Cassazione Penale, Sentenza n. 16269/2026 del 06/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, lett. c), Cod. Strada). I motivi erano: (1) errata qualificazione giuridica e insufficienza della prova circa la sua partecipazione alla raccolta/trasporto dei rifiuti, con richiamo alla sua età e invalidità e alla responsabilità di terzi; (2) prescrizione del reato per effetto della successiva riformulazione normativa (d.l. 8 agosto 2025 n. 166, conv. 3 ottobre 2025 n. 147) che avrebbe fatto divenire la fattispecie contravvenzionale; (3) vizio nella valutazione della recidiva: il ricorrente sosteneva che un precedente fatto fosse stato estinto con esito positivo della messa alla prova (richiamando Sez. U. n. 5859/2011, "Marcianò") e quindi non poteva essere considerato ai fini della recidiva biennale prevista dall'art. 186 C.d.S., e inoltre che il giudice penale non poteva applicare direttamente la sanzione amministrativa accessoria (revoca patente).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e rigettato. La Corte ha confermato la condanna inflitta in primo grado: mesi tre di arresto per l'art. 256, comma 1, lett. a) d.lgs. 152/2006 e mesi tre di arresto e euro 750,00 di ammenda per l'art. 186, comma 2, lett. c) C.d.S., con pena complessiva di sei mesi di arresto e euro 750,00 di ammenda. La Corte ha ritenuto fondate le valutazioni della Corte territoriale: i pagamenti relativi ai rifiuti accreditati al Raidich erano indizio della sua riconducibilità alla gestione, la guida del veicolo in stato di ebbrezza fu accertata nel controllo, e l'attività di trasporto fu effettuata con alternanza di conducenti per portare i rifiuti alla ditta indicata. Sulla prescrizione la Corte ha effettuato il calcolo delle sospensioni (anche ai sensi della legge n. 103/2017) e ha concluso che, alla data della sentenza di appello, il termine massimo di prescrizione quinquennale non era ancora decorso; inoltre eventuali sospensioni successive hanno ulteriormente impedito l'estinzione. Quanto alla recidiva, la Corte ha aderito all'orientamento (Sez. 4, n. 32209/2020, Baranov) secondo cui l'estinzione del reato a seguito di messa alla prova non impedisce che il fatto-reato accertato possa essere valutato come precedente specifico ai fini della recidiva biennale per guida in stato di ebbrezza; ha poi precisato che l'art. 168-ter cod. pen. espressamente prevede che l'estinzione non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, perciò il giudice penale può determinare la sanzione amministrativa accessoria (durata) la cui esecuzione compete all'autorità amministrativa. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, comma 1, lett. a)
La condotta di gestione non autorizzata di rifiuti è stata ritenuta integrata anche in presenza di elementi indiziari economici (pagamenti a favore dell'imputato) e indipendentemente dall'identità formale di chi ha sottoscritto i moduli di conferimento
Codice della Strada, art. 186, comma 2, lett. c)
Sanziona la guida in stato di ebbrezza; la recidiva biennale prevista dalla norma può essere valutata anche tenendo conto di un precedente fatto-reato estinto a seguito di messa alla prova, se il fatto è stato accertato
Codice Penale, art. 168-ter, comma 2
L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge
L'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova non impedisce l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie e non preclude che il fatto-reato, pur estinto, sia valutato come precedente ai fini di specifiche recidive amministrativo-penali
Legge n. 103 del 2017
Prevede sospensioni del corso della prescrizione in determinati termini processuali; la Corte ha utilizzato tali sospensioni per il calcolo del termine di prescrizione
D.l. 8 agosto 2025, n. 166, conv. Legge 3 ottobre 2025, n. 147 (richiamato dal ricorrente)
Il ricorrente sosteneva che la riformulazione normativa avesse trasformato la fattispecie in contravvenzione con termine prescrizionale più breve; la Corte ha valutato il decorso e le sospensioni e ha ritenuto che la prescrizione non fosse maturata alla data della sentenza
Sezioni Unite, sentenza n. 5859 del 27/10/2011 ("Marcianò")
"l'estinzione di ogni effetto penale determinata dall'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale comporta che delle relative condanne non possa tenersi conto agli effetti della recidiva"
Il ricorrente invocava questo principio per escludere l'effetto ai fini della recidiva; la Corte ha ritenuto prevalente l'orientamento che, in materia di guida in stato di ebbrezza e alla luce dell'art. 168-ter, l'estinzione non impedisce l'utilizzo del fatto estinto come precedente specifico per la recidiva
Massime di principio
- La riconducibilità di una gestione di rifiuti a un soggetto può essere fondata su elementi economici (es. pagamenti a favore) e non solo sulla formale sottoscrizione dei moduli di conferimento
- La mera età o una condizione di salute/inabilità del presunto responsabile non esclude automaticamente la responsabilità penale: serve valutazione probatoria concreta e non ricostruzioni alternative in sede di legittimità
- Le modifiche legislative che riformulano la qualificazione del reato (es. trasformazione in contravvenzione) richiedono attenta valutazione delle decorrenze e delle sospensioni della prescrizione; non sempre la nuova qualifica rende estinto un reato già pendente o giudicato
- L'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova non preclude necessariamente che il fatto-reato accertato sia valutato come precedente specifico ai fini della recidiva in certe fattispecie (es. guida in stato d'ebbrezza), posto che l'art. 168-ter cod. pen. prevede che l'estinzione non impedisca l'applicazione di sanzioni amministrative accessorie
- Il giudice penale può determinare le sanzioni amministrative accessorie (es. durata della revoca della patente); l'esecuzione materiale di tali sanzioni compete all'autorità amministrativa
- In casi simili, verificare sempre: a) quali elementi probatori (pagamenti, ruoli, alternanza dei conducenti) collegano l'imputato alla gestione del bene illecitamente trattato; b) il calcolo esatto dei termini di prescrizione considerando tutte le sospensioni processuali applicabili; c) la giurisprudenza prevalente sulla rilevanza dei fatti estinti per messa alla prova ai fini della recidiva
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