Cassazione Penale, Sentenza n. 24407/2022 del 24/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: (1) motivo principale: censura per omessa revoca dell'ordine di demolizione e conseguente ripristino dello stato dei luoghi a seguito dell'estinzione per prescrizione del reato di costruzione abusiva; (2) motivo subordinato: nullità della sentenza per violazione del contraddittorio, in quanto la decisione predibattimentale che ha dichiarato l'estinzione per prescrizione sarebbe stata resa senza consentire la partecipazione dell'imputato al giudizio d'appello. Il Procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso limitatamente all'eliminazione dell'ordine di demolizione, ai sensi dell'art. 619 c.p.p., e l'inammissibilità per il resto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso nei termini indicati: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'ordine di demolizione, revocandolo. Ha inoltre disposto che la Cancelleria invii copia della sentenza all'Ufficio tecnico della Regione Campania ai sensi dell'art. 101 d.P.R. n. 380/2001. Per il resto la decisione d'appello è stata lasciata ferma (inammissibilità o mancata accoglienza delle altre censure). La motivazione richiama la giurisprudenza secondo cui l'ordine di demolizione è accessorio alla condanna penale e quindi non può essere mantenuto da un giudice penale quando il reato è estinto per prescrizione; resta però la competenza dell'autorità amministrativa ad adottare provvedimenti analoghi ove sussistano i presupposti.
Norme richiamate
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico dell'edilizia), art. 44
Articolo indicato per il reato di costruzione abusiva ascritto all'imputato; nel caso la responsabilità penale è risultata estinta per prescrizione.
codice di procedura penale, art. 619
Strumento invocato dal Pubblico Ministero per chiedere l'eliminazione dell'ordine di demolizione nella decisione di cassazione.
codice di procedura penale, art. 568, comma 4
La Corte Costituzionale (sent. n. 111/2022) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 568, comma 4, nella parte in cui, così interpretato, rendeva inammissibile il ricorso per cassazione avverso decisioni predibattimentali che dichiarano l'estinzione per prescrizione senza contraddittorio; dunque la cassazione è ammessa in tali ipotesi per tutelare il diritto di impugnare.
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31
Principio secondo cui l'ordine di demolizione ha natura di sanzione connessa alla sentenza di condanna; la sua legittimazione da parte del giudice penale presuppone una pronuncia di condanna.
Rilevato come principio che l'ordine di demolizione può essere stabilito dall'autorità amministrativa (in base a presupposti di legge) anche quando il procedimento penale si chiude senza condanna; cioè l'estinzione del reato non preclude l'intervento amministrativo.
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 101
Prevede l'obbligo di comunicare copia della sentenza all'ufficio tecnico regionale competente; la Corte ha disposto l'inoltro della sentenza alla Regione Campania affinché l'autorità amministrativa valuti eventuali provvedimenti.
Corte Costituzionale, sent. n. 111 del 5 aprile - 9 maggio 2022
Dichiarata l'illegittimità costituzionale della interpretazione che impediva la cassazione avverso decisioni predibattimentali di estinzione per prescrizione senza contraddittorio: ha aperto la possibilità di impugnare tali decisioni in cassazione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 3, sentenze citate: Sicignano, Catanzaro, Franchi, Dellagaren, La Barbera)
Costante orientamento secondo cui l'ordine di demolizione è sanzione accessoria alla condanna penale e dunque viene meno quando il reato si estingue per prescrizione; tuttavia la competenza amministrativa per sanzioni edilizie resta autonoma.
Massime di principio
- L'estinzione del reato per prescrizione travolge la sanzione penale accessoria dell'ordine di demolizione emessa in relazione a una condanna: il giudice penale non può mantenere tale ordine quando manca una pronuncia di condanna.
- La revoca formale dell'ordine di demolizione può essere ottenuta in sede di cassazione anche quando la decisione di estinzione è stata resa in fase predibattimentale; la Corte costituzionale ha reso ammissibile il ricorso in tali ipotesi.
- L'estinzione del reato sul piano penale non esclude la possibilità di intervento dell'autorità amministrativa: gli uffici tecnici regionali o comunali possono comunque valutare e irrogare sanzioni o provvedimenti (compresa la demolizione) se ricorrono i presupposti di legge.
- Quando si è in una situazione analoga, conviene chiedere espressamente in sede di impugnazione la revoca dell'ordine di demolizione e, se appropriato, sollecitare la comunicazione della sentenza agli uffici tecnici competenti per evitare omissioni procedurali e consentire la tempestiva valutazione amministrativa.
- Se la decisione di estinzione è stata adottata senza contraddittorio, il ricorrente può avvalersi della pronuncia della Corte costituzionale per proporre ricorso in cassazione; è opportuno far valere sia la revoca delle sanzioni penali accessorie sia le questioni procedurali sul contraddittorio.
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