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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27473/2023 del 23/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che aveva riformato l'assoluzione del Tribunale di Siena e li aveva condannati per abbandono di rifiuti (d.lgs. n. 152/2006). I motivi principali contestavano: la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (art. 603, comma 3-bis c.p.p.) rispetto a prove dichiarative decisive; il difetto della cosiddetta motivazione rafforzata del giudice di appello, con mancato confronto analitico con le dichiarazioni dei testi già assunte in primo grado (che indicavano regolare smaltimento e scarsi rifiuti riferibili agli imputati); l'omessa valutazione della qualità e quantità dei rifiuti attribuibili ai due imputati e della concreta possibilità di smaltimento tramite i cassonetti vicini; la mancata dimostrazione dell'ingerenza del committente nei lavori dell'appaltatore. I ricorrenti chiedevano l'annullamento della sentenza o, comunque, il riesame con rinnovazione dell'istruttoria e l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi di ricorso relativi alla mancata rinnovazione dell'istruttoria (secondo motivo) e al difetto di motivazione rafforzata e mancato confronto con le dichiarazioni testimoniali rilevanti (terzo, quarto e quinto motivo). Ha annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio per nuovo giudizio, con l'indicazione che il giudice del rinvio proceda alla rinnovazione dell'esame dei testi ascoltati in primo grado (tra cui Fanciulli del Casino, Marco Matteucci, Vincenzo Facchini, Antonio Sestito, Letizia Pagni e Ivaldo Furia) e fornisca analitica spiegazione sul nesso di attribuzione, quantità e tipologia dei rifiuti e sulle ragioni che escludono la decisività delle perplessità emerse nel primo grado. La decisione di merito di appello è dunque annullata e si torna a nuovo esame; la Cassazione non ha confermato le condanne né pronunciato riqualificazioni sostanziali, ma ha imposto l'ulteriore istruttoria e motivazione.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 152/2006, art. 256 (richiamato come art. 258/256 nella motivazione)

    Norma penale ambientale richiamata per il reato di gestione/abbandono di rifiuti. Nel caso in esame la Corte d'appello aveva ritenuto integrata la responsabilità per cattiva organizzazione dello smaltimento; la Cassazione non discuteva direttamente la configurabilità normativa ma ha ritenuto necessaria una più solida prova fattuale e motivazionale prima di confermare una condanna.

  • codice di procedura penale, art. 603, comma 3-bis

    Prevede l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello quando il pubblico ministero impugna una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa. La Corte ha ribadito che se la riforma si fonda su diversa valutazione delle prove dichiarative il giudice d'appello deve rinnovare l'audizione dei testimoni già escussi.

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1 (motivi di cassazione)

    Predisposizione dei motivi di cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione: i ricorsi hanno invocato specifiche fattispecie previste da questa norma e la Cassazione li ha valutati ammettendo alcuni vizî di motivazione e di procedura.

  • codice penale, art. 131-bis

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. I ricorrenti sostenevano la sua applicabilità dati i modesti quantitativi e la natura non pericolosa prevalente dei rifiuti; la Corte di cassazione ha richiamato la questione ma ha disposto il rinvio per un nuovo accertamento fattuale prima di pronunciarsi sulla sua applicabilità.

  • codice di procedura penale, art. 533

    Sull'onere della prova oltre ogni ragionevole dubbio. La Cassazione ha ricordato che, in caso di riforma dell'assoluzione in condanna, il giudice d'appello deve motivare rafforzatamente e confutare le ragioni che avevano indotto il proscioglimento.

Massime di principio

  • Se in appello si riforma una sentenza di assoluzione fondata su prove dichiarative, il giudice d'appello è in genere tenuto a rinnovare l'istruttoria e ad escutere nuovamente i testi già assunti, quando la riforma derivi da diversa valutazione della prova testimoniale.
  • Quando l'appello capovolge un proscioglimento in condanna il giudice di secondo grado deve fornire una motivazione rafforzata: esporre le linee del proprio ragionamento probatorio e confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione di primo grado.
  • Per la responsabilità del committente nei reati connessi ai rifiuti occorre non solo la prova del rapporto contrattuale, ma anche elementi che dimostrino ingerenza o controllo del committente sulle modalità di produzione/gestione dei rifiuti da parte dell'appaltatore.
  • Nelle ipotesi di abbandono di rifiuti il giudice deve precisare la tipologia, la quantità e la riconducibilità materiale degli scarti agli imputati; la mera asserzione di inadeguata organizzazione non è sufficiente senza collegamento fattuale specifico.
  • Nei casi di modesta entità materiale e scarsa pericolosità dei rifiuti, il giudice deve valutare l'eventuale applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità prima di irrogare condanne, ma tale valutazione richiede un accertamento preciso dei fatti.
  • Non è ammissibile che il giudice d'appello riformi un assoluzione limitandosi a ricostruzioni alternative delle prove dichiarative senza rinnovare l'assunzione testimoniale o senza spiegare analiticamente le ragioni che giustificano la diversa lettura dei medesimi elementi probatori.

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