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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01170/2025 del 17/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Tre soggetti avevano prestato fideiussione in favore di una società e avevano opposto decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di somme derivanti da uno scoperto di conto corrente e da un mutuo. Il tribunale, con CTU, aveva rideterminato l’ammontare dovuto e revocato il decreto ingiuntivo solo nei limiti delle somme accertate. In appello i fideiussori avevano dedotto, tra l’altro, la nullità derivata delle fideiussioni perché conformi allo schema ABI ritenuto anticoncorrenziale, richiamando la disciplina sulle intese restrittive della concorrenza. La corte territoriale aveva respinto l’eccezione ritenendo non provata la partecipazione della controparte all’intesa e non dimostrata la concreta incidenza delle clausole sul rapporto garantito. In Cassazione i ricorrenti hanno denunciato: 1) violazione dell’art. 1421 c.c., sostenendo la contraddizione della sentenza d’appello che, pur affermando la rilevabilità d’ufficio della nullità, l’aveva poi esclusa per mancanza di contestazioni pregresse; 2) omesso esame di un fatto decisivo, censurando l’affermazione secondo cui avrebbero dovuto provare l’adesione della controparte all’intesa restrittiva, poiché l’uso del modulo ABI sarebbe già indice dell’adesione e della conseguente nullità delle clausole e del contratto di fideiussione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ricordato che le fideiussioni "a valle" di intese anticoncorrenziali sono nulle limitatamente alle clausole riproduttive dello schema vietato, ma ha precisato che la rilevabilità officiosa della nullità presuppone che nel giudizio di merito siano stati tempestivamente allegati e acquisiti i fatti necessari a consentirne l’esame. Nel caso concreto il ricorso non indicava né l’epoca di stipula della fideiussione, né quale clausola contestata avesse inciso sul credito azionato, con conseguente impossibilità di verificare i presupposti della nullità dedotta. La parte ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1421 c.c.

    La nullità può essere rilevata d’ufficio, ma solo entro i limiti dei fatti tempestivamente allegati e acquisiti al giudizio di merito.

  • art. 2, comma 2, lett. a), L. 287/1990

    Le clausole di fideiussione che riproducono lo schema vietato possono essere colpite da nullità parziale perché restrittive della concorrenza.

  • art. 2, comma 3, L. 287/1990

    L’intesa vietata comporta invalidità delle clausole conformi allo schema anticoncorrenziale.

  • art. 1419 c.c.

    La nullità colpisce solo le clausole anticoncorrenziali, salvo diversa volontà delle parti desumibile dal contratto o altrimenti provata.

  • art. 101 TFUE

    È richiamato come fonte del divieto di intese restrittive della concorrenza cui possono corrispondere le clausole fideiussorie.

  • art. 1957 c.c.

    L’eccezione di estinzione della garanzia per decorso dei termini ha natura di eccezione propria e non viene travolta dal mero rilievo officioso della nullità.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo per violazione di legge dedotto dai ricorrenti.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È il parametro del motivo per omesso esame di un fatto decisivo dedotto dai ricorrenti.

Massime di principio

  • Le fideiussioni "a valle" di un’intesa anticoncorrenziale sono affette da nullità parziale limitatamente alle clausole che riproducono lo schema vietato, non necessariamente dell’intero contratto.
  • La rilevazione d’ufficio della nullità presuppone che i fatti costitutivi rilevanti siano stati tempestivamente allegati e acquisiti nel giudizio di merito; il potere officioso non consente di aggirare le preclusioni assertive e istruttorie.
  • Per dedurre la nullità di una fideiussione conforme allo schema ABI non basta invocare in astratto l’intesa vietata: occorre indicare il provvedimento rilevante, la natura della garanzia, il periodo di stipula, la corrispondenza delle clausole e la concreta incidenza sul credito azionato.
  • La nullità di singole clausole non travolge automaticamente tutte le eccezioni o i profili di estinzione della garanzia, che restano soggetti alle rispettive regole processuali e sostanziali.
  • In cassazione la censura sulla nullità contrattuale deve essere autosufficiente quanto ai presupposti fattuali necessari alla sua verifica; in difetto, il ricorso è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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