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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16271/2026 del 06/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente era stata condannata per aver indebitamente percepito il reddito di cittadinanza e per indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 7 d.l. 4/2019 conv. l. 26/2019, capo A; art. 316-ter c.p., capo B) in quanto, secondo l’accusa, nelle domande del 30/03/2019 e 06/10/2020 non avrebbe dichiarato le condanne definitive di familiari conviventi (padre e madre) per reati quali quelli previsti dall’art. 73 d.P.R. 309/1990, art. 644 c.p. e art. 628 c.p.; la difesa ha sostenuto che tali reati sono stati inseriti nel catalogo degli ostativi al reddito di cittadinanza solo dalla legge n. 234/2021 (entrata in vigore il 01/01/2022), per cui le omissioni richiamate non erano penalmente rilevanti al momento della presentazione delle domande; inoltre si è dedotto errore nell’applicazione dell’art. 131-bis c.p. per la quantificazione del danno e la possibile non punibilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato senza rinvio la sentenza di merito limitatamente alle condotte commesse sino al 31 dicembre 2021 perché, in tale periodo, i fatti "non sono previsti dalla legge come reato" (i reati dei congiunti non erano ancora tra quelli ostativi). Quanto al periodo successivo (dal 1° gennaio 2022 fino ad aprile 2022) la Corte ha ritenuto che l'omissione potesse integrare una fattispecie diversa (art. 7, comma 2, d.l. 4/2019) e che il reato di cui all'art. 316-ter concorra con esso; poiché non risultano nei provvedimenti di merito gli importi percepiti nel periodo 01/2022-04/2022, la Cassazione ha annullato con rinvio alla Corte d’appello di Perugia per accertare la somma effettivamente percepita in quel periodo e, in caso di rilevanza penale, rivalutare l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. o, in mancanza, determinare il trattamento sanzionatorio. Inoltre ha disposto la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara per la valutazione della condotta ai sensi dell'art. 7, comma 2, per il periodo gennaio-aprile 2022.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (art. 7)

    l'art. 7, comma 1, incrimina chi "rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute" al fine di ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza

    La Corte ha ritenuto che la norma punisca le omissioni/inidonee dichiarazioni al momento della presentazione della domanda; la rilevanza penale dipende dal catalogo dei reati ostativi in vigore al momento della dichiarazione; l'omissione successiva può rientrare in diversa fattispecie (comma 2) ma non determina derubricazione automatica

  • legge 30 dicembre 2021, n. 234

    entrata in vigore il 1° gennaio 2022; ha ampliato il catalogo dei reati ostativi all'art. 7, comma 3, del d.l. n. 4/2019

    L'inclusione di reati quali quelli previsti dall'art. 73 d.P.R. 309/1990, art. 644 c.p. e art. 628 c.p. nel novero degli ostativi è operativa solo dal 01/01/2022; pertanto fatti anteriori non possono essere penalmente sanzionati sulla base della nuova disciplina

  • art. 316-ter cod. pen.

    la norma prevede la rilevanza penale dell'indebita percezione di erogazioni pubbliche e dispone che "la rilevanza è esclusa qualora la somma sia pari o inferiore a euro 3.999,96" (comma 2, rilevanza amministrativa)

    La Corte ha richiamato la necessità di quantificare la somma indebitamente percepita nel periodo rilevante (gennaio-aprile 2022) per determinare se operi la rilevanza penale o solo quella amministrativa

  • art. 131-bis cod. pen.

    La Corte ha indicato che l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede corretta valutazione del danno e dell'abitualita della condotta; dato che la Corte di appello aveva ritenuto erroneamente un importo complessivo non dimostrato, occorre rivalutare la sua applicabilità dopo la determinazione degli importi

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (art. 73 e art. 74)

    I delitti previsti dall'art. 73 (illeciti in materia di stupefacenti) e dall'art. 74 sono stati inclusi tra i reati ostativi dalla legge n. 234/2021 e, quindi, assumono rilevanza ai fini dell'ottenimento del reddito di cittadinanza solo dal 01/01/2022

  • art. 628 cod. pen.

    Anche i reati come la rapina (art. 628) sono stati inseriti tra gli ostativi dalla legge n. 234/2021 e sono quindi rilevanti solo se le omissioni intervengono dopo l'entrata in vigore della norma

Massime di principio

  • La rilevanza penale delle omissioni nella domanda per il reddito di cittadinanza va valutata in base alla normativa e al "catalogo" dei reati ostativi in vigore al momento della presentazione della dichiarazione: non si può retroattivamente applicare una norma che ha ampliato gli ostativi.
  • Se la condotta si estende oltre l'entrata in vigore di una nuova norma ostativa, occorre distinguere le porzioni temporali: le omissioni anteriori alla modifica non costituiscono reato; eventuali omissioni posteriori possono integrare diversa fattispecie e vanno valutate separatamente.
  • Non è possibile derubricare automaticamente una fattispecie prevista dal comma 1 in una meno grave del comma 2 quando le due norme tutelano beni/elementi diversi: la diversa "ontologia" della condotta richiede qualificazione giuridica autonoma.
  • Per i reati di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter) la quantificazione della somma percepita è essenziale: sotto la soglia stabilita la rilevanza è amministrativa, non penale.
  • L'applicabilità delle cause di non punibilità (es. art. 131-bis) richiede una valutazione concreta e documentata del danno e del disvalore della condotta; errori di fatto nella stima del danno impongono la rinnovazione del giudizio.
  • In presenza di profili temporali misti (fatti anteriori e successivi a una modifica normativa) il giudice deve frazionare la verifica di rilevanza penale e, se necessario, trasmettere atti al pubblico ministero per le condotte sopravvenute.

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