Cassazione Civile, Ordinanza n. 15409/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento con cui l’amministrazione catastale ha rettificato il classamento di terreni agricoli occupati da impianti fotovoltaici, passando dalla categoria D/10 (ruralità) alla categoria D/1 (opifici). Le società interessate avevano sostenuto che gli impianti dovessero essere considerati fabbricati rurali/strumentali all’attività agricola e che, per gli immobili destinati ad attività agricole connesse alla produzione di energia fotovoltaica, fosse sufficiente la connessione con l’impresa agricola senza ulteriori requisiti di dimensione o prevalenza. In cassazione le ricorrenti hanno dedotto: (1) omesso esame di un fatto decisivo e omessa pronuncia sull’eccezione di difetto di motivazione degli avvisi di accertamento, lamentando che i giudici di merito non avessero valutato l’insufficienza motivazionale degli atti impositivi; (2) violazione di legge per avere la sentenza ritenuto necessario provare la connessione dell’attività fotovoltaica con un’attività agricola principale, sostenendo invece che la produzione di energia fino a 200 kW, o comunque in presenza dei presupposti normativi, sarebbe automaticamente riconducibile all’attività agricola e al reddito agrario, con conseguente ruralità del fabbricato/impianto.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la questione sulla motivazione degli avvisi non era stata ritualmente riproposta in cassazione e, comunque, il ricorso difettava di autosufficienza non riportando il contenuto essenziale degli atti impositivi asseritamente viziati. Ha ritenuto il secondo motivo infondato e, per la parte in cui mirava a contestare la ricostruzione in fatto operata dal giudice di merito, anche inammissibile, osservando che la ruralità di un impianto fotovoltaico richiede una concreta connessione con un’attività agricola prevalente e che la produzione di energia non è automaticamente agricola per il solo rispetto della soglia dei 200 kW. La Corte ha richiamato il principio secondo cui occorre verificare il collegamento funzionale tra impianto, fondo e attività agricola, nonché la prevalenza dell’attività agricola nell’economia dell’impresa. Conclusivamente il ricorso è stato rigettato; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede che il fatto sia effettivamente oggetto di discussione e che la censura sia specifica e ammissibile; non può essere utilizzato per introdurre questioni non ritualmente riproposte.
Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente; quando si contesta la motivazione di un avviso di accertamento, occorre riportare nel ricorso i passaggi rilevanti dell’atto amministrativo per consentire il controllo di legittimità.
art. 7, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212
L’avviso di accertamento deve contenere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione amministrativa; la censura della sua motivazione va formulata in modo specifico e autosufficiente.
art. 1, comma 423, L. 23 dicembre 2005, n. 266
"la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche (...) effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario"
La disposizione va letta in coordinamento con l’art. 2135 c.c. e richiede che l’attività fotovoltaica sia effettivamente connessa all’attività agricola, non bastando il mero dato formale della produzione energetica.
È la norma base che definisce l’imprenditore agricolo e le attività connesse; per la connessione rileva che l’attività sia esercitata dal medesimo imprenditore e utilizzando prevalentemente risorse e attrezzature dell’azienda agricola.
art. 32 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Rileva per la qualificazione del reddito agrario e per la strumentalità del fabbricato alle attività agricole.
artt. 9, comma 3, e 3-bis, d.l. n. 557/1993
Sono richiamati come norme sulla ruralità e sui requisiti dei fabbricati strumentali alle attività agricole.
art. 1, comma 369, L. n. 296/2006
Richiamato nel motivo di ricorso come norma concorrente sul regime fiscale/catastale dei fabbricati rurali.
artt. 20 e 28 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652
Rilevano per l’obbligo di dichiarazione in catasto degli immobili e per l’attribuzione della categoria catastale appropriata.
Ha introdotto la categoria catastale D/10 per i fabbricati strumentali alle attività agricole.
Massime di principio
- La deduzione di omessa pronuncia o omesso esame in cassazione è inammissibile se la questione non risulta specificamente e ritualmente riproposta nel giudizio di legittimità.
- Quando si censura la motivazione di un avviso di accertamento, il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e riprodurre le parti essenziali dell’atto amministrativo oggetto di doglianza.
- La qualificazione catastale di un impianto fotovoltaico come fabbricato rurale non discende automaticamente dalla sola titolarità di un’impresa agricola o dalla sola produzione di energia entro una certa soglia, ma richiede la concreta connessione funzionale con un’attività agricola prevalente.
- Ai fini della ruralità, ciò che rileva è la verifica in concreto della connessione tra impianto, fondo e attività agricola, con impiego prevalente delle risorse aziendali nell’attività agricola e assenza di una destinazione esclusiva o prevalente alla sola produzione energetica.
- La denuncia di violazione di legge non può essere utilizzata per rimettere in discussione l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito; se la censura attacca la ricostruzione fattuale, essa è ammissibile solo nei limiti del vizio motivazionale o del travisamento della prova.
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