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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41815/2024 del 13/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catania che, riformando la precedente applicazione della custodia cautelare in carcere per reati connessi alla normativa sugli stupefacenti (artt. 73 commi 1-bis e 4 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990), ha escluso l'aggravante dell'"ingente quantità" e sostituito la misura con gli arresti domiciliari. La ricorrente deduceva: (1) violazione dell'art. 309 comma 5 cod. proc. pen. per omessa trasmissione al tribunale del riesame del verbale con dichiarazioni favorevoli rese dal coindagato Roberto Ferrera; (2) violazione degli artt. 275 comma 2-bis cod. proc. pen. e 163 cod. pen. perché, avendo il Tribunale escluso l'aggravante, avrebbe dovuto motivare ex novo sulla non concedibilità della sospensione condizionale della pena tenuto conto dell'art. 73 comma 4 d.P.R. n. 309/1990 e dell'incensuratezza della ricorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo generico e privo di specificità (la ricorrente non ha indicato il contenuto delle dichiarazioni del coindagato) e quindi inammissibile. Il secondo motivo è stato invece accolto: la Corte ha ritenuto che, avendo il Tribunale escluso l'aggravante dell'"ingente quantità" e quindi ridimensionato la gravità della condotta, occorreva un nuovo giudizio prognostico che valutasse anche la non concedibilità della sospensione condizionale della pena alla luce dell'incensuratezza della ricorrente. Ne è conseguito l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di Catania ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309, comma 5, cod. proc. pen.

    art. 309, comma 5, cod. proc. pen.

    L'obbligo di trasmissione al tribunale del riesame di elementi sopravvenuti favorevoli (es. interrogatori dei coindagati) sussiste solo se tali atti contengono dichiarazioni oggettivamente favorevoli e non meramente contestatorie; il ricorrente deve specificarne il contenuto nel ricorso al riesame.

  • art. 294, cod. proc. pen.

    art. 294, cod. proc. pen.

    L'interrogatorio di garanzia è considerato tra gli elementi che possono essere favorevoli, ma non produce automaticamente l'obbligo di trasmissione se il suo contenuto non è illustrato e specificato dalla parte interessata.

  • artt. 73 commi 1-bis e 4 e art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990

    artt. 73 commi 1-bis e 4 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990

    Si tratta della norma sostanziale relativa ai delitti in materia di stupefacenti e della circostanza aggravante dell'"ingente quantità"; l'esclusione di tale aggravante incide sulla valutazione della gravità del fatto e sulla prognosi di pericolosità.

  • art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Riferito nella doglianza al contenuto motivazionale che il giudice deve dare quando decide sulle misure: la Corte ha ritenuto che, in presenza di una diversa valutazione della gravità (esclusione dell'aggravante), occorre riformulare il giudizio prognostico anche con riferimento agli effetti sulle misure e sui benefici

  • art. 163, cod. pen.

    Norma riguardante la sospensione condizionale della pena; la Corte ha ricordato che, dopo la rideterminazione della gravità, il giudice di merito deve valutare e motivare anche sulla concedibilità o meno di tale beneficio.

  • art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    art. 309, comma 7, c.p.p.

    Fondamento procedurale per il rinvio al tribunale di merito per un nuovo giudizio dopo annullamento dell'ordinanza cautelare in sede di cassazione.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni dei coindagati o l'interrogatorio di garanzia possono costituire elementi sopravvenuti favorevoli, ma l'onere di specificarne il contenuto spetta alla parte che ne lamenta l'omessa trasmissione: senza tale specificazione il motivo è generico e inammissibile.
  • L'esclusione di una circostanza aggravante che incide sulla gravità del reato impone al giudice di merito un nuovo giudizio prognostico; non è sufficiente la sola riforma della misura cautelare: occorre valutare e motivare anche l'impatto sulla concedibilità dei benefici penali (es. sospensione condizionale della pena).
  • In sede di impugnazione cautelare è strategico allegare e descrivere puntualmente ogni atto favorevole sopravvenuto (cito testualmente passaggi rilevanti delle dichiarazioni) per obbligare l'autorità procedente alla trasmissione al riesame.
  • Quando la Cassazione annulla per vizi di motivazione relativi al giudizio prognostico, la soluzione tipica è il rinvio al giudice di merito per un nuovo esame ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p., e non la sostituzione diretta della decisione.

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