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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41090/2021 del 21/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Il tribunale aveva dichiarato il fallimento di un'imprenditrice individuale su istanza di una creditrice; la corte d'appello aveva confermato il provvedimento rilevando che i ricavi dell'impresa, riferiti ad alcuni esercizi, superavano le soglie di non fallibilità previste dall'art. 1 l. fall. La ricorrente per cassazione ha dedotto, con due motivi, che la corte territoriale avesse errato nel computo dei ricavi lordi perché avrebbe considerato anche l'anno 2015 invece degli ultimi tre esercizi anteriori al deposito dell'istanza di fallimento; che avrebbe incluso nel fatturato componenti non qualificabili come ricavi d'impresa, in particolare le accise, asseritamente da scorporare; che il giudice avrebbe dovuto aggiornare le soglie dimensionali in base agli indici ISTAT; e che sarebbero stati omessi esami di fatti decisivi, tra cui la natura non commerciale di alcuni debiti e la rilevanza del ricalcolo dei ricavi al netto delle accise. Gli intimati non hanno svolto difese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che, pur essendo esatto che ai fini dell'art. 1 l. fall. dovessero considerarsi gli ultimi tre esercizi anteriori al deposito dell'istanza, cioè 2016, 2017 e 2018, l'errore relativo all'anno 2015 era irrilevante perché la norma richiede il mancato superamento congiunto di tutti i parametri per l'intero periodo considerato e, nel caso, la ricorrente aveva comunque ammesso di avere realizzato ricavi tali da renderla fallibile. Quanto alla tesi delle accise, la censura è stata ritenuta nuova e quindi inammissibile, perché non risultava dedotta nei gradi di merito e la ricorrente non aveva assolto all'onere di specificare dove e come la questione fosse stata proposta prima; la memoria ex art. 380-bis c.p.c. non poteva introdurre questioni nuove. È stata inoltre ritenuta inammissibile e comunque infondata la doglianza sull'adeguamento ISTAT delle soglie, poiché l'adeguamento è rimesso al Ministro della giustizia e non al giudice, e comunque la censura era generica e priva di decisività. Infine, è stato ribadito che, ai fini dell'insolvenza e della fallibilità, non rileva la natura civile o commerciale dei debiti di un imprenditore individuale. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata costituzione degli intimati; è stato dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1 l. fall.

    Ai fini della non fallibilità dell'imprenditore individuale devono essere considerati gli ultimi tre esercizi anteriori al deposito dell'istanza di fallimento; il mancato superamento deve riguardare congiuntamente i parametri dimensionali e per tutto il periodo di riferimento.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma sulla ripartizione dell'onere della prova, ma la Corte non accoglie la censura.

  • art. 2425 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di bilancio e ricavi; la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 2425-bis c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla determinazione dei ricavi; la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di fatti decisivi richiede l'indicazione del fatto storico, del dato da cui risulta, del come e quando sia stato discusso nel processo; non basta una generica deduzione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La memoria depositata in sede camerale serve solo a illustrare o chiarire i motivi e a confutare le difese avversarie, non a introdurre questioni nuove.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo da versare ove dovuto.

Massime di principio

  • Ai fini dell'esenzione dalla fallibilità dell'imprenditore individuale occorre verificare i requisiti dimensionali con riferimento agli ultimi tre esercizi anteriori al deposito dell'istanza, ma l'errore su uno solo degli esercizi può essere irrilevante se, per il restante periodo, i parametri risultano comunque superati.
  • La nozione di 'possesso congiunto' dei requisiti di non fallibilità implica che il mancato superamento di ciascun parametro debba sussistere per l'intero arco temporale di riferimento; il superamento anche di un solo valore soglia in un solo anno è sufficiente a escludere l'esenzione.
  • Nel ricorso per cassazione non possono essere introdotte questioni nuove che presuppongono accertamenti in fatto non risultanti dalla sentenza impugnata; la parte deve allegare specificamente di averle dedotte in appello e indicare in quale atto e con quali modalità.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non indica il fatto storico, il dato testuale o extratestuale che lo prova e il momento processuale in cui esso è stato discusso.
  • La memoria depositata nel procedimento camerale per cassazione non può ampliare i motivi originari del ricorso né introdurre censure nuove.
  • Ai fini della fallibilità dell'imprenditore individuale non rileva distinguere tra debiti civili e debiti commerciali, poiché tutti concorrono a descrivere l'esposizione patrimoniale rilevante per l'insolvenza.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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