato come base per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ne afferma l'applicabilità in caso di definizione negativa, anche in rito, del gravame, con obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato quale parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la notificazione del ricorso non è sufficiente a perfezionare validamente l'impugnazione se non segue il deposito in cancelleria degli atti prescritti dall'art. 369 c.p.c. entro il termine di legge; in difetto, il ricorso è improcedibile.
- Il controricorrente, una volta ricevuta la notificazione del ricorso, conserva il potere di contraddire e di richiedere l'iscrizione a ruolo al fine di ottenere la declaratoria di improcedibilità, essendo portatore di un interesse concreto sia al recupero delle spese sia a impedire una nuova proposizione dell'impugnazione nei termini residui.
- Ai fini dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, rileva anche la definizione negativa in rito del ricorso per cassazione, senza che assumano rilievo l'omessa iscrizione a ruolo o il mancato deposito dell'atto di impugnazione dopo la notificazione.
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