Cassazione Civile, Ordinanza n. 28914/2023 del 18/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (possessore)
La controversia
Due coniugi convenivano in giudizio due sorelle chiedendo l'accertamento della piena ed esclusiva proprietà di una porzione di terreno compresa in una particella catastale del comune di Sperlonga, il rilascio dell'area e il risarcimento dei danni per la privazione del possesso. Il tribunale rigettava la domanda attorea e accoglieva la domanda riconvenzionale delle convenute dichiarando l'usucapione in loro favore della porzione di terreno oltre il cancello di confine. La corte d'appello confermava la decisione e dichiarava inammissibile, inoltre, una censura relativa all'incapacità a testimoniare di un teste, ritenendo la questione non tempestivamente coltivata. Con il ricorso per cassazione i soccombenti deducevano: 1) violazione dell'art. 1158 c.c. per mancanza di prova del possesso utile all'usucapione; 2) violazione dell'art. 116 c.p.c. per l'utilizzo di deposizioni di testi asseritamente parenti o affini delle convenute; 3) violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c. per avere attribuito valore probatorio a un contratto verbale di affitto di terreni e a una fattura relativa al cancello; 4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. per non avere la corte d'appello concesso un termine per produrre il fascicolo di parte non rinvenuto in atti; 5) conseguente illegittimità della condanna alle spese dei gradi di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi tre motivi fossero, nella sostanza, diretti a contestare il merito dell'apprezzamento delle prove e dell'accertamento del possesso, attività riservate al giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità se sorrette da motivazione congrua; ha inoltre rilevato la mancata tempestiva eccezione di incapacità del teste e la mancata contestazione della fattura. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e perché i ricorrenti non avevano dimostrato né la presenza del fascicolo né la decisività dei documenti asseritamente non esaminati. Anche il quinto motivo è stato reputato inammissibile, essendo la condanna alle spese coerente con la soccombenza. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
norma richiamata come parametro dell'usucapione; la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a contestare l'accertamento di fatto del possesso utile e della sua durata.
richiamato per contestare la valutazione delle prove, ma la Corte ha ribadito che la scelta e l'apprezzamento del materiale probatorio spettano al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se motivati.
richiamato sul riparto dell'onere della prova; la Corte ha escluso che la doglianza integrasse una reale violazione della norma, trattandosi di critica alla valutazione fattuale delle prove.
invocato per lamentare l'uso di prove/documenti e la mancata concessione di termine, ma la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché non si allegava un concreto pregiudizio difensivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in conseguenza dell'esito del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una doglianza formalmente qualificata come violazione di legge in una censura sull'accertamento dei fatti e sulla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, se la motivazione è congrua e logicamente coerente.
- L'esame dei documenti, delle deposizioni e la scelta delle risultanze probatorie ritenute decisive costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito; il giudice non deve confutare ogni singola deduzione difensiva, ma indicare le ragioni del proprio convincimento.
- La contestazione dell'incapacità di un testimone deve essere tempestiva, al momento dell'assunzione della prova, altrimenti la relativa eccezione può ritenersi sanata o comunque non più proponibile utilmente in appello.
- La denuncia di un vizio processuale è ammissibile solo se la parte prospetta anche il concreto pregiudizio subito sul piano del diritto di difesa o della decisione di merito; la mera irregolarità procedurale, in assenza di specifica lesione, non basta a fondare l'impugnazione.
- La censura sulla regolazione delle spese di lite è inammissibile se si fonda esclusivamente sull'assunto della pretesa ingiustizia della decisione di merito, quando la condanna segue correttamente il principio della soccombenza.
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