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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16272/2026 del 06/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bologna con motivi distinti. Per Panzavolta Francesco il difensore ha dedotto violazione ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. per omissione/carenza di motivazione sulla responsabilità penale. Per Castellani Daniele sono stati proposti due motivi: (i) violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. per presunta assenza di motivazione del rigetto della richiesta di concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., nonostante il consenso del Procuratore generale; (ii) violazione ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. per disparità di trattamento rispetto al coimputato Panzavolta (contestata reformatio in peius dato che Castellani ha ricevuto pena più grave rispetto al coimputato), nonostante la mancanza di elementi essenziali per differenziare le posizioni. Il contesto fattuale riguarda condanne per reati ex art. 73 comma 4 e art. 80 comma 2 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (traffico di stupefacenti); in appello era stato raggiunto un accordo sulla pena per Panzavolta con esclusione della recidiva e riduzione della pena; per Castellani la richiesta di concordato in appello era stata respinta e la Corte aveva proseguito nel merito.

La decisione

Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Per Panzavolta la Corte ha ritenuto che le impugnazioni avverso sentenze emesse ex art. 599-bis c.p.p. sono ammissibili solo se mirano a vizi relativi alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale o al contenuto difforme della pronuncia; non sono invece proponibili doglianze su motivi rinunciati, sulla responsabilità penale o sulla determinazione della pena che non si traducano in illegittimità della sanzione. Nel caso concreto Panzavolta non aveva impugnato la responsabilità e aveva rinunciato a molte censure. Per Castellani il primo motivo è stato ritenuto infondato perché il verbale d'udienza e la disciplina normativa mostrano che, in caso di rigetto del concordato, il giudice dispone la prosecuzione del giudizio e la decisione di non accoglimento non è autonoma impugnabile in Cassazione; la Corte territoriale aveva inoltre proceduto con discussione sul merito. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la differenza di trattamento sanzionatorio è stata motivata dalla maggiore pericolosità, ruolo e precedenti del Castellani, elementi idonei a giustificare una pena più alta e coerenti con i criteri di cui all'art. 133 c.p. Conseguentemente i provvedimenti di merito sono stati confermati nella sostanza. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e, in via equitativa, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e in riferimento alla pronuncia della Corte costituzionale n. 186/2000.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    testo richiamato nella sentenza relativo alle modalità della proposizione del concordato in appello e ai commi 3 e 3-bis che disciplinano la prosecuzione del giudizio e la possibilità di riproporre il concordato

    La Corte interpreta l'art. 599-bis nel senso che il ricorso in Cassazione contro sentenze emesse su concordato in appello è ammissibile solo per vizi relativi alla formazione della volontà delle parti, al consenso del Procuratore generale o al contenuto difforme della pronuncia; il rigetto della proposta di concordato comporta la prosecuzione del giudizio e non costituisce autonomo provvedimento impugnabile quando determina la ripresa dell'istruttoria

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    richiamato come parametro per formulare i motivi di cassazione (lett. b) ed e) citate nei ricorsi)

    Indica i motivi di ricorso per cassazione; la Corte verifica che i motivi proposti rientrino nelle fattispecie ammissibili rispetto alle sentenze emesse ai sensi dell'art. 599-bis

  • art. 73 comma 4 e art. 80 comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norme sostanziali relative al reato per cui sono stati condannati gli imputati (traffico di stupefacenti)

    Le norme hanno retto la condanna di merito; la Corte ha ritenuto congrua la motivazione che ha valutato la gravità dell'azione e il ruolo degli imputati nella filiera del narcotraffico

  • art. 598-bis cod. proc. pen.

    richiamato come riferimento alle forme procedurali cui rinvia l'art. 599-bis

    Serve a delimitare le forme in cui può svolgersi l'appello e influenza la possibilità di riproporre la richiesta concordata se inizialmente non accolta

  • art. 34, comma 1, lett. f), nn. 2-3, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (richiamo alla riforma)

    la sentenza richiama la riforma che ha introdotto e sostituito i commi 3 e 3-bis dell'art. 599-bis

    La modifica normativa chiarisce le modalità di prosecuzione del giudizio dopo il rigetto del concordato e la possibilità di riproporre la richiesta in udienza, rafforzando gli spazi negoziali in appello

  • art. 129 cod. proc. pen.

    richiamato nei limiti di ciò che non è impugnabile ex art. 599-bis (condizioni di proscioglimento)

    La Corte osserva che doglianze relative alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 sono inammissibili se rinunciate

  • art. 133 cod. pen.

    citate le regole per la determinazione della pena

    La Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia applicato e motivato i criteri di cui all'art. 133 nella dosimetria della pena, giustificando la differenziazione tra imputati

  • art. 444 cod. proc. pen.

    richiamato nel confronto dottrinale/giurisprudenziale per evidenziare differenza tra concordato in appello e patteggiamento

    La Corte distingue il concordato in appello (strumento deflattivo non premiale) dall'accordo per applicazione della pena ex art. 444, limitando la riconoscibilità di un interesse ad impugnare il rigetto

  • art. 616 cod. proc. pen.

    richiamato come norma per la condanna alle spese processuali

    Consente la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese a seguito della dichiarazione di inammissibilità

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    richiamata in relazione al criterio per la determinazione del versamento alla Cassa delle ammende

    Usata per giustificare l'esonero da sanzione più gravosa e per stabilire l'entità equitativa (euro 3.000,00) da versare alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • I ricorsi in Cassazione avverso sentenze rese su concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. sono ammissibili solo per vizi attinenti alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale o al contenuto difforme della pronuncia; non sono ammessi rilievi sulla responsabilità penale o su motivi rinunciati che non si traducano in illegittimità della sanzione
  • Il rigetto della proposta di concordato in appello e la disposizione di proseguire il giudizio non costituiscono, di per sé, un provvedimento autonomamente impugnabile in Cassazione quando la decisione comporta la prosecuzione del contraddittorio nelle forme ordinarie
  • La differenza di trattamento sanzionatorio tra coimputati non costituisce automaticamente vizio di motivazione: è necessario valutare se la Corte ha indicato elementi rilevanti e proporzionati (ruolo nell'illecito, quantità, precedenti, pericolosità) che giustifichino la diversa misura della pena
  • Per contestare con successo una diversa modulazione della pena rispetto a un coimputato che ha definito la posizione tramite concordato, occorre dimostrare l'assenza di fattori obiettivi che giustifichino la discrepanza o l'illogicità/contraddittorietà nella motivazione del giudice
  • Se si contesta il mancato rigetto di un concordato o la motivazione di tale rigetto è importante far valere in sede di appello le irregolarità processuali e di formazione del consenso (ad es. coercizione, inconsapevolezza, mancanza di consenso del Procuratore generale), poiché sono le uniche criticità ragionevolmente sindacabili in Cassazione
  • Gli appellanti dichiarati inammissibili possono essere condannati alle spese e a somme per la Cassa delle ammende; pertanto valutare attentamente la fondatezza del ricorso prima della sua presentazione

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