Cassazione Penale, Sentenza n. 16267/2026 del 06/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 7 del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 (false dichiarazioni per l'ottenimento del reddito di cittadinanza), sostenendo che la normativa sarebbe in contrasto con il principio di parità di trattamento sancito dall'art. 11, par. 1, lett. d) della Direttiva 2003/109 alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE del 29 luglio 2024 (cause C-112/22 e C-223/22). In particolare la ricorrente deduceva che la falsa attestazione circa il requisito della residenza decennale per il permesso UE di soggiorno di lungo periodo non poteva essere usata come elemento costitutivo del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha rigettato l'appello. In sede di merito la Corte di Appello di Napoli aveva confermato la condanna del Tribunale di Napoli Nord che aveva ritenuto la ricorrente responsabile del reato previsto dall'art. 7 d.l. 4/2019 (requalificazione dall'originaria imputazione ai sensi dell'art. 640-bis). La sentenza richiama la giurisprudenza nazionale e sovranazionale: pur riconoscendo che, alla luce della sentenza CJEU del 29/07/2024, la falsa attestazione relativa al requisito della residenza decennale per il titolo di soggiorno UE di lungo periodo non costituisce elemento di reato, la Corte ha ritenuto sussistente la responsabilità della ricorrente per aver falsamente attestato il requisito della residenza quinquennale necessario per ottenere il reddito di cittadinanza. Dalla sentenza emerge che la ricorrente era residente in Italia dal 20/06/2017 e aveva ottenuto il beneficio nell'agosto 2020, quindi prima del completamento del periodo quinquennale. Conseguentemente il rigetto del ricorso è stato dichiarato e alla ricorrente sono state addebitate le spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 (conv. L. 28 marzo 2019, n. 26)
La disposizione prevede una sanzione penale per le dichiarazioni non veritiere rese in sede di richiesta del reddito di cittadinanza, con riguardo al requisito della residenza (anche nel limite di cinque anni). La Corte ha ritenuto la norma compatibile con i principi costituzionali e sovranazionali nella misura in cui si applica al requisito quinquennale di residenza per la fruizione del beneficio
art. 640-bis cod. pen.
citata come imputazione originaria poi riqualificata
Tipologia di frode informatica/frode in danno dello Stato indicata in origine nell'imputazione, poi riqualificata nel caso concreto in falso in dichiarazioni per il reddito di cittadinanza ai sensi dell'art. 7 d.l. 4/2019
Direttiva 2003/109/CE
art. 11, par. 1, lett. d)
Richiamata dalla ricorrente in base alla sentenza CJEU per sostenere il principio di parità di trattamento dei cittadini di Paesi terzi; la Corte valuta l'interazione tra la disciplina comunitaria e la normativa penale nazionale
Sentenza Corte di Giustizia UE
29 luglio 2024, cause riunite C-112/22 e C-223/22
La CJEU ha stabilito che la falsa attestazione circa il requisito della residenza decennale per il permesso UE di soggiorno di lungo periodo non costituisce elemento per la configurabilità del delitto previsto dal d.l. 4/2019; la Cassazione ne trae la conseguenza che tale elemento non può fondare la responsabilità penale, ma distingue questo profilo dall'asserito requisito quinquennale per il reddito di cittadinanza
Sentenza Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale, nella lettura delle disposizioni sul reddito di cittadinanza, ha ritenuto coerente il requisito del periodo minimo di cinque anni di residenza per l'accesso al beneficio; la Cassazione si poggia su tale lettura per ritenere integrato l'elemento della responsabilità nel caso concreto
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 3, n. 30103 del 09/07/2025 (Moutaraji); Sez. 2, n. 13345 del 05/03/2025 (Pena, Rv. 287933)
Giudicati richiamati a sostegno dell'orientamento secondo cui la disposizione penale sul reddito di cittadinanza è compatibile con principi costituzionali e sovranazionali e che la falsa attestazione circa la residenza quinquennale integra il reato
art. 616 cod. proc. pen.
Norma procedurale che autorizza la condanna alle spese processuali in sede di rigetto del ricorso; la Corte la applica per imporre le spese alla ricorrente
Massime di principio
- La falsità di una dichiarazione resa per ottenere il reddito di cittadinanza può integrare reato penale ai sensi dell'art. 7 d.l. 4/2019 quando la menzogna riguarda requisiti essenziali per l'accesso al beneficio, come la residenza continuativa di almeno cinque anni.
- La decisione della Corte di Giustizia UE che esclude la rilevanza penale della falsa attestazione relativa alla residenza decennale ai fini del permesso UE di soggiorno di lungo periodo non impedisce automaticamente la punibilità per false dichiarazioni relative al requisito quinquennale previsto per il reddito di cittadinanza; i due istituti vanno distinti e valutati separatamente.
- In casi analoghi è necessario verificare con attenzione quale requisito concreto sia stato attestato falsamente (es. cinque anni per il reddito di cittadinanza vs dieci anni per il soggiorno UE a lungo termine), perché la compatibilità della norma penale con il diritto europeo può dipendere da questa distinzione.
- La giurisprudenza nazionale tende a conformare l'interpretazione della norma alle decisioni sovranazionali e alla pronuncia della Corte Costituzionale; tuttavia, l'effetto può essere attenuato quando la fattispecie riguarda requisiti diversi da quelli esaminati dalla CJEU.
- Difesa e accusa devono documentare il periodo di effettiva residenza continuativa con evidenze concrete (iscrizioni anagrafiche, contratti, dichiarazioni fiscali, ecc.), poiché l'esito processuale dipende spesso dalla prova del requisito temporale della residenza.
- In presenza di precedenti giurisprudenziali o pronunce sovranazionali che limitano la rilevanza penale di determinati elementi, la strategia difensiva utile è contestare la sussistenza degli elementi essenziali del reato e richiamare l'interpretazione conforme a diritti e principi comunitari
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