Cassazione Civile, Ordinanza n. 29300/2025 del 05/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L’Ufficio aveva notificato a una contribuente un avviso di rettifica e liquidazione con cui rideterminava il valore di un terreno oggetto di compravendita, recuperando maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale oltre a interessi e sanzioni. La contribuente aveva ottenuto l’annullamento dell’atto in primo e secondo grado, poiché la CTR aveva ritenuto nullo l’avviso per difetto di motivazione: i documenti richiamati per relationem non risultavano allegati e non era stato riprodotto il loro contenuto essenziale. In cassazione l’Agenzia denunciava violazione dell’art. 52, comma 2-bis, del D.P.R. n. 131 del 1986 e dell’art. 7, comma 1, della L. n. 212 del 2000, sostenendo che l’obbligo motivazionale fosse stato rispettato, perché l’avviso indicava il criterio astratto di determinazione del maggior valore e riportava il contenuto essenziale degli atti comparativi richiamati, liberamente consultabili in quanto atti pubblici.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura, formalmente proposta come violazione di legge, mirasse in realtà a contestare l’apprezzamento di fatto compiuto dai giudici di merito circa l’insufficienza della motivazione dell’avviso, accertamento non rivedibile in sede di legittimità. La sentenza impugnata, inoltre, risultava coerente con il principio secondo cui la motivazione per relationem è sufficiente solo se gli atti richiamati sono allegati o se il loro contenuto essenziale è riprodotto nell’avviso. Nessuna statuizione sulle spese è stata resa, poiché la parte privata è rimasta intimata. È stata anche esclusa l’applicazione dell’attestazione sul contributo unificato, per l’esenzione dell’Amministrazione dal relativo pagamento tramite prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge non può essere utilizzato per sollecitare una revisione delle valutazioni di merito o delle risultanze istruttorie.
art. 52, comma 2-bis, D.P.R. n. 131 del 1986
L’avviso di rettifica e liquidazione deve essere motivato anche mediante rinvio per relationem, purché gli atti richiamati siano allegati o il loro contenuto essenziale sia riprodotto.
art. 7, comma 1, L. n. 212 del 2000
L’obbligo di motivazione degli atti impositivi può essere assolto con indicazione del criterio astratto di determinazione e, se del caso, con rinvio a documenti conosciuti o riprodotti nel loro contenuto essenziale.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale accelerato.
art. 111, comma 6, Cost.
La censura non è stata riqualificata come vizio motivazionale perché non era stata prospettata una grave anomalia motivazionale tale da integrare la violazione del minimo costituzionale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Non è stata disposta l’attestazione per il contributo unificato, per l’esenzione dell’Agenzia mediante prenotazione a debito.
art. 12, comma 5, D.L. n. 16 del 2012
Richiamato quale base dell’esenzione delle amministrazioni pubbliche dal pagamento delle imposte e tasse processuali mediante prenotazione a debito.
art. 158, comma 1, lettera a, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale disposizione che prevede l’esenzione dell’Amministrazione dal pagamento anticipato di imposte e tasse nel processo.
Massime di principio
- In tema di avviso di rettifica e liquidazione, la motivazione può essere resa anche per relationem, ma solo se gli atti richiamati risultano allegati all’avviso oppure se il loro contenuto essenziale è riprodotto nel testo dell’atto notificato al contribuente.
- Quando il giudice di merito accerta in fatto che il contenuto essenziale degli atti richiamati non è stato riprodotto, tale apprezzamento non può essere rinnovato in cassazione sotto la veste della violazione di legge.
- Il motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. non è idoneo a censurare la ricostruzione delle emergenze istruttorie compiuta dal giudice di merito.
- La riqualificazione del vizio come anomalia motivazionale rilevante ai fini dell’art. 111 Cost. è possibile solo se la censura deduce specificamente una grave violazione del minimo costituzionale della motivazione.
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