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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22914/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva ottenuto con sentenza passata in giudicato il riconoscimento del diritto al rimborso del 90% delle maggiori imposte versate negli anni 1990-1992 in relazione ai benefici fiscali previsti per il sisma in Sicilia del dicembre 1990. Poiché lamentava di non aver ricevuto il pagamento o di aver ricevuto comunque solo una soddisfazione parziale, proponeva giudizio di ottemperanza davanti alla CTR. Il giudice dell’ottemperanza respingeva la domanda ritenendo che l’Amministrazione avesse già adempiuto mediante la convalida dei rimborsi e che, per effetto della disciplina sopravvenuta, il rimborso fosse limitabile al 50% in presenza di insufficienza delle risorse. Con il ricorso per cassazione il contribuente deduceva: 1) violazione dell’art. 70 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 111 Cost., perché la mera convalida non equivale al concreto pagamento dovuto in ottemperanza al giudicato; 2) violazione dell’art. 70 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 111 Cost., per avere il giudice ritenuto legittima una falcidia definitiva al 50% del credito alla luce dell’art. 1, comma 665, l. 190/2014 come modificato; 3) violazione degli artt. 39 d.lgs. 546/1992 e 295 c.p.c., per non avere sospeso il giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla normativa sopravvenuta.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, assorbendo il terzo, ha cassato la decisione impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, per nuovo esame. Ha affermato che il giudizio di ottemperanza serve a dare concreta attuazione al giudicato e che la mera convalida amministrativa del diritto non basta: occorre il pagamento effettivo delle somme dovute. Ha inoltre ribadito che la disciplina sopravvenuta sui rimborsi per il sisma del 1990 disciplina solo le modalità di esecuzione e la gestione contabile delle risorse, ma non incide sul diritto sostanziale già accertato con giudicato, né consente una falcidia definitiva del credito al 50%. In caso di incapienza dei fondi, il giudice dell’ottemperanza deve attivare gli strumenti contabili idonei, anche tramite commissario ad acta e speciale ordine di pagamento in conto sospeso, per assicurare l’integrale esecuzione del giudicato.

Norme richiamate

  • art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992

    Il giudizio di ottemperanza deve assicurare l’attuazione concreta del giudicato, non bastando atti meramente formali dell’Amministrazione.

  • art. 111 Cost.

    Invocato come parametro per censurare una decisione che non assicurava la piena effettività della tutela giurisdizionale.

  • art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014

    La norma, come modificata, disciplina le modalità di effettuazione dei rimborsi e la gestione delle risorse, ma non estingue né riduce definitivamente il credito già accertato in giudicato.

  • art. 16-octies d.l. n. 91 del 2017 convertito dalla l. n. 123 del 2017

    La modifica sopravvenuta viene letta come regola di attuazione/esecuzione dei rimborsi, non come falcidia sostanziale del diritto.

  • art. 29 d.l. n. 162 del 2019

    Richiamato quale ulteriore modifica della disciplina dei rimborsi, senza incidere sul diritto sostanziale accertato.

  • art. 39 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità di sospensione del giudizio in attesa della decisione costituzionale.

  • art. 295 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per la richiesta di sospensione necessaria del processo.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 convertito nella l. 28 dicembre 1997, n. 30

    Indicato come base dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso utilizzabile per dare esecuzione al giudicato in caso di carenza di fondi.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario di ottemperanza, il giudice deve garantire la piena esecuzione del giudicato mediante il pagamento concreto della somma riconosciuta, non essendo sufficiente la sola adozione di atti amministrativi di convalida o presa d’atto del credito.
  • La sopravvenuta disciplina che limiti o moduli temporalmente i rimborsi per ragioni di copertura finanziaria incide sulle modalità di esecuzione e sulla contabilità pubblica, ma non sul diritto sostanziale al rimborso già definitivamente accertato.
  • In caso di incapienza delle risorse stanziate, il giudice dell’ottemperanza deve individuare strumenti esecutivi idonei, anche mediante commissario ad acta e speciale ordine di pagamento in conto sospeso, per assicurare l’integrale soddisfazione del creditore.
  • Una normativa sopravvenuta che regoli il procedimento di rimborso, in assenza di espressa disciplina transitoria, non può pregiudicare i giudizi già definiti sul diritto al credito né determinare una falcidia definitiva di diritti patrimoniali giudizialmente accertati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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