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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13968/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Un soggetto sottoposto a misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza era stato condannato in primo grado per la violazione della prescrizione di non associarsi a persone che abbiano riportato condanne o siano sottoposte a misure di prevenzione, contestata come reiterata frequentazione non occasionale. La Corte d'appello aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, rideterminando la pena in mesi cinque di arresto. In cassazione la difesa deduceva, con il primo motivo, violazione di legge e vizi motivazionali ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., sostenendo l'erroneità della ricostruzione del fatto e l'inesistenza della prova del carattere non occasionale della frequentazione; con il secondo motivo denunciava vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., lamentando che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valorizzato elementi favorevoli.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero interamente versate in fatto e meramente reiterative di doglianze già esaminate in appello. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la Corte territoriale avesse motivato in modo adeguato e non illogico sulla non occasionalità della frequentazione contestata, facendo corretta applicazione dei principi di diritto rilevanti in materia. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto coerente la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, fondata sulla negativa personalità dell'imputato e sul carico di pregiudizi, e ha osservato che la difesa mirava in realtà a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Integra il reato la violazione della prescrizione imposta con la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza di non associarsi a persone condannate o sottoposte a misure di prevenzione.

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Il ricorso per cassazione può denunciare inosservanza o erronea applicazione della legge; non può però tradursi in una rivalutazione del fatto.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Il vizio di motivazione è deducibile solo nei limiti consentiti al giudizio di legittimità e non come richiesta di nuova valutazione del merito.

  • art. 62-bis c.p.

    Il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede una motivazione coerente; il diniego è legittimo quando il giudice valorizzi negativamente personalità e precedenti dell'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, quando non ricorra assenza di colpa, della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    La sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende presuppone che non possa escludersi una colpa nella proposizione dell'impugnazione inammissibile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili censure che, sotto la veste del vizio di motivazione o della violazione di legge, mirino soltanto a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove già apprezzate dai giudici di merito.
  • La violazione della prescrizione di non associarsi a persone condannate o sottoposte a misure di prevenzione può essere desunta da una frequentazione non occasionale, purché la motivazione del giudice di merito dia conto in modo logico e coerente degli elementi fattuali valorizzati.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice individui elementi ostativi concreti, come la negativa personalità dell'imputato e il suo carico di precedenti, senza necessità di confutare analiticamente ogni elemento favorevole prospettato dalla difesa.
  • La mera reiterazione in cassazione di questioni già esaminate e respinte nei gradi di merito integra inammissibilità del ricorso se non si confronta specificamente con la ratio della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSorveglianza speciale
RamiProcesso penaleMisure di prevenzione
IstitutiInutilizzabilità della prova

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