Cassazione Penale, Sentenza n. 16309/2026 del 06/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186, commi 2, lett. c) e 2‑bis cod. strada). Il ricorrente deduce: I) nullità per difetto di competenza funzionale della Corte d'appello e inosservanza delle norme sulle impugnazioni (artt. 568, 593 c.p.p.), contestando che la Corte abbia deciso su una sentenza inappellabile; II) vizio di motivazione e erronea interpretazione dell'art. 2700 c.c. e dell'art. 192 c.p.p., per aver attribuito valore probatorio eccessivo all'annotazione di Polizia giudiziaria contenente il riconoscimento del conducente tratto dalle immagini video; III) errore nel valutare gli accertamenti alcolemici e mancata considerazione della fase ascendente della curva di assorbimento (curva di Widmark), con conseguente possibile applicazione di una fattispecie meno grave (art. 186, comma 2, lett. b)); IV) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62‑bis e art. 133 c.p.) e contraddittorietà della valutazione sullo stato emotivo dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo (competenza/impugnabilità) la Corte ha rilevato carenza d'interesse del ricorrente: avendo ottenuto comunque un giudizio di merito dalla Corte d'appello e proposto ricorso per cassazione, il mancato riconoscimento formale dell'inappellabilità non gli ha arrecato pregiudizio concreto. Gli ulteriori motivi sono ritenuti inammissibili perché chiedono un riesame delle risultanze di fatto e della valutazione probatoria già compiuta dai giudici di merito. La Corte ha ritenuto legittima la valutazione della Corte d'appello sull'affidabilità del riconoscimento (avvalorato dalla visione diretta del filmato e da riscontri ulteriori) e ha confermato che l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza, onere della difesa dimostrare il contrario (le teorie generiche sulla curva di Widmark non sono, di per sé, idonee a invalidare il dato strumentale). Confermata la motivazione sulla determinazione della pena e il diniego delle attenuanti per la gravità della condotta e la personalità dell'imputato. Condanna alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Riferimento alla fattispecie di guida in stato di ebbrezza; la Corte ha confermato la sussunzione nel comma 2, lett. c) in base ai valori alcolemici emersi dagli accertamenti strumentali
art. 192 codice di procedura penale
Norma sul valore probatorio dei documenti e delle fonti; la Corte ha ritenuto che la valutazione del riconoscimento e delle immagini sia rimessa al giudice di merito e non si presta a sindacato in Cassazione se fondata su apprezzamento probatorio
Regola sulla fede privilegiata degli atti pubblici: la Corte osserva che, anche quando si menzioni il principio, la valutazione dell'annotazione di polizia e del riconoscimento va compiuta dal giudice di merito con riferimento a tutte le risultanze (e non attribuendo automaticamente valore assoluto)
art. 568 comma 5 codice di procedura penale
Norma sulla trasmissione delle impugnazioni: in caso di impugnazione con mezzo non consentito il giudice deve verificare l'impugnabilità e, se del caso, trasmettere gli atti al giudice competente; la Corte richiama la giurisprudenza sul tema
art. 593 comma 3 codice di procedura penale
Prevede l'inappellabilità di determinate sentenze; la Corte ha ritenuto applicabile l'inappellabilità della sentenza che infligge l'ammenda anche in sostituzione dell'arresto
art. 606 comma 1 codice di procedura penale
Elenca le ipotesi di nullità e di motivi di ricorso in Cassazione; la Corte usa tale norma per inquadrare le censure proposte
Circostanza attenuante per particolare tenuità del fatto o per particolari condizioni soggettive: la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano correttamente escluso la sua applicazione sulla base della gravità della condotta e della personalità del reo
Criteri per la determinazione della pena e per il riconoscimento delle attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del giudice di merito che ha dato conto degli elementi (prevedendo che anche un solo elemento rilevante può giustificare il diniego)
art. 616 codice di procedura penale
Norma che dispone l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di tale somma
Massime di principio
- Se la sentenza impugnata è formalmente inappellabile, il giudice d'appello deve comunque valutare se sussiste un interesse concreto dell'impugnante a che la questione sia decisa; se la parte ottiene comunque un esame di merito e propone ricorso per cassazione, può mancare l'interesse a censurare la competenza.
- Gli atti di polizia giudiziaria contenenti riconoscimenti desunti da visione di filmati non sono incontestabili: il loro valore probatorio è di tipo indiziario e la loro valutazione spetta al giudice di merito che può integrarli con la visione diretta delle riprese e altri riscontri; la Cassazione non riesamina il merito delle valutazioni probatorie se fondate su logica motivazione.
- Un riscontro positivo dell'alcoltest costituisce prova rilevante dello stato di ebbrezza; incombe alla difesa l'onere di dimostrare l'inaffidabilità del dato strumentale; argomentazioni generiche basate su modelli di assorbimento (curva di Widmark) non sono, di per sé, idonee a ribaltare il risultato senza elementi probatori concreti.
- Le censure che richiedono una nuova valutazione delle prove o della ricostruzione fattuale sono inammissibili in Cassazione: la Suprema Corte interviene principalmente su questioni di diritto e su violazioni di legge, non per rivedere le valutazioni di merito adeguatamente motivate.
- La determinazione della pena e il riconoscimento delle attenuanti sono rimessi al giudice di merito; la Corte di legittimità verifica la correttezza dei criteri e la presenza di una motivazione sufficiente, ma accetta una decisione motivata anche se fondata su un solo elemento ritenuto prevalente.
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